IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
-
" Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223,
concernente la Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"
- "Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in
materia radiotelevisiva convertito,con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422;
- "Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività
radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
-"Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- "Vista la legge 30 aprile
1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
- "Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3
ottobre 1989, come modificata dalla direttiva
n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;
- "Vista la deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente
"Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
- "Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1
dicembre 1998, n. 78, concernente "Regolamento per rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
- "Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo";
- "Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge che prevede
disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono
esclusivamente in programmi di televendita; Considerato che, ai fini della valutazione
delle domande presentate dalle predette emittenti è opportuno prevedere adeguati criteri
correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi
trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione
indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva
impossibilità di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;
- "Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;
adotta
il seguente disciplinare
per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito
nazionale su frequenze terrestri.
Art.1
Modalità e
condizioni di presentazione delle domande
La domanda per
ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale
mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle
comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale
America, 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999.
Dell'avvenuta
consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
Possono
presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati
nell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come
"regolamento", che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.
La domanda,
riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere
corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale dall'art. 7 del regolamento.
La domanda deve
essere presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura
"originale" e "copia", nonchè la denominazione dell'emittente e il
relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente
recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di rete e indirizzo. Nel
caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura
"originale" e "copia" ripetenti le indicazioni predette. Le pagine
della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve
riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. ... pagine, numerate
da pagina 1 a pagina ....
Alla domanda
deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di
istruttoria di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle
comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla tesoreria provinciale
dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione di procedibilità della
domanda di concessione.
Art.
2.
Valutazione
e comparazione delle domande di concessione
La valutazione e
la comparazione delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista
dall'art. 9, comma 2, del regolamento.
La commissione
procede alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi
dell'art. 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a
ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree
previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, indicate dall'art. 3 del presente disciplinare.
Art. 3.
Attribuzione
dei punteggi
Qualità dei programmi
(totale massimo punti 200).
A) Valutazione del piano
editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne: quota percentuale di programmi
di informazione sul totale della programmazione prevista; quota percentuale di programmi
di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione; quota percentuale
di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli a
carattere informativo; quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai
minori; quota percentuale di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap
sensoriale. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano programmi
autoprodotti i programmi di televendita.
B) Valutazione del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli
obblighi normativi, fino a punti 90, per quanto concerne: quota percentuale di
programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi cinque anni e
quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della programmazione prevista;
ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità; numero di edizioni
quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.
Piano di impresa,
investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 260).
A) Solidità patrimoniale
risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di cui all'art. 6,
comma 2, del regolamento, fino a punti 40.
B) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione,
adeguatamente documentata, fino a punti 40.
C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economicofinanziario nell'arco
di durata temporale della concessione, fino a punti 60.
D) Investimenti destinati all'acquisto e alla produzione di programmi audiovisivi,
compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni europee,
comprese quelle dei produttori indipendenti, fino a punti 60.
E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con l'indicazione delle misure
previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche, fino a punti 60. Le modalità
di collegamento degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso
consentano un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio piu' elevato sarà
attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le frequenze di
funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nell'ambito delle
bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Occupazione (totale massimo
punti 350).
Numero complessivo di addetti
al 31 ottobre 1998, cosi' suddivisi: occupati a tempo determinato; occupati con contratto
di formazione lavoro; occupati a tempo indeterminato; giornalisti iscritti all'Albo
professionale ai quali è applicato il relativo contratto collettivo di lavoro, fino a
punti 170.
Indicazioni sulle azioni
positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di
assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di
responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui
all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, fino a punti 60.
Piano dell'occupazione
nell'arco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla lettera A),
fino a punti 120.
Esperienze maturate nel
settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 190).
Esperienze maturate nel
settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne: fatturato medio degli
ultimi tre anni; media degli investimenti effettuati nel settore televisivo nell'ultimo
triennio; numero di ore di programmi prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri
operatori televisivi italiani o esteri; quota percentuale di programmi di informazione sul
totale della programmazione effettuata; quota percentuale di programmi di informazione
autoprodotti sul totale dei programmi di informazione trasmessi; quota percentuale di
programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli a carattere
informativo; quota percentuale di programmazione di opere europee trasmesse; per le
emittenti che hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari
misure adottate per la tutela del consumatore, nonchè la correttezza e l'affidabilità
dell'attività svolta, tenendo conto, in particolare, delle eventuali violazioni alla
normativa di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi
pubblicitari di televendita diffusi attraverso l'emittente medesima. I dati di
programmazione della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31
ottobre 1998.
Esperienze maturate nei
settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, fino a punti 50.
Art.4.
Criteri
correttivi al punteggio
Nell'attribuzione dei
punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal confronto
tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori la
commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.
La maggiorazione di punteggio
prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'art. 19,
comma 3, in maniera inversamenteproporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati
dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze
terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato,
nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.
Alle emittenti televisive in
ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita
ai sensi della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttivan. 97/36/CE, è
assegnata, in maniera inversamente proporzionale all'impegno assunto nella domanda
relativamente ai tempi di trasferimento dell'irradiazione dei propri programmi
esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze terrestri,
rispetto al termine di trentasei mesi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione
nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.
Art.5.
Rilascio delle
concessioni
Al termine della valutazione
comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la
commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private, sino
ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base
del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso
dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Nel provvedimento di
concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti
pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie private, nonchè
le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e la relativa configurazione della
rete determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 1999
Il Ministro: Cardinale
Registrato alla Corte dei conti
il 9 marzo 1999
Registro n. 1 Comunicazioni,
foglio n. 300
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