|
|
|
Legge 25
giugno 1993, n. 206 - Disposizioni
sulla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1993 1. Natura della società concessionaria. La
società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico
radiotelevisivo ha la natura di società per azioni; essa è soggetta
alla disciplina delle società di interesse nazionale di cui
all’articolo 2461 del codice civile. 2.
Consiglio di amministrazione. 1.
Fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio
pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema
radiotelevisivo e dell’editoria nel suo complesso, il consiglio di
amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e` composto di cinque membri, nominati con
determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di
riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinti in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi
sociali. Il mandato e` revocabile dai Presidenti delle Camere su
proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di
amministrazione e` incompatibile con l’appartenenza al Parlamento
europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e
dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con
la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e
società pubbliche e private interessate all’esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria
nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di
amministrazione di società controllate dalla concessionaria.
Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle
riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento
del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l’esame
dell’andamento economico e finanziario della gestione partecipa il
direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con
apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del
Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società
concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla
attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il
Ministro delle comunicazioni. La Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può
formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei
componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in
ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano
editoriale, nonché all’adeguamento del piano stesso da parte delle
reti a testate nel corso del periodo temporale di validità del piano.
[L’attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell’art. 1, comma 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attivita` radiotelevisiva e delle telecomunicazioni) convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1996, n. 650]. 3.
I membri del consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a
richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del
mandato. 4.
Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il
proprio presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della
società, convoca e presiede il consiglio. Nell’ambito dei propri
poteri il consiglio può conferire deleghe, esclusivamente per periodi
limitati e per oggetti specifici, ai propri componenti. 5.
Il consiglio, oltre ad essere l’organo di amministrazione della
società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il
corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio
pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di proposte del direttore
generale, elabora e approva il piano editoriale, nel rispetto degli
indirizzi formulati dalla commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; designa, sentito
il direttore generale, la società per la revisione dei bilanci
annuali, scegliendola tra quelle che non hanno rapporti anche
indiretti con la società concessionaria. 6.
Il consiglio, avvalendosi di proposte del direttore generale, approva
la proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il
piano finanziario, le politiche del personale e i piani di
ristrutturazione. 7.
Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a)
sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse
economiche alle diverse aree di attività aziendale; b)
su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di
trasmissione e di produzione dell’azienda e le variazioni che si
rendano necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di
primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale;
approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico,
nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano
di importo superiore a 5 miliardi di lire. Sui piani di cui alla
lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei
direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani
annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. (Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 7, D.L. 23
ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge
31 dicembre 1996, n. 650). 8.
Il consiglio riceve periodicamente dal direttore generale una
relazione sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché
dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale dei
programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti
aziendali con valore superiore all’entità delle procure conferite
ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e
sulle promozioni del personale; tramite il presidente, invia
annualmente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica una relazione sull’andamento del servizio pubblico
radiotelevisivo. 9.
Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il consiglio elabora un
piano di fattibilità circa la razionalizzazione ed eventuali
accorpamenti delle società consociate in linea con il quadro di
ridefinizione del sistema radiotelevisivo. Entro i successivi tre
mesi, in relazione a quanto sopra, sono modificati gli statuti delle
società consociate in modo da stabilire che il numero dei componenti
i consigli di amministrazione di tali società sia ricompreso fra le
tre e le cinque unità.
2-bis. Controllo della gestione sociale. 1.
Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli
articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale
composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio
sindacale e` il direttore generale dell’IRI o un suo delegato; un
sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del
tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 2.
Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di
amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale. 3.
L’articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato. (Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 650). 3. Direttore generale. 1.
Il direttore generale della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e` nominato dal consiglio di amministrazione,
d’intesa con l’assemblea dei soci della società; il suo mandato
ha la stessa durata di quello del consiglio. 2.
Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della
gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende
alla organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei
piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio. 3.
Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di
rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva
con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio. 4.
Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a)
propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all’articolo 2,
comma 7, lettera b); b)
assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri
dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio; c)
provvede alla gestione del personale dell’azienda; d)
propone all’approvazione del consiglio gli atti e i contratti
aziendali di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b); firma gli
altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società; e)
provvede all’attuazione dei piani di cui all’articolo 2, comma 6,
e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea
editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica
finanziaria e politiche del personale. 5.
Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per
verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l’attuazione
degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della
presente legge. 4. Convenzione. 1.
Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di
amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la
convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990,
n. 223. 2.
La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in
materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della
società concessionaria. Tale convenzione determina altresì
l’ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione, di cui
al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, la quota di
esso di competenza della società concessionaria stabilita per legge,
la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione, nonché
l’ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello
sostenuto dalle imprese radiotelevisive private. Qualora non si
provveda entro il 31 dicembre 1993, per l’anno 1994 il canone di
abbonamento alla radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque
non superiore al tasso di inflazione registrato nell’anno solare
precedente. 3.
Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è trasmessa alla
commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni. 5.
Abrogazioni - Entrata in vigore. 1.
L’articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e
8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonché
l’articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | inizio pagina | |
|
|||
|
|
||||