A cura dell'


delle comunicazioni



Regolamento recante i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di 1^ e 2^ fascia presso gli Uffici centrali e Periferici del Ministero delle Comunicazioni di cui al D.M. del 19.4.2005

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto l'articolo 13 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001 (Supplemento ordinario n. 97 alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2001) che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

Considerato, inoltre, che il conferimento di funzioni dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, presuppone la valutazione dell'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dal potere esecutivo, così come previsto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sezione II ter, 19.2.2003, nn. 3277 e 3278; TAR Lazio, Sezione II ter, 8.4.2003, nn. 3273, 3274, 3275 e 3276; TAR Lazio, Sezione I, 4.6.2003, n. 6715);

Vista la legge n. 145 del 2002, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato", in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l'istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;

Vista la circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio 2002, concernente "Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza" (G.U. n. 182 del 5-8-2002);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, riguardante gli indirizzi per la programmazione strategica nonché per le direttive generali per l'attività delle amministrazioni statali (GU n. 2 del 3-1-2003);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2004, riguardante indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2004 (GU n. 26 del 2-2-2005);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 21.2.2005;

Visto l'articolo 4 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento di incarichi dirigenziali;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, che testualmente dispone che "tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico di dirigente generale sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (GU n. 5 del 8.1.2004);

Visto il D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni (GU n. 167 del 19-7-2004);

Visto il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il DPR 23 aprile 2004, n. 108, concernente il "Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25.1.2005 con cui sono state graduate le funzioni dirigenziali ed è stato determinato il valore della corrispondente retribuzione di posizione di parte variabile;

Vista la deliberazione n. 24/2004/G della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - II Collegio - assunta nell'adunanza del 11 novembre 2004, recante la relazione in materia di "riordino della dirigenza statale: l'attuazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, e i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti", nella quale si rileva che "il dettato del 1° comma dell'art. 19 del decreto legislativo 165/2001 che nello stabilire quale siano in astratto i criteri che devono ispirare il conferimento di ciascun incarico non distingue fra incarichi di livello generale e non. Così come non distingue il CCNL che, inserendo la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nel capo III dedicato alle norme comuni, al comma 7 dell'art. 13 non si riferisce ai soli uffici di livello non generale" dispone che "i criteri in questione debbano essere elaborati anche nei confronti degli incarichi di livello generale";

Considerato, al riguardo, che il Ministero delle comunicazioni si è impegnato - come evidenziato nella predetta relazione della Corte dei Conti di cui alla delibera n. 24/2004 a dare attuazione all'art. 13 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001 a seguito del completamento del processo di riorganizzazione del Ministero;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 13 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda fascia dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002;

Visto l'accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 13
aprile 2005;

DECRETA

Art. 1
Principi generali



1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero delle comunicazioni, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. L'individuazione delle risorse umane (anche di livello dirigenziale di seconda fascia), materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale è effettuata - in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 - dall'organo di governo del Ministero. A seguito di tale adempimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale conferiscono gli incarichi dirigenziali nell'ambito dei propri uffici in attuazione della procedura di cui all'art.16 della legge n.165/2001.
4. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.
5. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 - per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del citato CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1.
6. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, la Direzione generale per la gestione delle risorse umane comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.


Art. 2
Conferimento degli incarichi

 

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di prima e seconda fascia, di durata non inferiore a due anni, in relazione alla peculiarità degli obiettivi e delle funzioni istituzionali del Ministero delle Comunicazioni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
b) attitudini e capacità professionali del dirigente;
c) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

 


Art. 3

Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti


1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, alle lettere a) e b) nonchè della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.
2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.
3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.


Art. 4
Banca dati del personale dirigente

 


1. Presso la Direzione generale per la gestione delle risorse umane é istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 35 del citato CCNL.
2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.
3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione generale per la gestione delle risorse umane che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio curriculum.
4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia dei curriculum e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.
5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

 

 

Art. 5
Pubblicità delle posizioni dirigenziali

 


1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.
2. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei mesi nonché tramite la pubblicazione di tali dati nel sito internet dell'Amministrazione

 


Art. 6
Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto


1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 35 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 9.
2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti , è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente, decorso un anno di applicazione al medesimo incarico, può chiedere - ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area 1 della Dirigenza sottoscritto il 18 novembre 2004 - indipendentemente dalla durata dello stesso, il conferimento di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione. In caso di diniego da parte dell'amministrazione stessa, il dirigente ha facoltà di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico.

 


Art. 7
Avvicendamento e revoca degli incarichi

 


1. Tutti i dirigenti del Ministero delle comunicazioni hanno diritto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, ad un incarico di funzione dirigenziale.
2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera f), sulla base dei seguenti elementi:
a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
e) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
f) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.
3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto, ad un incarico equivalente.
4. Per incarico equivalente si intende, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001 nonché del paragrafo 13, quinto capoverso, della circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio 2002 un incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Qualora non siano disponibili incarichi equivalenti, l'Amministrazione attribuisce al dirigente altro incarico, ove possibile nella medesima località in cui presta servizio, riconoscendo, ad personam e per la durata dell'incarico, nel contratto individuale, una retribuzione di posizione non inferiore del 10% rispetto a quella precedentemente percepita.
5. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione, del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

 


Art. 8
Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione

 


1. Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico a seguito della riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di conferimento di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente. Qualora non siano disponibili ove possibile incarichi equivalenti, l'Amministrazione attribuisce al dirigente altro incarico, nella medesima località in cui presta servizio, riconoscendo, ad personam e per la durata dell'incarico, nel contratto individuale, una retribuzione di posizione non inferiore del 10% rispetto a quella precedentemente percepita.

 


Art. 9
Procedura di conferimento e avvicendamento

 


1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:
" verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di prima fascia, il Segretario generale comunica alla Direzione generale per la gestione delle risorse umane la disponibilità della posizione al fine del conferimento del relativo incarico nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
" la Direzione generale per la gestione delle risorse umane provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti nonché delle competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale generale secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2;
" i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
" entro i 10 giorni successivi il Segretario generale ed il Direttore generale per la gestione delle risorse umane valutano l'idoneità tecnica del dirigente a perseguire gli obiettivi posti dall'organo di governo, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula contenuti nella banca dati di cui all'art. 4, e formulano al Ministro una proposta motivata ai fini della proposta del Ministro stesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
" il Segretario generale e i dirigenti generali preposti ad uffici dirigenziali di livello generale, comunicano alla Direzione generale per la gestione delle risorse umane, la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
" la Direzione generale per la gestione delle risorse umane provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2;
" i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
" entro i 10 giorni successivi il Direttore generale per la gestione delle risorse umane unitamente al Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula contenuti nella banca dati di cui all'art. 4, e formulano una designazione motivata ai fini del decreto ministeriale di assegnazione dei dirigenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
" qualora le domande presentate da dirigenti di seconda fascia non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico, il Segretario generale d'intesa con il Direttore generale per la gestione delle risorse umane, provvede alla designazione dei dirigenti privi di attribuzione fra i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze;
" successivamente all'emissione del decreto ministeriale di assegnazione, i dirigenti di prima fascia, adottano il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipulano il relativo contratto individuale, secondo le risultanze delle predette designazioni, ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e dispongono contestualmente l'aggiornamento della banca dati.
3. Qualora il ruolo dei dirigenti del Ministero delle comunicazioni non sia sufficiente a coprire tutte le posizioni vacanti, il Segretario generale d'intesa con il Direttore generale per la gestione delle risorse umane, individua l'ufficio o gli uffici da coprire attraverso il conferimento d'incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

 

Art. 10
Norme transitorie e finali

 


1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore generale per la gestione delle risorse umane, informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di I e II fascia del Ministero nonché sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse.
2. Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 14 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, sono attribuiti in particolare ai dirigenti di seconda fascia, anche al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all'art. 2 ed in particolare la rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso degli stessi.
3. In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art. 53, comma 5 , del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato, la relativa autorizzazione è effettuata dall'organo di governo o dal dirigente sovraordinato al dirigente richiedente, entro 15 giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di incompatibilità o di conflitto dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni nonchè nel sito internet del Ministero delle comunicazioni e ne verrà data notizia dell'emissione con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


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