Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive
Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/10/1989/23
Testo:
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo
57, paragrafo 2 e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che gli obiettivi della Comunità stabiliti nel trattato comprendono
un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati
appartenenti alla Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale dei loro
paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa, il
miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi popoli, nonché la difesa e il
rafforzamento della pace e della libertà;
considerando che il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune che comporta
l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi
e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;
considerando che le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie
costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità e che si
devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato
comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di concorrenza
leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi
televisivi;
considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera;
considerando che il trattato prevede che siano adottate direttive per il coordinamento
delle disposizioni volte a facilitare l'accesso alle attività autonome;
considerando che le attività televisive costituiscono, in circostanze normali, un
servizio ai sensi del trattato;
considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente
forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra
natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della
Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;
considerando che questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi di
televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del
principio più generale della libertà di espressione qual è sancito dall'articolo 10,
paragrafo 1 della « Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali » ratificata da tutti gli Stati membri e che, per tale motivo, l'adozione di
direttive concernenti l'attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi
deve garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti
dal paragrafo 2 del medesimo articolo e dall'articolo 56, paragrafo 1 del trattato;
considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo
presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera circolazione delle
trasmissioni nella Comunità e falsare il libero svolgimento della concorrenza all'interno
del mercato comune;
considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità
devono essere eliminati in virtù del trattato;
considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle
legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle
attività professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione delle
informazioni e idee all'interno della Comunità;
considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino
la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;
considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per
garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le
competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione (compresi i
sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento
delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei programmi; che restano così
impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la
diversità culturale della Comunità;
considerando che, nel quadro del mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni
aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in
particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo
Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le
disposizioni della presente direttiva;
considerando che l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità
delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è
sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione
delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo
controllo negli Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione
può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la
ritrasmissione di programmi televisivi;
considerando che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano
atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni
televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni
del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in
genere;
considerando che la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti specificamente le
attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di armonizzazione esistenti o
futuri, specie per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei
consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza;
considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati e alle
imprese che producono programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali
attività;
considerando che l'adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi,
pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive europee costituisce un
mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle
industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che
verranno proposti allo stesso fine;
considerando che è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati
sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di
ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni
che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni
europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una proporzione preponderante
nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo
dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri
riferiscono alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente
direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti; che per il
calcolo di questa proporzione occorre tener conto della situazione specifica della
Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che la Commissione porta a conoscenza
degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga
conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte
detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari
circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione
specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un'area
linguistica ristretta;
considerando che per i suddetti fini occorre definire le « opere europee », fatta salva
la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda
le emittenti televisive soggette alla loro competenza conformemente all'articolo 3,
paragrafo 1, nel rispetto del diritto comunitario e tenendo conto degli obiettivi della
presente direttiva;
considerando l'importanza di ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al
diritto comunitario che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi, perché si
possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della
produzione e della distribuzione audiovisiva europea, segnatamente nei paesi con scarsa
capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta; considerando che potranno
essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea,
purché siano conformi al diritto comunitario;
considerando che l'impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere
indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive,
stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole
e medie imprese, ed offrirà nuove opportunità e nuovi sbocchi per talenti creativi
nonché per le professioni e i lavoratori del settore culturale; che, definendo la nozione
di produttore « indipendente », gli Stati membri devono tener conto di questo obiettivo,
dando adeguato spazio alle piccole e medie imprese di produzione e permettendo la
partecipazione finanziaria di società coproduttrici, filiali delle emittenti televisive;
considerando che si richiedono disposizioni affinché gli Stati membri provvedano a che
trascorra un certo periodo tra l'inizio della programmazione di un'opera nelle sale
cinematografiche e la sua prima diffusione televisiva;
considerando che, per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri
devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate,
secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto comunitario e non
si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri;
considerando che, per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della
categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità
televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati
membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in
alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione;
considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, prevedere
condizioni diverse per l'inserimento e l'entità della pubblicità per quanto riguarda
trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere
captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di
agevolare queste particolari trasmissioni;
considerando che è necessario vietare ogni pubblicità televisiva per le sigarette e gli
altri prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità indiretta che, pur non
citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di pubblicità utilizzando
marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le
cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti;
considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi pubblicità televisiva di medicinali e
di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui
giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva e adottare criteri rigorosi per la
pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;
considerando che, dato l'intervento crescente della sponsorizzazione nel finanziamento dei
programmi, si devono stabilire oportune norme in materia;
considerando che è necessario stabilire norme per la protezione dello sviluppo fisico,
mentale e morale dei minorenni nei programmi e nella pubblicità televisiva;
considerando che, benché sia auspicabile che le emittenti televisive abbiano cura che le
trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse devono nondimeno essere
soggette ad obblighi analoghi in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che
l'esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente
assicurato ad ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione
formulata nel corso di una trasmissione televisiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva:
a) per « trasmissione televisiva » si intende la trasmissione, via cavo o via etere,
nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi
televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di
programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta
nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni
specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche
elettroniche di dati e servizi analoghi;
b) per « pubblicità televisiva » si intende ogni forma di messaggio televisivo
trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito
di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo
scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni.
(1) GU n. C 179 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(2) GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 53, e
GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 29.
Salvo per i fini di cui all'articolo 18, non sono incluse le offerte dirette al pubblico
per la vendita, l'acquisto o il noleggio di prodotti, o per la fornitura di servizi dietro
compenso;
c) per « pubblicità clandestina » si intende la presentazione orale o visiva di beni,
di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un
fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta
intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il
pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta
dietro compenso o altro pagamento;
d) per « sponsorizzazione » si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata,
non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al
finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo
marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
CAPITOLO II
Disposizioni generali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le transmissioni televisive
- delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione o
- delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite
accordata dallo Stato membro o un « satellite up-link » situato nel medesimo Stato
membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato
membro.
2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione
sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per
ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono
sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le
seguenti condizioni:
a) qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in
misura manifesta, seria e grave l'articolo 22;
b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già violato
almeno due volte la stessa disposizione;
c) qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente
televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione di limitare la
ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;
d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non
abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15
giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove si constati il ripetersi dela
violazione rilevata.
La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario.
Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d'urgenza a una sospensione
contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione, nello
Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva in questione, di
qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente direttiva non sia applica alle trasmissioni televisive destinate
esclusivamente ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o
indirettamente in uno o più Stati membri.
Articolo 3
1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli
Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate
nei settori inclusi nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le
disposizioni della presente direttiva.
CAPITOLO III
Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi
Articolo 4
1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi
appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo
6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext. Tenuto
conto delle responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di
informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta
gradualmente secondo criteri appropriati.
2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la
proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988
nello Stato membro in questione.
Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988
è sostituito dal 1990. 3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono
alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e dell'articolo 5.
La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della
proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi
televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in
ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o
previsti per raggiungerla.
La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste
relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del
trattato. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi
compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle
opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove
emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di
produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.
4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione
della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al
più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.
A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione
verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle
informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
Articolo 5
Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati,
che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione -
escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità o servizi di teletext - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno
del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle
emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago,
questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; essa
deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle
diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.
Articolo 6
1. Ai fini del presente capitolo, per « opere europee » si intendono le opere seguenti:
a) le opere originarie di Stati membri della Comunità e, per quanto riguarda le emittenti
televisive di competenza della Repubblica federale di Germania, le opere originarie dei
territori tedeschi nei quali non si applica la Legge Fondamentale, rispondenti ai
requisiti del paragrafo 2,
b) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del
paragrafo 2,
c) le opere originarie di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del
paragrafo 3.
2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate essenzialmente
con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati di cui allo stesso
paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:
a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di
uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della
coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di
tali Stati.
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c) sono le opere realizzate in via esclusiva, o
in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori
stabiliti in uno o più Stati terzi europei con cui la Comunità concluderà accordi
secondo le procedure definite nel trattato qualora siano realizzate essenzialmente con il
contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più paesi europei.
4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate
essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati
membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente alla quota della
partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione.
Articolo 7
Gli Stati membri vigilano a che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
non trasmettano opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e
l'emittente televisiva, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della
programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati membri della
Comunità; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dall'emittente televisiva, tale
termine è di un anno.
Articolo 8
Qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica,
gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere
norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per
quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla
loro giurisdizione.
Articolo 9
Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive locali che non fanno parte
di una rete nazionale.
CAPITOLO IV
Pubblicità televisiva e sponsorizzazione
Articolo 10
1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere
nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni.
3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità clandestina è vietata.
Articolo 11
1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni di
cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle
trasmissioni, a condizione che non comprometta l'integrità ed il valore delle
trasmissioni - tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua
durata e natura - e non leda i diritti degli aventi diritto.
2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e
negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può
essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film
realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i
documentari), di durata programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una
volta per periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro
durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti.
4. Quando trasmissioni che non siano quelle disciplinate dal paragrafo 2 sono interrotte
dalla pubblicità, in genere devono trascorrere almeno 20 minuti tra ogni successiva
interruzione all'interno delle trasmissioni.
5. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi. I
telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e
quelle per i bambini, di durata programmata inferiore a 30 minuti, non possono essere
interrotte dalla pubblicità. Se la loro durata programmata è di almeno 30 minuti, si
applicano i paragrafi da 1 a 4.
Articolo 12
La pubblicità televisiva non deve:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
c) offendere convinzioni religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.
Articolo 13
È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e degli altri
prodotti del tabacco.
Articolo 14
È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta
l'emittente televisiva.
Articolo 15
La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare minorenni
intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di
autoveicoli;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o
sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche
stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto
psicologico;
e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce
negativa l'astinenza o la sobrietà;
f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
Articolo 16
La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e
deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i
minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la
credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad
acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli
insegnanti o in altre persone;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
Articolo 17
1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in
nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità
e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome
e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e
di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti
prodotti o servizi.
2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche
la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella
fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'articolo 13 o 14.
3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.
Articolo 18
1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15 % del tempo
di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale può essere portata al 20 % se
comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini
della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di
servizi, purché l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15 %.
2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari entro un determinato periodo
di un'ora non deve superare il 20 %.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente
al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della
fornitura di servizi, non devono superare un'ora al giorno.
Articolo 19
Gli Stati membri possono prevedere che il tempo e le modalità di trasmissione televisiva
per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione siano fissati
più rigorosamente di quanto previsto all'articolo 18, in modo da conciliare l'esigenza di
pubblicità televisiva con gli interessi del pubblico, tenuto conto in particolare:
a) della fusione di informazione, di educazione, di cultura e di svago della televisione;
b) della salvaguardia del pluralismo dell'informazione e dei media.
Articolo 20
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto
comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite all'articolo 11,
paragrafi da 2 a 5 e all'articolo 18, per quanto riguarda le trasmissioni destinate
unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o
indirettamente, in uno o più altri Stati membri.
Articolo 21
Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme alle disposizioni del presente
capitolo, gli Stati membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano a che vengano
applicate misure idonee a garantire l'osservanza di tali disposizioni.
CAPITOLO V
Tutela dei minori
Articolo 22
Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli
Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano
programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza
gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non
rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o
morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro
accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovantisi nell'area di diffusione
normalmente seguano tali programmi.
Gli Stati membri vigilano altresì a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento
all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
CAPITOLO VI
Diritto di rettifica
Articolo 23
1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati
membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui
legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito
di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter
fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. 2. Il diritto di rettifica o le
misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti
televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali
misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi
procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure
equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone
fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare
adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora
la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un
reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al
buon costume.
5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di
ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o
il ricorso a misure equivalenti.
CAPITOLO VII
Disposizioni finali
Articolo 24
Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia
impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni
esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.
Articolo 25
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3
ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
Articolo 26
Al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva e
successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo
e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario,
elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza
televisiva.
Articolo 27
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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