Decreto legislativo
n.55/97
"Attuazione
della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella
parte relativa alle comunicazioni via satellite"
(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 53 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria per il 1994, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 94/46/CE della
Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva
90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della
direttiva 88/301/CEE;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e
l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio
1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo
1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito
la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in
attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed
integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in
attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE,
93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, concernente il regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle
modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 103 del 1995;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
in data 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n.
109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "apparecchiature terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate
mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete
pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto
terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete
pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente o indirettamente ad un suo
punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le
apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i
collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete
pubblica di telecomunicazione;
b) "apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite", le
apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per
trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di
radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;
c) "diritti esclusivi":
1) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo,
regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di commercializzare, allacciare,
installare e manutenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo,
regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di
telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area
geografica;
d) "diritti speciali ":
1) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante
qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una
determinata area geografica:
a) limita a due o piu' il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri di
obiettività, proporzionalità e non discriminazione o
b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti o
c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o
regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa
di immettere in commercio, di allacciare, di installare e di provvedere alla manutenzione
di apparecchiature terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in
condizioni sostanzialmente equivalenti;
2) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante ogni
atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area
geografica:
a) limita a due o piu' il numero di dette imprese, autorizzate ad offrire un servizio o ad
effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e
non discriminazione o
b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza,
autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività o
c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a detti criteri, vantaggi legali o
regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa
di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività
nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
e) "servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o
parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di
telecomunicazioni;
f) "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso di
due o piu' stazioni terrene (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di
un satellite;
g) "servizi di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni
terrene per collegamenti via satellite; i servizi in oggetto consistono nella
realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (collegamento ascendente)
mediante stazioni terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il
segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);
h) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si
ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
i) "servizi via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi di
comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;
l) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non
economica in base ai quali possono essere imposte condizioni relative all'installazione e
alla gestione di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del
caso, il mantenimento della sua integrità e l'interfunzionalità dei servizi, la
protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e
rurale nonchè l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di
interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici
spaziali o terrestri; la protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonchè la tutela della sfera
privata;
m) "VSAT" (very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare
servizi dati, video e voce che puo' prevedere l'impiego di una stazione terrena di
controllo (stazione HUB - host user based) e di piu' stazioni terrene periferiche VSAT che
possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT
bidirezionali);
n) "SNG" (satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile,
utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un
centro di produzione di programmi;
o) "capacità spaziale", l'offerta da parte di un operatore satellitare di
capacità di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed
internazionali;
p) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese
le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali o
esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora
necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazione.
Art. 2
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature terminali ed
ai servizi via satellite, fatta eccezione per il servizio telex e per il servizio di
telefonia vocale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla
distribuzione ed alla diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico, le quali sono
assoggettate alle norme specifiche vigenti.
Art. 3
(Abolizione di diritti esclusivi e speciali)
1. Sono aboliti i diritti esclusivi ed i diritti speciali, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d).
2. Le apparecchiature terminali possono essere liberamente
commercializzate, allacciate, installate e manutenute.
3. Chiunque puo' fornire al pubblico i servizi di telecomunicazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma.
4. L'offerta di capacità di segmento spaziale non è soggetta a
restrizioni.
Art. 4
(Approvazione delle apparecchiature terminali)
1. Le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via
satellite devono essere conformi alle relative regole tecniche comuni (CTR), ai sensi del
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614; in mancanza delle CTR, le predette
apparecchiature devono essere conformi alle norme armonizzate concernenti i requisiti
essenziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
in mancanza delle CTR e di norme armonizzate, le medesime apparecchiature devono essere
conformi a norme nazionali proporzionate ai suddetti requisiti essenziali.
2. Ai fini del collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni,
l'installazione, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali devono
essere affidati ad operatori qualificati ai sensi dell'allegato n. 13 al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
Art. 5
(Accesso al segmento spaziale)
1. L'operatore, ove non disponga di capacità di segmento spaziale
proprio, puo' approvvigionarsene presso qualunque fornitore ai fini del conseguimento
dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi di rete via satellite.
2. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, l'organismo di telecomunicazioni è tenuto a mettere a
disposizione di chi intende fornire servizi di comunicazione via satellite la capacità di
trasmissione assicurata dalla propria rete di stazioni terrene; i relativi prezzi devono
essere orientati ai costi, non discriminatori e trasparenti.
3. I fornitori di capacità spaziale sono autorizzati ad accertare
che la rete di stazioni terrene per collegamenti via satellite da utilizzare in
connessione con il segmento spaziale fornito sia conforme alle specifiche tecniche che
disciplinano l'accesso tecnico ed operativo alla capacità del segmento spaziale.
4. I fornitori di capacità di segmento spaziale devono rendere
pubbliche le specifiche tecniche di cui al comma 3.
Art. 6
(Programmi radiotelevisivi)
1. L'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali, nelle diverse forme
ammesse, costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate
alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite, collegate esclusivamente a
ricevitori radiotelevisivi.
Art. 7
(Concorrenza)
1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni promuove
l'efficienza nel settore dei servizi via satellite sino alla costituzione della competente
Autorità, fatte comunque salve le norme per la tutela della concorrenza e del mercato di
cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 8
(Servizi di rete)
1. I soggetti aventi sede nell'ambito dello Spazio economico europeo
(SEE), costituiti in forma societaria o di impresa individuale, che intendono fornire
servizi di rete via satellite, devono richiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, qualora esistente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato A per i soggetti
per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490;
c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo 12, comma 1;
d) scheda, di cui all'allegato B, indicante i dati relativi all'operatore ed alla rete di
stazioni terrene;
e) schede sottoelencate, da compilare secondo le prescrizioni dell'appendice 28 al
regolamento delle radiocomunicazioni, indicanti i dati tecnici necessari per
l'effettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni
di frequenza a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni stesse
nella lista internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT):
1) scheda ApS4/III, di cui all'allegato C1;
2) schede di cui agli allegati C2t e C2r, riportanti l'area di coordinamento di ciascuna
stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;
3) scheda, di cui all'allegato C3, riportante graficamente l'angolo di elevazione
sull'orizzonte per ogni azimuth attorno a ciascuna stazione terrena;
f) copia dell'atto di accordo intervenuto con il fornitore della capacità spaziale, dal
quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze
assegnate ed indicate nella scheda AP3/III;
g) atto costitutivo della società, se il richiedente riveste tale forma;
h) certificato di nazionalità della società o dell'impresa individuale; ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo della società da parte di soggetti di
cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'accordo SEE è consentito a
condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di
reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
i) certificato da cui risulti che gli amministratori della società o il titolare
dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore
ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
3. Entro dieci giorni il Ministero è tenuto a dare comunicazione
del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di rete è
subordinato alla verifica della conformità della domanda a quanto stabilito dal
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze nonchè all'impegno, da dichiarare nella domanda stessa, che:
a) l'esercizio della rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni
esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
b) le caratteristiche tecniche di esercizio rispondono a quelle indicate nella
documentazione prodotta;
c) le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche
adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);
d) le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o norme
tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, nonchè ai requisiti essenziali previsti in
materia di compatibilità elettromagnetica.
5. L'autorizzazione ad espletare i servizi di rete via satellite è
rilasciata soltanto dopo il completamento delle procedure di coordinamento in ambito
nazionale ed internazionale e la registrazione nella lista internazionale delle frequenze
dell'UIT.
6. In attesa del completamento delle procedure di cui al comma 5,
puo' essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento
della documentazione mancante; entro lo stesso termine è comunicato all'interessato un
eventuale provvedimento negativo motivato; l'autorizzazione si intende rilasciata se entro
il termine anzidetto non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto del
Ministero.
7. L'autorizzazione provvisoria comporta l'obbligo da parte
dell'interessato di disattivare immediatamente la stazione terrena in caso di interferenze
dannose ad altri impianti autorizzati o registrati; in caso di inottemperanza il
Ministero, revocata l'autorizzazione, provvede alla disattivazione a spese dell'obbligato,
applicando le sanzioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 5.
8. Nel caso di modifiche da apportare alle stazioni terrene già
autorizzate, deve essere data comunicazione al Ministero il quale si pronuncia entro il
termine di novanta giorni.
9. Le variazioni riguardanti il contenuto della documentazione di
cui al comma 2 devono essere comunicate tempestivamente al Ministero.
Art. 9
(Servizi di comunicazione via satellite)
1. I soggetti aventi sede nell'ambito dello Spazio economico europeo
(SEE), che intendono fornire servizi di comunicazione via satellite utilizzando reti di
stazioni terrene soggette alla autorizzazione di cui all'articolo 8, devono chiedere,
salvo quanto previsto dal comma 6, l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo il modulo riportato nell'allegato D.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui
all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), g), h) ed i) nonchè da una relazione tecnica
in ordine ai contenuti ed alle modalità di fornitura del servizio.
3. Entro dieci giorni il Ministero è tenuto a dare comunicazione
del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla
data di ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso termine è comunicato
all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato; l'autorizzazione si intende
rilasciata se entro il termine anzidetto non pervengono all'interessato provvedimenti di
rigetto del Ministero.
5. Le variazioni attinenti ai servizi offerti in base al presente
articolo sono comunicate al Ministero, il quale, nei successivi trenta giorni, puo'
motivatamente vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi.
6. Per l'installazione e l'esercizio di una stazione terrena
periferica VSAT solo ricevente, non collegata alla rete pubblica, l'interessato è tenuto
a presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione da
compilare secondo il modello riportato nell'allegato E: l'attivazione è consentita
decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione. In caso di inottemperanza
il Ministero, previa diffida, provvede alla disattivazione della stazione.
Art. 10
(Servizi di comunicazione via satellite SNG)
1. L'autorizzazione per i servizi di rete SNG è disciplinata dalle
norme recate dall'articolo 8.
2. Il soggetto che ha conseguito in Italia l'autorizzazione di cui
al comma 1, quando intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve
chiedere, secondo il modulo riportato nell'allegato D, un'autorizzazione temporanea il cui
rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la richiesta sia presentata, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto
alla data prevista per l'esecuzione del collegamento;
b) sia allegata la ricevuta del pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12;
c) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nell'atto di
autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, rinnovabile;
d) si impegni, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni
nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione.
3. Il soggetto che ha conseguito l'autorizzazione di cui al comma I
in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, quando intende espletare un servizio di
comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo riportato nell'allegato
D, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:
a) presenti l'autorizzazione di rete conseguita nel Paese di appartenenza;
b) produca l'atto di impegno del fornitore della capacità satellitare;
c) la richiesta pervenga, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla
data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova del versamento di
quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12;
d) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nell'atto di
autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, rinnovabile;
e) si impegni, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni
nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate in tempo
utile dal Ministero in relazione alla data prevista per l'effettuazione del collegamento;
l'autorizzazione, purchè siano state rispettate le condizioni poste negli stessi commi 2
e 3, si intende rilasciata se, entro la data di cui trattasi, non pervengono
all'interessato provvedimenti di rigetto del Ministero.
5. La violazione dell'obbligo di disattivazione di cui al comma 2,
lettera d), ed al comma 3, lettera e), comporta la revoca dell'autorizzazione; il
Ministero provvede a spese dell'obbligato a disattivare la stazione ed applica le sanzioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 5.
Art. 11
(Avvio del servizio)
1. Per ogni servizio di rete via satellite e per ogni servizio di
comunicazione via satellite, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, deve essere
richiesta e rilasciata una separata autorizzazione.
2. Il servizio non puo' essere avviato prima che l'autorizzazione
sia o possa ritenersi concessa ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.
3. è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni anche il soggetto che intende gestire per le sue esigenze,
separatamente o congiuntamente, servizi di rete e servizi di comunicazione via satellite.
Art. 12
(Contributi e canoni)
1. All'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi via
satellite o della domanda di rinnovo, l'interessato è tenuto al pagamento di un
contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria nella misura e con le modalità
fissate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, 5 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21
ottobre 1995.
2. Il soggetto autorizzato in via continuativa è tenuto al
pagamento di un contributo annuo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di controlli
amministrativi e di verifiche tecniche.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti al pagamento di un canone per
l'utilizzo delle frequenze necessarie all'espletamento del servizio.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3, nonchè le relative modalità
di versamento, sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Gli importi stessi sono
aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione.
5. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non
discriminatorietà, i canoni per l'uso delle frequenze possono essere determinati in
misura diversa in funzione dell'importanza commerciale delle bande di frequenza.
6. I contributi ed i canoni non versati sono riscossi, con gli
interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi.
Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 13
(Obblighi del fornitore dei servizi)
1. Negli atti di autorizzazione di cui agli articoli 8, 9 e 10, ove
ne ricorra la necessità, è fatto specifico richiamo all'impegno del titolare a
rispettare gli obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 1);
b) la natura e le caratteristiche dei servizi offerti;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto
l'aspetto commerciale;
d) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
e) gli impegni internazionali dell'Italia.
2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza
delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformità alla legislazione
vigente.
3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura
dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a
norma dell'articolo 1341 del codice civile.
4. Il titolare dell'autorizzazione per servizi di rete deve
garantire l'impiego di mezzi di gestione e di controllo tali da assicurare il
funzionamento corretto della rete onde evitare interferenze. L'interessato deve inoltre
assicurare la messa a punto di procedure di messa in servizio, di gestione e di controllo
delle stazioni dipendenti.
5. Le stazioni di rete devono operare con personale adeguatamente
qualificato.
6. La mancata utilizzazione, totale o parziale, entro tre anni della
porzione di banda assegnata comporta, rispettivamente, la revoca o la corrispondente
riduzione dell'autorizzazione rilasciata.
Art. 14
(Limitazioni)
1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica
e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre, per il tempo strettamente
necessario, la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 15
(Validità delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 hanno una validità
massima di nove anni e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto nel
rispetto dei termini stabiliti negli atti di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.
Art. 16
(Pubblico registro)
1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è
tenuto un registro pubblico delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
Art. 17
(Accesso e interconnessione)
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 hanno il
diritto di collegare le loro reti via satellite alla rete pubblica di telecomunicazioni.
2. L'organismo di telecomunicazioni deve garantire agli autorizzati
l'interconnessione alla propria rete:
a) attraverso il necessario numero di punti di interconnessione correlati alla
autorizzazione rilasciata;
b) mediante interfacce tecniche adeguate;
c) a condizioni, ispirate da criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e
compatibili con il principio di proporzionalità e con l'applicazione dei criteri dettati
dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le condizioni
commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica sono rese note mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 18
(Separazione delle contabilità)
1. L'organismo di telecomunicazioni, fornitore di capacità spaziale
e di servizi via satellite, è obbligato a tenere separate contabilità:
a) per il servizio di offerta di capacità spaziale;
b) per i servizi di rete via satellite;
c) per i servizi di comunicazione via satellite.
Art. 19
(Controlli)
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i
controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente
decreto legislativo.
2. I fornitori dei servizi via satellite, compreso l'organismo di
telecomunicazioni, devono consentire l'accesso alle loro sedi ed alla documentazione
riguardante i servizi onde rendere possibili i controlli di cui al comma 1.
Art. 20
(Sanzioni)
1. L'effettuazione di servizi via satellite senza l'autorizzazione
di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
2. L'effettuazione di servizi via satellite in difformità da quanto
sancito negli atti di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. Nel caso in cui l'antenna destinata alla ricezione di programmi
radiotelevisivi via satellite non sia collegata esclusivamente a ricevitori
radiotelevisivi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto, in ogni
caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per l'attività
abusivamente realizzata relativamente al periodo di esercizio accertato e, comunque, per
un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione di tale
somma, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
5. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, ed in particolare nei
casi di accertate interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed
esteri autorizzati o registrati, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo'
provvedere direttamente, a spese dell'interessato, a suggellare o a rimuovere l'impianto
ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.
6. In caso di inosservanza degli obblighi recati dal presente
decreto legislativo nonchè di mancato pagamento dei previsti contributi e canoni, il
Ministero sospende, previa diffida, l'autorizzazione per un periodo di tempo da dieci
giorni a tre mesi. In caso di recidiva, il Ministero, previa ulteriore contestazione,
procede alla revoca della autorizzazione.
7. L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 2,
3 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 109, con riferimento alle apparecchiature delle
stazioni terrene per i collegamenti via satellite soggette alla procedura nazionale di
approvazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire dieci milioni. Quando la violazione concerne apparecchiature terminali
non omologate ne è disposta la confisca.
Art. 21
(Controversie)
1. Nel caso di controversie tra l'organismo di telecomunicazioni ed
un fornitore di servizi via satellite, è ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che decide entro novanta giorni con provvedimento motivato.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 22
(Convenzioni)
1. Le convenzioni per la concessione dei servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico sono adeguate alle norme del presente decreto
legislativo entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo.
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