DECRETO-LEGGE 30
GENNAIO 1999 n.15
Disposizioni urgenti per lo
sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il
mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo
Comunicato
di rettifica relativo al testo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, coordinato con la
legge di conversione 29 marzo 1999, n.78, recante disposizioni urgenti.....
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle
emittenti radiotelevisive private nazionali e locali legittimamente operanti, differendo i
termini di cui alla legge 30 aprile 1998, n. 122, per il rilascio delle concessioni o di
provvedimenti autorizzatori, nonché per assicurare l'equilibrato sviluppo del mercato dei
diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi nazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
E' consentita ai soggetti legittimamente
operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino
al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque,
non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al
Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n.6), della legge 31
luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
E' consentita ai soggetti legittimamente
operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al
rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre
sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al
comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono essere presentate al
Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6,
lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi
dell'integrazione del predetto piano di assegnazione.
L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con
l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30
ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Ai
fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla
data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono
presentare la domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con
finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale
nel quale intendono operare.
Art. 2
Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo
E' fatto divieto ai soggetti titolari di
concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da
satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri
dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o
indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del sessanta per
cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di
calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o
viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati
determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma
i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre
anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri,
tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli
altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di
assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.
I decodificatori devono consentire la
fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la
ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico
apparato. Dal 1° gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non
conformi alle predette caratteristiche sono vietate.
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno
L'esercizio di emittenti televisive i cui
impianti sono destinati alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e
integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che
assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è
rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti
locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche
riconosciute, nell'ambito delle riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6,
lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di
emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito
alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1°
dicembre 1998, n. 78.
Le emittenti televisive le cui tramissioni
consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36 CE, e non trasmettono pubblicità, sono
abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a
condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire
entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi
esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie
trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine,
in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque,
non oltre il termine di durata del provvedimento.
I soggetti titolari di emittenti televisive
locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria
attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque
anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o
indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle
comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo,
calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi
tre anni, nelle seguenti misure massime:
a) lire cento milioni se emittente operante in
ambito provinciale;
b) lire centottanta milioni se emittente
operante in ambito interprovinciale.
All'onere derivante al comma 3, valutato in
lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Ciampi Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
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