LEGGE 5 Ottobre
1991, n.327
"Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989"
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.253 in data 28 ottobre 1991)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.
Art. 2
- Piena ed intera esecuzione è data alla
convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 29
della convenzione stessa.
Art. 3
- La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5
ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli:
MARTELLI
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI
GENERALI
- (Oggetto e scopo). La presente
Convenzione concerne i servizi di programmi incorporati nelle
trasmissioni. Il suo scopo è di facilitare la trasmissione
transfrontaliera e la trasmissione di servizi di programmi televisivi
tra le parti.
- (Espressioni utilizzate). Ai fini della
presente Convenzione:
- Per "trasmissione" s'intende
l’emissione primaria, via emittente terrestre, via cavo o con ogni
tipo di satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi
televisivi destinati al pubblico in generale. Il termine suddetto non
comprende i servizi di comunicazione che operano su richiesta
individuale.
- Per "ritrasmissione" si
intende il fatto di captare e di trasmettere simultaneamente, a
prescindere dai mezzi tecnici utilizzati, programmi televisivi nella
loro integralità e senza modifiche, oppure parti importanti di tali
programmi trasmessi da radiodiffusori e destinati al pubblico in
generale.
- Per "emittente televisiva"
s’intende la persona fisica o morale che compone servizi di
programmi di televisione destinati ad essere ricevuti dal pubblico in
generale e che li trasmette o li fa trasmettere da un terzo nella loro
integralità e senza nessuna modifica.
- Per "servizio di programmi"
s’intende l’insieme degli elementi di un dato servizio, forniti da
un’emittente televisiva ai sensi del paragrafo precedente.
- Per "opere audiovisive
europee" si intendono opere di creazione la cui produzione oppure
la cui co-produzione è controllata da persone fisiche o morali
europee.
- Per "pubblicità" s’intende
ogni annuncio pubblico effettuato in vista di stimolare la vendita,
l’acquisto oppure il noleggio di un prodotto o di un servizio, di
promuovere una causa o un’idea, o di produrre qualche altro effetto
desiderato dall’inserzionista, per il quale un tempo di trasmissione
è stato concesso all’inserzionista dietro compenso o controparte
analoga.
- Per "sponsorizzazione" si
intende la partecipazione di una persona fisica o morale – non
impegnata in attività di radiodiffusione o di produzione di opere
audiovisive – al finanziamento diretto o indiretto di una emissione
al fine di promuovere il suo nome, il suo marchio o la sua immagine.
- (Settore di applicazione). La presente
Convenzione si applica ad ogni servizio di programmi trasmesso o
ritrasmesso da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla
giurisdizione di una Parte, sia che si tratti di cavo, di emittente
terrestre o di satellite – e che può essere ricevuto, direttamente
o indirettamente in una o più Parti.
- (Libertà di ricezione o di
ritrasmissione). Le Parti assicurano libertà di espressione e di
informazione, in conformità con l’art.10 della Convenzione di
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ed
assicurano libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione
sul proprio territorio di servizi di programmi televisivi conformi
alle disposizioni della presente Convenzione.
- (Impegni delle Parti trasmittenti). 1.
Ciascuna Parte trasmittente vigila, con mezzi appropriati e per mezzo
delle sue istanze competenti affinché tutti i servizi di programmi
trasmessi da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla sua
giurisdizione ai sensi dell’art.5 siano conformi alle disposizioni
della presente Convenzione.
- Ai fini della presente Convenzione, è
Parte di trsmissione:
- nel caso di trasmissioni terrestri, la
Parte nella quale l’emissione ha luogo;
- nel caso di trasmissioni via satellite:
i) la Parte in cui è situata l’origine
del collegamento ascendente verso il satellite;
ii) la Parte che concede
il diritto di utilizzare una frequenza oppure una capacità di satellite
se l’origine del collegamento ascendente è situata in uno stato che
non è Parte alla presente Convenzione;
iii) la Parte nella quale
l’emittente televisiva ha la sua sede, se la responsabilità non è
definita in virtù dei capoversi i) e ii).
- Qualora servizi di programmi trasmessi
da Stati che non sono Parti della Convenzione siano ritrasmessi da
organismi o mediante mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di una
Parte ai sensi dell'art.3, questa Parte, in qualità di Parte di
trasmissione, vigila, con mezzi adeguati e per mezzo delle sue istanze
competenti alla conformità di questi servizi con le disposizioni
della presente Convenzione.
- (Trasparenza). 1. Le responsabilità
dell’emittente televisiva saranno specificate in maniera chiara e
sufficiente nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità
competente di ciascuna Parte nel contratto stipulato con
quest’ultima oppure per mezzo di ogni altra misura giuridica.
- Informazioni relative all’emittente
saranno fornite a richiesta dell’autorità competente della Parte di
trasmissione. Tali informazioni comprenderanno almeno il nome oppure
la denominazione, la sede e lo statuto giuridico dell’emittente
televisiva, il nome del suo rappresentante legale, la composizione del
capitale, la natura, l’oggetto e le modalità di finanziamento del
servizio di programmi che l’emittente televisiva fornisce oppure si
appresta a fornire.
CAPITOLO II: DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE
- (Responsabilità dell’emittente
televisiva). 1. Tutti gli elementi dei servizi di programmi, dal punto
di vista sia del contenuto che della presentazione, debbono rispettare
la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell’uomo.
In particolare essi non debbono:
- essere contrari alla decenza e tantomeno
contenere pornografia;
- mettere in risalto la violenza oppure
essere suscettibili di incitare all’odio razzista.
- gli elementi dei servizi di programmi
che sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e
morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi
quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l’orario di
trasmissione e di ricezione.
- L’emittente televisiva vigila affinché
i giornali televisivi presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti e
favoriscano la libera formazione delle opinioni.
- (Diritto di risposta). 1. Ciascuna Parte
di trasmissione si accerta che ogni persona fisica o morale, a
prescindere dalla sua nazionalità oppure dal suo luogo di residenza
possa esercitare un diritto di risposta oppure avere accesso ad altro
ricorso giuridico o amministrativo paragonabile nei confronti delle
trasmissioni trasmesse oppure ritrasmesse da organismi o per mezzo di
mezzi tecnici soggetti dalla sua giurisdizione ai sensi dell’art.3.
In particolare essa vigila affinché i termini e le altre modalità
previste per l’esercizio del diritto di risposta siano adeguati a
consentire l’esercizio effettivo di questo diritto. L’esercizio
effettivo di questo diritto o di altri ricorsi giuridici o
amministrativi paragonabili deve essere garantito dal punto di vista
sia dei termini che per quanto riguarda le modalità di applicazione.
- A tal fine, il nome dell’emittente
televisiva responsabile del servizio di programmi deve essere indicato
– in detti programmi – ad intervalli regolari con ogni indicazione
appropriata.
- (Accesso del pubblico a fatti di grande
rilevanza). Ciascuna Parte esamina i provvedimenti giuridici volti ad
evitare che il diritto del pubblico all’informazione venga posto in
causa per via dell’esercizio da parte di un’emittente televisiva,
di diritti esclusivi per la trasmissione o la ritrasmissione ai sensi
dell’art. 3 di un fatto di grande interesse per il pubblico che
abbia come conseguenza di impedire ad una parte sostanziale del
pubblico in una o più Parti la possibilità di seguire questo
avvenimento in televisione.
- (Obiettivi culturali). 1. Ciascuna Parte
di radiotrasmissione vigila ogni qualvolta ciò sia realizzabile e
ricorrendo ai mezzi appropriati affinché le emittenti televisive
riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di
trasmissione, escluso il tempo destinato alle informazioni, a
manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità oppure a servizi
di teletext. Tenuto conto delle responsabilità dell’emittente
televisiva nei confronti del suo pubblico in fatto d’informazione,
di istruzione, di cultura e di svago, questa proporzione dovrà essere
raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
- In caso di disaccordo tra una Parte di
ricezione ed una parte di trasmissione riguardo all’applicazione del
paragrafo precedente, si potrà fare appello, a richiesta di una sola
delle Parti, al Comitato permanente, affinché formuli un parere
consultativo al riguardo. Tale disaccordo non può essere sottoposto
alla procedura di arbitrato prevista dall’art. 26.
- Le parti si impegnano a ricercare
insieme gli strumenti e le procedure più appropriate per appoggiare,
senza discriminazioni tra le emittenti televisive, l’attività e lo
sviluppo della produzione europea, in particolare nelle Parti aventi
una scarsa capacità di produzione audiovisiva oppure una zona
linguistica limitata.
- Nello spirito di cooperazione e di
assistenza soggiacente alla presente Convenzione, le Parti si
sforzeranno di evitare che i servizi di programmi trasmessi oppure
ritrasmessi da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla
loro giurisdizione ai sensi dell’art.3, pregiudichino il pluralismo
della stampa scritta e lo sviluppo delle industrie cinematografiche. A
tal fine, nessuna trasmissione di opere cinematografiche deve essere
effettuata da questi servizi, salvo accordo contrario tra gli aventi
diritto o l’emittente televisiva prima che sia decorso un termine di
due anni dall’inizio della programmazione di questa opera nelle sale
cinematografiche; in caso di opere cinematografiche in co-produzione
con l’emittente televisiva, questo termine sarà di un anno.
CAPITOLO III: PUBBLICITA’
- (Disposizioni generali). 1. Ogni
pubblicità deve essere leale ed onesta.
- La pubblicità non deve essere
menzognera o essere pregiudizievole agli interessi di consumatori.
- La pubblicità destinata ai fanciulli o
che fa appello a dei fanciulli deve evitare di recare pregiudizio agli
interessi di questi ultimi e tener conto della loro particolare
sensibilità.
- L’inserzionista non deve esercitare
influenza editoriale sul contenuto delle emissioni.
- (Durata). 1. Il tempo di trasmissione
destinato alla pubblicità non deve superare il 15% del tempo di
trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale può essere
incrementata fino al 20% qualora comprenda forme di pubblicità come
le offerte effettuate direttamente: e al pubblico in vista sia di
vendere, di acquistare o di noleggiare prodotti, sia di fornire
servizi, a condizione che il volume degli spots pubblicitari non
superi il 15%.
- Il tempo di trasmissione destinato agli
spots pubblicitari all’interno di un dato periodo di un’ora non
deve superare il 20%.
- Le forme di pubblicità come le offerte
direttamente effettuate al pubblico in vista di vendere, di acquistare
oppure di noleggiare prodotti, sia di fornire servizi, non devono
superare un’ora al giorno.
- (Forma e presentazione). 1. La pubblicità
deve essere chiaramente identificabile in quanto tale e distintamente
separata dagli altri elementi del servizio di programmi mediante mezzi
ottici o acustici. In linea di massima, essa deve essere raggruppata
in video.
- La pubblicità subliminale è vietata.
- La pubblicità clandestina è vietata,
in particolare la presentazione di prodotti o di servizi nelle
emissioni, qualora essa avvenga a scopi pubblicitari.
- La pubblicità non deve far ricorso, né
visivamente, né oralmente, a persone che presentano regolarmente i
telegiornali e le rubriche di attualità.
- (Inserimento di pubblicità). 1. La
pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni fatte salve le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la
pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni,
in maniera da non compromettere l’integrità ed il valore delle
trasmissioni ed in modo che ciò non leda i diritti degli aventi
diritto.
- Nelle trasmissioni composte di parti
autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di
analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può
essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
- La trasmissione di opere audiovisive
come i lungometraggi cinematografici ed i films realizzati per la
televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi
ricreativi ed i documentari), a condizione che la loro durata sia
superiore a 45 (quarantacinque) minuti può essere interrotta una
volta per periodo completo di quarantacinque minuti. Un’altra
interruzione è autorizzata se la loro durata supera di almeno venti
minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
- Quando trasmissioni che non siano quelle
previste dal paragrafo 2 sono interrotte dalla pubblicità, dovrebbe
trascorrere un periodo di almeno venti minuti tra ogni successiva
interruzione all’interno delle trasmissioni.
- La pubblicità non può essere inserita
durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali, le
rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e
quelle per i bambini di durata inferiore a trenta minuti non possono
essere interrotti dalla pubblicità. Se la loro durata è di almeno
trenta minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.
15. (Pubblicità per
determinati prodotti). 1. E’ vietata la pubblicità per i prodotti del
tabacco.
- La pubblicità per le bevande alcoliche
di qualsiasi tipo è soggetta alle seguenti regole:
- non rivolgersi espressamente ai minori;
nessuna persona che può essere considerata come minore deve essere
implicata in una pubblicità per il consumo di bevande alcoliche;
- non collegare il consumo di alcolici con
prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;
- non indurre a credere che le bevande
alcoliche possiedono proprietà terapeutiche oppure non hanno un
effetto stimolante, sedativo o che possono risolvere problemi
personali;
- non incoraggiare il consumo smodato di
bevande alcoliche o presentare in luce negativa l’astinenza o la
sobrietà;
- non insistere indebitamente sul forte
grado alcolico delle bevande.
- E’ vietata la pubblicità per i
medicinali e le cure mediche che sono disponibili unicamente con
ricetta medica nella Parte di trasmissione.
- La pubblicità per gli altri medicinali
e cure mediche deve essere chiaramente individuabile in quanto tale,
leale, veritiera e controllabile, e deve conformarsi con la mancanza
di effetti nocivi per l’individuo.
- (Pubblicità che si rivolge
specificamente ad una sola Parte). 1. Al fine di evitare distorsioni
di concorrenza ed un eventuale pregiudizio al sistema televisivo di
una Parte, i messaggi pubblicitari diretti specificamente e
frequentemente al pubblico di una sola Parte diversa dalla Parte di
trasmissione non devono aggirare le norme relative alla pubblicità
televisiva in questa Parte.
- Le disposizioni del paragrafo precedente
non si applicano se:
- le disposizioni in questione
stabiliscono una discriminazione tra i messaggi pubblicitari trasmessi
dagli organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti dalla
giurisdizione di questa Parte ed i messaggi pubblicitari trasmessi da
organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di
un’altra Parte; oppure
- le Parti interessate hanno concluso
degli accordi bilaterali o multilaterali in questo settore.
CAPITOLO IV:
SPONSORIZZAZIONE
- (Disposizioni generali). 1. Se una
trasmissione oppure una serie di trasmissioni sono sponsorizzate in
tutto o in parte, esse debbono essere chiaramente riconoscibili in
quanto tali nei titoli di testa all’inizio o alla fine della
trasmissione.
- Il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in alcun caso essere
influenzate dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità
e l’autonomia editoriale del radiodiffusore nei confronti delle
trasmissioni.
- Le trasmissioni sponsorizzate non
debbono stimolare all’acquisto, alla vendita o al noleggio dei
prodotti o dei servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente
facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti
prodotti o servizi in queste trasmissioni.
- (Sponsorizzazione vietate). Le
trasmissioni non possono essere sponsorizzate da persone fisiche o
morali che hanno per attività principale la fabbricazione oppure la
vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità è
vietata in virtù dell’art. 15.
- La sponsorizzazione dei telegiornali e
delle rubriche di attualità è vietata.
CAPITOLO V: ASSISTENZA
- (Cooperazione tra le Parti). 1. Le Parti
si impegnano a concedersi reciproca assistenza per l’attuazione
della presente Convenzione.
- A tal fine:
- ciascuno Stato contraente nomina una o
più autorità di cui comunica la denominazione e l’indirizzo al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure
di adesione;
- ciascuno Stato contraente che ha
nominato più Autorità indica, nella comunicazione di cui al
capoverso a), la competenza di ciascuna di queste autorità.
- Un’autorità nominata da una Parte:
- fornirà le informazioni previste
all’art. 6 paragrafo 2 della presente Convenzione;
- fornirà, dietro domanda di un’autorità
designata da un’altra Parte, informazioni sul diritto e la prassi
interni nei settori coperti dalla presente Convenzione;
- collaborerà con le autorità designate
dalle altre Parti ogni qualvolta sia utile farlo ed in particolare
quando tale cooperazione può rafforzare l’efficacia dei
provvedimenti presi in considerazione della presente Convenzione;
- esaminerà ogni difficoltà emersa
nell’applicazione della presente Convenzione che le sarà notificata
da una autorità designata da un’altra Parte.
CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI
GENERALI
20. (Il Comitato
permanente). 1. Sarà costituito, ai fini della presente Convenzione, un
Comitato permanente.
- Ogni Parte può farsi rappresentare in
seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna
delegazione dispone di un voto nei settori di sua competenza, la
Comunità economica europea esercita il suo diritto di voto con un
numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti
alla presente Convenzione, la Comunità economica europea non esercita
il suo diritto di voto quando gli Stati membri interessati esercitano
il loro, e reciprocamente.
- Ogni Stato di cui all’art. 29,
paragrafo 1, che non è parte alla presente Convenzione può farsi
rappresentare al Comitato permanente da un osservatore.
- Il Comitato permanente può, per
l’adempimento della sua missione, fare appello ad esperti. Esso può,
di sua iniziativa oppure a richiesta dell’organismo interessato,
invitare ogni organismo nazionale o internazionale, governativo o non
governativo, tecnicamente qualificato in tutti i settori coperti dalla
presente Convenzione, farsi rappresentare da un osservatore a tutta,
oppure ad una parte, di una delle sue riunioni. La decisione di
invitare tali esperti o organismi, è adottata alla maggioranza dei
tre quarti dei membri del Comitato Permanente.
- Il Comitato permanente è convocato dal
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso si riunirà nella
sua prima sessione entro i sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della Convenzione. Esso si riunirà poi quando un terzo delle
Parti o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne faranno
domanda, dietro iniziativa del Segretario Generale del Consiglio
d’Europa in conformità con le disposizioni dell’art. 23,
paragrafo 2, o anche dietro richiesta di una o più delle Parti, in
conformità con le disposizioni degli artt. 21, capoverso c, e 25,
paragrafo 2.
- La maggioranza delle Parti costituisce
il numero legale per svolgere una riunione del Comitato permanente.
- Fatte salve le disposizioni del
paragrafo 4 e dell’art.23, paragrafo 3 le decisioni del Comitato
permanente sono adottate alla maggioranza dei tre quarti dei membri
presenti.
- Fatte salve le disposizioni della
presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio
regolamento interno.
- (Funzioni del Comitato permanente). 1.
Il Comitato permanente è incaricato di seguire l’applicazione della
presente Convenzione. Esso può:
- fare raccomandazioni alle Parti relative
all’applicazione della Convenzione;
- suggerire le modifiche che potrebbero
essere necessarie della Convenzione ed esaminare quelle che sono
proposte in conformità con le disposizioni dell’art.23;
- esaminare, a richiesta di una o più
Parti, ogni questione relativa alla interpretazione della Convenzione;
- facilitare per quanto possibile il
bonario componimento di ogni difficoltà che gli è notificata in
conformità con le disposizioni dell’art.25;
- fare raccomandazioni al Comitato dei
Ministri relative all’invito di Stati diversi da quelli di cui
all’art.29 paragrafo 1, ad aderire alla Convenzione.
- (Rapporti del Comitato permanente).A
seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmette alle
Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto
concernente le sue discussioni ed ogni decisione presa.
CAPITOLO VII:
EMENDAMENTI
- (Emendamenti). 1. Ogni Parte può
proporre emendamenti alla presente Convenzione.
- Ogni proposta di emendamento è
notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale la
comunica agli Stati membri del Consiglio d’Europa ed altri Stati
Parti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità economica
europea e ad ogni Stato non membro il quale ha aderito oppure è stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le
disposizioni dell’art. 30. Il Segretario generale del Consiglio
d’Europa convoca una riunione del Comitato permanente non prima di
due mesi successivamente alla comunicazione della proposta di
emendamento.
- Ogni proposta di emendamento è
esaminata dal Comitato Permanente il quale sottopone il testo
approvato alla maggioranza dei membri del Comitato permanente per
approvazione al Comitato dei Ministri. Dopo questa approvazione il
testo è trasmesso per accettazione alle Parti.
- Ogni emendamento entra in vigore il
trentesimo giorno dopo che tutte le Parti abbiano informato il
Segretario Generale della loro accettazione.
CAPITOLO VIII: COMPOSIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
- (Pretese violazioni della presente
Convenzione). 1. Quando una Parte accerta una violazione della
presente Convenzione, essa comunica alla Parte di trasmissione la
pretesa violazione, le due Parti sforzandosi di risolvere la difficoltà
in base alle disposizioni degli artt. 19, 25 e 26.
- Se la pretesa violazione è di carattere
evidente, serio e grave, tanto da sollevare importanti problemi di
interesse pubblico e riguarda gli artt. 7, paragrafi 1 o 2, 12, 13,
paragrafo 1, prima frase, 14 o 15, paragrafi 1 o 3, e se continua
ancora due settimane dopo la comunicazione, la Parte di ricezione può
sospendere a titolo temporaneo la ritrasmissione del servizio di
programmi posto in causa.
- In tutti gli altri casi di pretese
violazioni, ad eccezione di quelli previsti al paragrafo 4, la Parte
di ricezione può sospendere a titolo provvisorio, la ritrasmissione
del servizio di programmi posto in causa dopo otto giorni a far data
dalla comunicazione, qualora la violazione pretesa continui.
- La sospensione temporanea della
ritrasmissione non è ammessa in caso di pretesa violazione degli artt.
7, paragrafi 3, 8, 9 oppure 10.
CAPITOLO IX: COMPOSIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
- (Conciliazione). 1. In caso di difficoltà
nell’applicazione della presente Convenzione, le parti interessate
si sforzano di raggiungere un componimento bonario.
- A meno che una delle parti interessate
non vi si opponga, il Comitato permanente può esaminare la questione,
mantenendosi a disposizione delle Parti interessate al fine di
giungere il prima possibile ad una soluzione soddisfacente, e, se del
caso, formulare un parere consultativo a questo riguardo.
- Ciascuna parte interessata si impegna a
fornire al Comitato permanente, il prima possibile, ogni informazione
ed agevolazione necessarie per l’adempimento delle sue funzioni in
virtù del paragrafo precedente.
- (Arbitrato). 1. Se le parti interessate
non possono conciliare la controversia in base alle disposizioni
dell’art. 25, esse possono, di comune accordo, sottoporla ad
arbitrato in base alla procedura prevista nell’annesso alla presente
Convenzione. In mancanza di tale accordo entro un termine di sei mesi
a decorrere dalla prima domanda volta all’apertura della procedura
di conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato
dietro richiesta di una delle Parti.
- Ogni Parte può, in ogni tempo,
dichiarare che riconosce come obbligatoria, a tutti gli effetti e
senza convenzione speciale nei confronti di ogni altra Parte che
accetta lo stesso obbligo, l’applicazione della procedura
d’arbitrato prevista nell’annesso alla presente Convenzione.
CAPITOLO X: ALTRI ACCORDI
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO DELLE PARTI
- (Altri accordi o intese internazionali).
1. Nei loro rapporti reciproci, le Parti che sono membri della Comunità
economica europea applicano le regole della Comunità e applicano le
regole derivanti dalla presente Convenzione solo qualora non esista
una disposizione comunitaria che disciplina il particolare argomento
pertinente.
- Nessuna disposizione della presente
Convenzione può impedire alle Parti di stipulare accordi
internazionali che completano o sviluppano le sue disposizioni oppure
estendono la loro portata.
- In caso di accordi bilaterali, la
presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli
obblighi delle Parti derivanti da questi accordi, i quali non
pregiudicano né il godimento di altre Parti dei diritti che spettano
loro in base alla presente Convenzione, né l’attuazione dei loro
obblighi derivanti da detta Convenzione.
- (Rapporti tra la Convenzione e la
legislazione interna delle Parti). Nessuna disposizione della presente
Convenzione può impedire alle Parti di applicare regole più rigorose
o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione per i
servizi di programmi trasmessi da organismi oppure mediante mezzi
tecnici soggetti alla loro giurisdizione, ai sensi dell’art. 3.
CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI
- (Firma ed entrata in vigore). 1. La
presente Convenzione è aperta alla firma degli stati membri del
Consiglio d’Europa e degli altri stati parti della Convenzione
culturale europea, nonché a quella della Comunità economica europea.
Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli
strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno
depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
- La Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dopo la data alla quale sette Stati, di cui almeno cinque Stati
membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad
essere legati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del
paragrafo precedente.
- Uno Stato può, all’atto della firma
oppure ad una data successiva prima dell’entrata in vigore della
presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la
Convenzione a titolo provvisorio.
- La Convenzione entrerà in vigore nei
confronti di ogni Stato di cui al paragrafo 1, oppure della Comunità
economica europea, i quali manifesteranno ulteriormente il loro
consenso ad essere vincolati da detta Convenzione, il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data
del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione.
- (Adesione di Stati non membri). 1. Dopo
l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo consultazione degli
Stati contraenti, invitare ogni altro Stato ad aderire alla
Convenzione con una decisione presa alla maggiorazione prevista
all’art.20. d. dello statuto del Consiglio d’Europa ed alla
unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto a
avere un seggio al Comitato.
- Per ogni Stato aderente la Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- (Applicazione territoriale). 1. Ogni
Stato può all’atto della firma o all’atto del deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione,
designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione
si applicherà.
- Ogni Stato può in seguito, in ogni
altro tempo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della
presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella
dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di
questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione
da parte del Segretario Generale.
- Ogni dichiarazione effettuata in virtù
dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto
riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, per mezzo di
una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà
effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del
Segretario Generale.
- (Riserve). 1. All’atto della firma
oppure al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione:
- ogni Stato può dichiarare che si
riserva il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio
– ma solo se questa non è conforme alla sua legislazione interna
– di servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande
alcoliche secondo le norme generali previste all’art.15, paragrafo
2, della presente Convenzione;
- il Regno Unito può dichiarare che si
riserva il diritto di non ottemperare all’obbligo previsto
dall’art.15 paragrafo 1 di vietare la pubblicità per i prodotti del
tabacco, per quanto concerne la pubblicità per i sigari ed il tabacco
da pipa diffusa dalla Independent Broadcasting Authority sul
territorio britannico con emittenti terrestri. Nessuna altra riserva
è ammessa.
- Una riserva formulata in conformità con
il paragrafo precedente non può essere oggetto di obiezioni.
- Ogni Stato contraente che ha formulato
una riserva in virtù del paragrafo 1 può ritirarla in tutto o in
parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della
notifica da parte del Segretario Generale.
- La Parte che ha formulato una riserva
riguardo ad una disposizione della presente Convenzione non può
esigere l’applicazione di questa disposizione da un’altra Parte;
tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale,
pretendere che tale provvedimento sia applicato nella misura in cui
essa stessa lo ha accettato.
- (Denuncia). 1. Ogni Parte può in ogni
tempo denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- La denuncia avrà effetto il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo
la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale.
-
(Notifiche). 1. Il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio, agli altri Stati Parti della Convenzione
culturale europea, alla Comunità economica Europea ed a tutti gli
Stati che hanno aderito oppure sono stati invitati ad aderire alla
presente Convenzione:
- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione;
- ogni data di entrata in vigore della
presente Convenzione in conformità con le disposizioni degli artt.
29, 30 e 31;
- ogni rapporto stabilito in applicazione
delle disposizioni dell’art. 22;
- ogni altro atto, dichiarazione, notifica
o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
In fede di che, i
sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 5
maggio 1989, in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente
fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del
consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne
comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del
Consiglio d’Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale
europea, alla Comunità economica europea e ad ogni Stato invitato ad
aderire alla presente Convenzione.
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