Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, é
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge .
2. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.
3. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni
urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni
urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in
ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
5. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi
audiotex e videotex.
6. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni
urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di
protezione del diritto d'autore.
7. La presente legge entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997
Art. 1.
1. In attesa della riforma
complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto
delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed
al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva
alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro
tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma
abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio
1997.
2. Su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo
1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la
fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della
completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti
di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali,
il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare
reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le
concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono,
secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità,
condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la
loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del
servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data
di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine,
i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati
nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per
l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le
disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono
esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai
rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti
giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti
relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro
venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che
possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce
alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2
della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:
" 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico
radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e
dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale,
maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di
due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta
adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del
consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione
superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di
lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì,
con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla
concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni
convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di
ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della
gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con
apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a
verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita
relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta
dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto
delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del
piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità
del piano".
6. Dopo l'articolo 2 della legge 25
giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Controllo della gestione sociale).
1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e
seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e
due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il
direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere
convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla
scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per
conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono
anche per i componenti del collegio sindacale.
3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato".
7. All'articolo 2, comma 7, lettera
b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali
e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di
trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
8. Nel rispetto delle diverse
tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura
italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo
ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare
trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a)
dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra
regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25
giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1994.
10. Il comma 1 dell'articolo 9 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
è sostituito dal seguente:
" 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti
pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa
sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive
locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti
radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15
per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione
delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare,
relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento
delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle
proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori
dei Paesi dell'Unione europea".
11. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle
disposizioni del presente decreto.
12. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10
del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n.
67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le
disposizioni del comma 42 del presente articolo.
13. Durante il periodo di validità
delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere
emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono
consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in
ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3
del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli
autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari
televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio
nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di
impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo
11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo
3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. è soppresso l'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.
14. Sono consentite durante il
periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le
acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità
limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese
individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di
concessione.
15. All'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del
procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una
sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche
richieste".
16. I trasferimenti di cui al comma
13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per
interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17. Per il periodo di validità
delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e successive
modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, è fissata al 30 per cento.
18. Il comma 8 dell'articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
" 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei
concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente,
il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale
eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di
un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva".
19. Per i concessionari per la
radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot,
è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento
orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito
dal comma 18 del presente articolo.
20. Le sponsorizzazioni delle
imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante
segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi
accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le
forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato
alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. Il comma 18 dell'articolo 16
della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
" 18. è comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito
locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione
settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale,
notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non
commerciale".
22. è abrogato l'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422.
23. Nei confronti degli esercenti la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già
irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono
intendersi prive di efficacia.
24. Sono vietate la costruzione,
l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per
trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme
tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e
del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione
elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta
milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti
l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali,
prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e
degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione.
L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non
numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti
di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex
ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o
osceno. è vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali,
propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea
diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line",
"one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le
ore 7 e le ore 24. è fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in
programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione
espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio
telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che
violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale , stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con
un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed
extra-contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo
e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto,
1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in
qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o
televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonché i dati che devono formare
oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e 11 -bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli
enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non
aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo
periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico
distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a
carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino
più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola
concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad
inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione
unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o
dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione normativa del rispettivo legale
rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa
individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del
codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario
delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le
concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facoltà del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di
ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i
dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di
stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice
civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
30. Le disposizioni contenute nei
commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più
soggetti di cui al comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i
provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione
e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti
previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri
bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'articolo
11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su
tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di
esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative
all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti
di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto
economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni
anno.
34. Il comma secondo dell'articolo
12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle
imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle
quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro
il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di
pubblicità".
35. L'alinea del comma 10
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma
2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:
" 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze
politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere,
ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei
contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano
presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei
contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di
bilancio, è corrisposto:".
36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:
" 11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della
rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o
giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto,
in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di
appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari
interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.".
37. Dopo il comma 11-bis
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:
" 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del
comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con
l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la
controllano".
38. All'articolo 2, comma 32, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.
39. All'articolo 3, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da
almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito
dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno
tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la
quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per
le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";
b) l'ultimo periodo è soppresso.
40. Alle imprese di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano
maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della
medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli
amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla
comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle
notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono
agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al
secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati
alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni.
42. Competente alla contestazione ed
all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si
applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41,
primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria
attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621
del codice civile.
44. Il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi
della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione, i
soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di
cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto
1981, n. 416;
b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n.
382;
f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5,
dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per
il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione
dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole:
"ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).
47. è abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48. Dopo l'articolo 15 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 15-bis.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza,
formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai
soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di
accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione
delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai
registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento
della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo
gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà
nell'esplicazione di finalità di volontariato".
49. è autorizzata la concessione a
favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala
di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6
miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo
di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per
conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare
continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro
comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un
contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali
sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
51. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire
6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.
52. Al comma 1 dell'articolo 17
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è
altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di
cui al titolo II, capo I- bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22
aprile 1941, n.633.".
53. Al comma 1 dell'articolo 17
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei
produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di
cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro
autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà
risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.".
54. Al comma 2 dell'articolo 17
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: ", semprechè,
per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in
protezione alla data del 29 giugno 1995.".
55. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29
giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'articolo 17
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al
29 giugno 1995".
57. La disciplina prevista negli
articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si
estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2
dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della
disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima
della loro estinzione.
58. Il diritto di autore di opere
del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento
della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in
materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni
dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso
tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
59. La commissione centrale per la
musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni
consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n.
327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il
comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi
e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte
insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni
rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva
per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito
cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo
viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le
funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva
che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.
60. è istituita la commissione
consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di
danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra
funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai
sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento
dello spettacolo, che le presiede. Gli altri c omponenti sono nominati nel numero di sei
dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente,
uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della conferenza
Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di
competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di
Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e
funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il
capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo
Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni
di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un
ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi
possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato
nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti delle commissioni
istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro
insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilìtà con la carica ricoperta,
derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze
istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni,
ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorità di
Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è
determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse
commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni
istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime
commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai
sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto
1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina
delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in
cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le
attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo
sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed
attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di
indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il
sostegno alle attività dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di
cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per
i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non
superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione
delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni
di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il
capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente
del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.
69. Il comitato per i problemi dello
spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si
applica quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del
comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi
dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle
soppresse commissioni di cui al comma 59.
71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3
del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Auto rità di Governo competente per
lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati,
anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle
attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di
spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come
definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero
l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema
di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle
commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è
emanato anche in mancanza del parere.".
Articoli 2 e 3.
(Sostituiti dalla legge di
conversione, unitamente all'originario art. 1, con l'articolo sopra
riportato)
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
| inizio pagina
|
|