MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
D.M. 19.4.2000
- Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva
su frequenze terrestri, in ambito locale
N.B. - Rettifica - Il contributo
per spese di istruttoria previsto dall'articolo 1 comma 6 del presente provvedimento va
versato sul c/c postale numero 11030012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
di Viterbo e non sul c/c postale numero 11040012.
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
Visto il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto legge 23 ottobre
1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dellattività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio
1997, n. 249, concernente "Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30
aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive";
Vista la direttiva
89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68,
concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78,
concernente "Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10 dicembre 1998;
Visto il decreto legge 30
gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dellemittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni dalla
legge 29 marzo 1999, n. 78;
Vista la deliberazione
del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto
1999, con la quale lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato
lintegrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dellattività radiotelevisiva locale e di termini relativi al
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
Vista la deliberazione
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS,
di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000;
Vista la deliberazione
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni del 29 marzo 2000 n. 127/00/CONS,
concernente la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale;
A D O T T A
il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri
Articolo 1
(Modalità e condizioni di presentazione delle domande)
- La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in
ambito locale mediante luso di frequenze terrestri, deve essere inviata a mezzo
raccomandata A.R. al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni
e per le autorizzazioni - viale America 201 - 00144 Roma, entro il 30 giugno 2000, ovvero
consegnata a mano entro la medesima data. Dellavvenuta consegna a mano il Ministero
è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa
fede il timbro postale di spedizione.
- Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti
indicati nellarticolo 6, commi 3 e 4, del regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante luso di frequenze
terrestri, di seguito indicato come "regolamento", che si trovino nelle
condizioni dallo stesso previste. I soggetti legittimamente operanti alla data di entrata
in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono modificare la propria natura
giuridica per adeguarsi a quanto previsto dal predetto articolo 6, commi 3 e 4, del
regolamento non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione.
- La domanda di concessione, ai sensi dellarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5,
può essere presentata per bacini regionali e/o provinciali, come indicati
allallegato A alla deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. I soggetti che richiedono
la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere, in subordine, la
concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più
bacini provinciali di altre regioni limitrofe. Le emittenti televisive a carattere
comunitario di cui allarticolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento possono
presentare domanda di concessione esclusivamente per bacini provinciali.
- La domanda deve essere presentata singolarmente per ciascun bacino regionale o
provinciale, con lindicazione di quelle eventualmente presentate per altri bacini
regionali e/o provinciali, anche in via subordinata. Nel caso in cui il medesimo soggetto
presenti domande per più bacini regionali, deve essere indicato lordine di
priorità dei bacini regionali per i quali intende ottenere le concessioni. Nel caso in
cui il medesimo soggetto presenti domande per più tipologie (informativa, commerciale,
monotematica locale sociale) deve essere altresì indicato lordine di priorità
previsto dallarticolo 8, comma 5, del regolamento. La domanda deve essere in regola
con le norme sul bollo ed essere corredata dalla documentazione prevista per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale dallarticolo 8 del regolamento,
riepilogata secondo gli allegati 1 (emittente informativa, commerciale, monotematica
locale sociale) e 2 (emittente comunitaria) al presente disciplinare. Nel caso in cui un
medesimo soggetto presenti più domande di concessione la documentazione richiesta deve
essere presentata una volta sola in originale e in copia nelle ulteriori domande. I dati
contenuti nella domanda di concessione e nella documentazione allegata devono essere
riepilogati, a cura del richiedente, secondo lapposito modello cartaceo indicato nei
sopra citati allegati 1 e 2, nonché, a facoltà del richiedente, su supporto magnetico
secondo gli allegati 3 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e
4 (emittente comunitaria). Ciascuna domanda deve essere trasmessa o consegnata in busta
recante allesterno lindicazione della denominazione dellemittente e il
relativo indirizzo, la tipologia prescelta e il bacino a cui la stessa si riferisce. Le
pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la
domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. ....
pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....
- Ai fini di quanto previsto dallarticolo 6, comma 4, del presente disciplinare, i
soggetti concessionari o legittimamente operanti allatto di presentazione della
domanda che richiedono le concessioni per più bacini regionali devono dichiarare i
capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti allinterno della
regione/delle regioni in cui operano, specificando se la copertura della regione è totale
o parziale e, in questultimo caso, indicando le aree del capoluogo di provincia,
della provincia o del comune, servite.
- A ciascuna domanda deve essere allegata lattestazione del pagamento del contributo
per spese di istruttoria stabilito dallarticolo 2, comma 5, del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5,
nella misura di:
- lire dieci milioni per bacino regionale;
- lire un milione per bacino provinciale;
- lire cinquecentomila per domanda di concessione a carattere comunitario.
Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di concessione in
ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima,
del cinquanta per cento. Ai fini del contributo le domande presentate per i bacini di
Trento e di Bolzano sono considerate domande per bacino provinciale.
Il predetto contributo deve essere versato in favore del Ministero
delle comunicazioni sul c/c postale n. 11040012, intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Viterbo, ed è condizione di procedibilità della domanda di concessione.
Articolo 2
(Documentazione della domanda di concessione)
- Ai fini del presente disciplinare :
- la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, allatto di
presentazione della domanda, è comprovata mediante:
- certificato del Registro delle Imprese per le società già costituite ed omologate
alla data di presentazione della domanda di concessione.
- per le società che si avvalgono di quanto previsto dallarticolo 6, commi 3,
ultimo periodo e 8, lettera b), del regolamento, mediante:
- copia autentica dellatto costitutivo con relativa richiesta di omologazione al
Tribunale Civile; ovvero
- copia autentica dellatto o delibera di trasformazione con relativa richiesta di
omologazione al Tribunale civile; ovvero
- copia autentica delle delibere delle società interessate alla fusione, anche nella
forma della fusione per incorporazione, e, se già intervenuto, copia autentica
dellatto di fusione; ovvero
- copia autentica dellatto di conferimento con richiesta di omologazione al
Tribunale civile; ovvero
- copia autentica dellatto costitutivo della società e dellatto di cessione
della azienda, nei casi di acquisto di ditta individuale ai sensi dellarticolo 1,
comma 14, della legge 650 del 1996, ovvero di acquisto di società cooperativa a r.l. ai
sensi dellarticolo 3, comma 18, della legge n. 249 del 1997.
- il requisito del patrimonio netto non inferiore a 300 milioni, di cui allarticolo
6, comma 3, del regolamento è comprovato:
- per le società richiedenti la concessione che hanno depositato il bilancio al
Registro delle Imprese al 31.12.1999, mediante copia autentica del bilancio di esercizio
al 31.12.1999 con attestazione del Registro delle Imprese dellavvenuto deposito,
nonché mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di
presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali (amministratore
unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);
- per le società richiedenti la concessione che redigono il bilancio per periodi non
coincidenti con lanno solare, mediante copia autentica dellultimo bilancio di
esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese, con attestazione da parte
dello stesso ufficio dellavvenuto deposito, nonché mediante situazione patrimoniale
non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda certificata
dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione,
ovvero collegio sindacale);
- per le società richiedenti la concessione che non hanno provveduto al deposito del
bilancio entro la data sopracitata, mediante copia autentica del verbale di assemblea di
approvazione del bilancio dellultimo esercizio, nonché mediante situazione
patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda
certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di
amministrazione, ovvero collegio sindacale);
- per le società richiedenti la concessione costituite dopo il 31.12.1999 ovvero per le
società non tenute, secondo le norme civilistiche, al deposito del bilancio al
31.12.1999, mediante copia autentica dellatto di costituzione, di trasformazione,
con relativi allegati, e, in caso di conferimento, anche mediante lapposita perizia;
- per le società richiedenti la concessione che abbiano acquistato limpresa tramite
cessione di azienda, mediante copia autentica dellatto di costituzione nonché
mediante copia autentica di una perizia di stima con indicazione del patrimonio netto
della società risultante dalloperazione.
- il requisito relativo ai dipendenti o soci lavoratori in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale, di cui allarticolo 6, comma 3, e il
dato di cui allarticolo 7, comma 2, lettera a), n. 5), del regolamento sono
attestati mediante:
- estratto autentico del libro matricola della società da cui risultino le varie
mansioni e qualifiche dei lavoratori occupati e certificato di correntezza contributiva
rilasciato dai competenti enti previdenziali aggiornato ad una data non anteriore al 31
maggio 2000.
- Al fine di uniformare la metodologia di presentazione della documentazione prevista
dallarticolo 7, comma 1, e richiamata dallarticolo 8 del regolamento, nel
presente disciplinare si intende per:
- la dichiarazione di cui alla lettera c): la dichiarazione riferita agli impianti che, in
ipotesi di accoglimento della domanda di concessione, verranno attivati in conformità del
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;
- lindicazione delle misure di cui alla lettera d): lindicazione delle
modalità di collegamento, in conformità al Piano Nazionale di Ripartizione delle
Frequenze di cui al D.M. 28.2.2000, degli impianti di diffusione previsti dal Piano
Nazionale di assegnazione delle frequenze nel bacino per il quale si richiede la
concessione; lindicazione delleventuale sviluppo della radiodiffusione
digitale in relazione alla normativa vigente;
- il piano di massima economico-finanziario di cui alla lettera f): il piano relativo al
periodo 1° febbraio 2001 - 31 luglio 2005, di durata della concessione per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, basato sul prospetto di sviluppo
della situazione patrimoniale prevedibile e del conto economico previsionale, evidenziante
anche gli immobilizzi tecnologici che si intendono realizzare.
- La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione riguardante i requisiti
richiesti dal regolamento per il rilascio della concessione, i quali possono essere
comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste
dallarticolo 2, comma 11, della legge n. 191 del 1998, salvo che per i requisiti
relativi al patrimonio netto della società e al personale occupato.
- Entro il termine finale previsto per il rilascio della concessione, i soggetti che si
avvalgano della facoltà prevista dal comma 1, lettera b del presente articolo devono
comprovare mediante deposito del certificato del Registro delle imprese leffettivo
completamento della modifica della natura giuridica.
Articolo 3
(Valutazione e comparazione delle domande di concessione)
- La verifica dei requisiti di ammissibilità, la valutazione e la comparazione delle
domande di concessione, sono effettuate dalla commissione prevista dallarticolo 9,
comma 2, del regolamento.
- La commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla valutazione e
alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dellarticolo 9 del
regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi
indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nellarticolo 9,
comma 4, del regolamento, e specificati dagli articoli 4 e 5 del presente disciplinare.
Nellattribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze e
incompatibilità che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati
siano palesemente contraddittori, la commissione non attribuisce punteggio ai relativi
elementi.
- La commissione redige distinte graduatorie per ciascun bacino regionale o provinciale;
una separata graduatoria è redatta per le domande delle emittenti televisive comunitarie
alle quali è riservato il venti per cento delle concessioni assegnabili in ciascun bacino
provinciale e, comunque, non meno di una concessione. Qualora entro il termine fissato
dalla legge per il rilascio delle concessioni non vi siano soggetti aventi titolo alla
predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati
nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal regolamento.
Articolo 4
(Valutazione delle domande di concessione per emittente
informativa, commerciale, monotematica locale sociale)
- PIANO DIMPRESA, INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE (TOTALE MASSIMO PUNTI 300)
- Solidità patrimoniale risultante dal patrimonio netto, comprovata da idonea
documentazione, eccedente i limiti di cui allarticolo 6, comma 3, del regolamento.
fino a punti 240
- Investimenti previsti per ladeguamento e la realizzazione degli impianti da
installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui
alla delibera dellAutorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS.
fino a punti 20
- Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario
nellarco di durata temporale della concessione.
fino a punti 20
- Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nellambito delle bande
appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate
ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso leventuale utilizzo di
collegamenti via satellite, con lindicazione delle misure a tal fine previste.
fino a punti 20
- ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO ED IN ALTRI SETTORI (TOTALE MASSIMO
PUNTI 350).
- Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo:
fino a punti 300
- Media dei fatturati realizzati nellultimo triennio.
- Media degli investimenti operati nellultimo triennio.
- Quota percentuale di programmi di informazione, compresi i telegiornali, sul totale dei
programmi trasmessi.
- Quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti, sul totale dei programmi di
informazione trasmessi.
I dati di programmazione richiesti negli ultimi due paragrafi si
intendono riferiti allultimo triennio.
- Esperienze maturate nei settori delleditoria, dello spettacolo e delle
telecomunicazioni.
fino a punti 50
- OCCUPAZIONE (TOTALE MASSIMO PUNTI 300)
- Numero complessivo del personale applicato allo svolgimento dellattività
televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le
vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, così
suddivisi: fino a punti 200
- occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con
contratto di apprendistato;
- addetti allinformazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge
istitutiva dellAlbo dei giornalisti.
- Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in
sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di
responsabilità, effettuate anche in adempimento allobbligo di cui allarticolo
11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
fino a punti 75
- Piano di occupazione nellarco temporale di durata della concessione suddiviso per
le categorie di cui alla lettera A), anche tenendo conto del personale applicato allo
svolgimento dellattività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed
entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci
lavoratori previsto dallarticolo 6, comma 3, del regolamento.
fino a punti 25
- QUALITÀ DEI PROGRAMMI (TOTALE MASSIMO PUNTI 50)
- Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale per quanto concerne:
- quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di
informazione.
- quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al
netto di quelli informativi.
- quota percentualedi programmi culturali, formativi, dedicati ai minori e alle persone
portatrici di handicap sensoriali.
- Valutazione (fino a punti 20) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze
rispetto agli obblighi di programmazione previsti per ciascuna tipologia, per quanto
concerne:
- quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale sul totale
della programmazione prevista.
- quota percentuale di programmi di informazione locale e telegiornali comunque legati
alle realtà locali, al netto delle repliche.
- ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità.
Articolo 5
(Valutazione delle domande di concessione
per emittente a carattere comunitario)
- PIANO DIMPRESA, INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE (TOTALE MASSIMO PUNTI 250)
- Capacità di autofinanziamento nellarco temporale di durata della concessione,
adeguatamente documentata.
fino a punti 20
- Investimenti previsti per ladeguamento e la realizzazione degli impianti da
installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui
alla delibera dellAutorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS.
fino a punti 20
- Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario
nellarco di durata temporale della concessione.
fino a punti 20
- Media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo nellultimo
triennio.
fino a punti 170
- Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nellambito delle bande
appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate
ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso leventuale utilizzo di
collegamenti via satellite, con lindicazione delle misure a tal fine previste.
fino a punti 20
- ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO ED IN ALTRI SETTORI (totale massimo
punti 300).
- Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo:
fino a punti 250
- Quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione effettuata.
- Quota percentuale di programmi di informazione sul totale dei programmi trasmessi.
- Quota percentuale di pubblicità oraria e giornaliera trasmessa.
I dati richiesti si intendono riferiti allultimo triennio.
- Esperienze maturate nei settori delleditoria, dello spettacolo e delle
telecomunicazioni
fino a punti 50
- OCCUPAZIONE (TOTALE MASSIMO PUNTI 350)
- Numero complessivo del personale applicato allattività televisiva, occupato al 15
gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia
previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, così suddivisi:
fino a punti 250
- occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con
contratto di apprendistato;
- addetti allinformazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge
istitutiva dellAlbo dei giornalisti.
- Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in
sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di
responsabilità, effettuate anche in adempimento allobbligo di cui allarticolo
11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
fino a punti 75
- Piano di occupazione nellarco temporale di durata della concessione suddiviso per
le categorie di cui alla lettera A), anche tenendo conto del personale applicato allo
svolgimento dellattività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed
entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci
lavoratori previsto dallarticolo 6, comma 3, del regolamento.
fino a punti 25
- QUALITÀ DEI PROGRAMMI (TOTALE MASSIMO PUNTI 100)
- Valutazione (fino a punti 70) del piano editoriale annuale per quanto concerne:
- quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista.
- quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista.
- Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze
rispetto agli obblighi di programmazione, per quanto concerne:
- quota percentuale di programmazione autoprodotta a carattere culturale, etnico, politico
e religioso e di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale, sul
totale della programmazione prevista.
- percentuale di trasmissione di pubblicità per ogni ora di diffusione.
ARTICOLO 6
(Criteri correttivi del punteggio)
- La maggiorazione di punteggio prevista dallarticolo 19, comma 1, del regolamento
è assegnata, nel rispetto dellarticolo 19, comma 3, in maniera inversamente
proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica
numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra
un minimo delluno per cento e un massimo del dieci per cento.
- Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno
acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n.78,
nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti
legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, è aumentato del
cinque per cento. Tali condizioni devono sussistere al momento di presentazione della
domanda. Sono escluse dalla predetta maggiorazione di punteggio le acquisizioni operate ai
sensi dellarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dallarticolo
3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- La commissione attribuisce la maggiorazione di punteggio pari al cinque per cento del
punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la
realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale. La partecipazione al consorzio deve essere debitamente
documentata nella domanda di concessione.
- Ai soggetti concessionari o legittimamente operanti allatto di presentazione della
domanda, che richiedono la concessione per ulteriori bacini regionali nei quali non
operano allatto di presentazione della domanda stessa, il punteggio di cui
allarticolo 4, comma 2, lettera A), relativo alle esperienze maturate nel settore
radiotelevisivo, nonché il punteggio di cui allarticolo 4, comma 3, lettere A) e
B), relativo al personale occupato al 15 gennaio 2000 e alle azioni positive svolte al
fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi, sono attribuiti, nelle
graduatorie relative alle regioni nelle quali detti soggetti non operano, nelle seguenti
misure:
- per la prima regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio è
attribuito nella misura del trenta per cento di quello effettivamente conseguito per i
predetti elementi di valutazione;
- per la seconda regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio è
attribuito nella misura del quindici per cento di quello effettivamente conseguito per i
predetti elementi di valutazione;
- per la terza regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio è
attribuito nella misura del dieci per cento di quello effettivamente conseguito per i
predetti elementi di valutazione;
- per la quarta regione richiesta oltre a quella in cui operano, il punteggio è
attribuito nella misura del cinque per cento di quello effettivamente conseguito per i
predetti elementi di valutazione.
Si considera operante in un determinato bacino regionale,
lemittente che, allatto di presentazione della domanda, raggiunge una
popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della
regione irradiata. Il presente comma non si applica alle emittenti subprovinciali,
provinciali o pluriprovinciali che richiedono la concessione per lo stesso bacino
regionale nel quale è ubicata, allatto di presentazione della domanda, la sede
operativa principale.
Ai soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di
presentazione della domanda, che richiedono la concessione per i bacini provinciali che
servono il territorio di più province, risultanti dallallegato A alla deliberazione
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS,
nelle quali non operano allatto di presentazione della domanda stessa, il punteggio
relativo agli elementi di cui al comma 4 è attribuito nella misura del dieci per cento di
quello effettivamente conseguito per gli elementi di valutazione del medesimo comma 4.
ARTICOLO 7
(Rilascio delle concessioni)
- Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente
disciplinare, la commissione forma le graduatorie. Le concessioni televisive locali
private vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle
reti in ambito regionale, delle reti in ambito provinciale e delle aree parziali di bacino
provinciale di cui agli allegati A e B della deliberazione dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, ai soggetti utilmente collocati nelle
graduatorie, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le concessioni sono
rilasciate, entro il 31 gennaio 2001, nel rispetto dei limiti stabiliti dallarticolo
2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5.
Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2000
IL MINISTRO
Salvatore Cardinale
Registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 2000
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