MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONIDECRETO 7 maggio
2001
Prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito
locale su frequenze terrestri
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge
18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 recante "Disposizioni urgenti
in materia di esercizio dell' attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
Vista la deliberazione dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni 1°
dicembre 1998, n. 78, approvativa del "Regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", di
seguito denominato "Regolamento";
Visto il proprio decreto adottato in data
21 maggio 1999 e le sue successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata
nominata la commissione prevista dall'art. 9 del regolamento, di seguito denominata
"la Commissione";
Visto il proprio provvedimento adottato in data 19 aprile 2000,
recante "Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri", di seguito denominato
"Disciplinare":
Vista la propria circolare adottata in data
26 maggio 2000, recante "Istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per il
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su
frequenze terrestri";
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante
" Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radio televisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi";
Viste le graduatorie regionali, provinciali
e comunitarie delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in
ambito locale su frequenze terrestri allegate al verbale della commissione del 22 febbraio
2001 ;
Visto il proprio decreto adottato in data 6
aprile 2001 con il quale è stato dato mandato alla commissione di provvedere alla
correzione degli errori materia!i e di digitazione riscontrati nelle graduatorie di cui
sopra, assegnando il termine del 20 aprile 2001 per la conclusione del procedimento di
rettifica;
Visto il verbale del 9 aprile 2001 al quale
la commissione ha allegato le graduatorie emendate dagli errori materiali e di
digitazione;
Visto il provvedimento adottato dalla
direzione generale concessioni e autorizzazioni in data 19 aprile 2000 con il quale sono
state rese note le risultanze della istruttoria compiuta a seguito del riesame del
possesso dei requisiti del regolamento da parte di taluni richiedenti, con riferimento sia
al completamento del processo di adeguamento della natura giuridica, sia al requisito del
patrimonio netto nella misura minima prevista dal regolamento;
Considerato che ai sensi dell'art. 7 del
disciplinare le concessioni sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni sulla base
del numero delle reti in ambito regionale, provinciale e subprovinciale indicate
dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione 23 febbraio 2000,
ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie formate dalla commissione, in possesso
dei requisiti previsti dal regolamento e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge n.
5 del 2000;
Considerato, altresì, che ai sensi
dell'art. l, comma l, del citato decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, i soggetti che non ottengono la
concessione, in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 del
regolamento, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli
obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale;
Visto che dai verbali della commissione e
dal provvedimento istruttorio adottato dalla direzione generale concessioni e
autorizzazioni emerge che taluni richiedenti non hanno comprovato, nella domanda di
concessione, di possedere taluni dei requisiti previsti dai citati commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9
dell'art. 6 del regolamento e, pertanto, non possono ottenere il rilascio della
concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;
Ravvisata lopportunità di consentire
a detti soggetti di comprovare il possesso dei predetti requisiti, ai fini dell'eventuale
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 1 del citato decreto- legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001 ;
Decreta:
1. Al fine dell'eventuale prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, i soggetti che hanno inoltrato domanda di
concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito
locale e non hanno comprovato nella domanda stessa di possedere i requisiti previsti
dall'art. 6, commi 1, 3,4,6, 8, e 9 del regolamento, sono tenuti a trasmettere, entro e
non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la documentazione che
comprovi il possesso dei predetti requisiti.
2. I soggetti di cui al comma 1, per i
quali a seguito dell'inoltro di idonea documentazione, venga accertato il possesso dei
predetti requisiti del regolamento, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione
televisiva in ambito locale nei termini e alle condizioni previste nel citato
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n.5.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 maggio 2001
Il Ministro: CARDINALE
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