Decreto Ministeriale n. 425 del 30 novembre 1991
Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16
della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva
dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla
tutela dei minorenni.
Art. 1.
Pubblicità dei prodotti del tabacco.
1. é vietata la pubblicità televisiva delle sigarette
e di ogni
altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma
indiretta
mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di
altri elementi
caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la
cui attività
principale consiste nella produzione o nella vendita di
tali
prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati
ovvero in base
a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione
sia idonea a
perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti
stessi.
2. Al fine di determinare quale sia l'attività
principale di cui al
precedente comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza
del
fatturato delle singole attività di modo che quella
principale sia
comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre
attività di
impresa nell'ambito del territorio nazionale.
Art. 2.
Pubblicità delle bevande alcooliche.
1. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche
non deve:
a) rivolgersi espressamente a minorenni, né, in
particolare,
presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;
b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni
fisiche di
particolare rilievo o con la guida di autoveicoli;
c) creare l'impressione che il consumo di alcoolici
contribuisca
al successo sociale o sessuale;
d) indurre a credere che le bevande alcooliche
possiedano qualità
terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano
a risolvere
situazioni di conflitto psicologico;
e) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di
bevande
alcooliche o presentare in una luce negativa l'astinenza
o la
sobrietà;
f) usare l'indicazione del rilevante grado alcoolico
come qualità
positiva delle bevande.
Art. 3.
Norme a tutela dei minorenni.
1. La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire
ogni
pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:
a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un
prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) esortare direttamente i minorenni a persuadere
genitori o
altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni
ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altre persone;
d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni
pericolose.