Regolamento recante i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali
di 1^ e 2^ fascia presso gli Uffici centrali e Periferici del Ministero
delle Comunicazioni di cui al D.M. del 19.4.2005
Visti gli articoli
4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", che distinguono le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa
e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla
base di obiettivi e programmi;
Visto, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 165 del
2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, della
legge 15 luglio 2002, n. 145, che reca le disposizioni generali
in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
Visto l'articolo 13 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio
1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001 (Supplemento ordinario
n. 97 alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2001) che contiene la disciplina
specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
Considerato, inoltre, che il conferimento di funzioni dirigenziali,
essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità
e buon andamento, presuppone la valutazione dell'idoneità
tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti
dal potere esecutivo, così come previsto dalla giurisprudenza
amministrativa (TAR Lazio, Sezione II ter, 19.2.2003, nn. 3277 e
3278; TAR Lazio, Sezione II ter, 8.4.2003, nn. 3273, 3274, 3275
e 3276; TAR Lazio, Sezione I, 4.6.2003, n. 6715);
Vista la legge n. 145 del 2002, recante "Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze
e l'integrazione tra pubblico e privato", in particolare gli
articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali,
e 10, comma 2, che dispone l'istituzione di ruoli dirigenziali per
singole amministrazioni;
Vista la circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio
2002, concernente "Modalità applicative della legge
sul riordino della dirigenza" (G.U. n. 182 del 5-8-2002);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 8 concernente
la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base
per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità
dirigenziali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre
2002, riguardante gli indirizzi per la programmazione strategica
nonché per le direttive generali per l'attività delle
amministrazioni statali (GU n. 2 del 3-1-2003);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 2004, riguardante indirizzi per la programmazione strategica
e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività
amministrativa e la gestione per l'anno 2004 (GU n. 26 del 2-2-2005);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli
7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento
amministrativo dei soggetti interessati;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "modifiche
ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241", pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 21.2.2005;
Visto l'articolo 4 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692, concernente
le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti
relativi alla procedura di nomina o di conferimento di incarichi
dirigenziali;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, che testualmente dispone che
"tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento
dell'incarico di dirigente generale sono accessibili per chiunque.
Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli
atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante "Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
(GU n. 5 del 8.1.2004);
Visto il D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero delle comunicazioni (GU n. 167 del
19-7-2004);
Visto il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, recante il regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
delle comunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il DPR 23 aprile 2004, n. 108, concernente il "Regolamento
recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25.1.2005
con cui sono state graduate le funzioni dirigenziali ed è
stato determinato il valore della corrispondente retribuzione di
posizione di parte variabile;
Vista la deliberazione n. 24/2004/G della Corte dei conti - Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato - II Collegio - assunta nell'adunanza del 11 novembre 2004,
recante la relazione in materia di "riordino della dirigenza
statale: l'attuazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, e i nuovi
strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti",
nella quale si rileva che "il dettato del 1° comma dell'art.
19 del decreto legislativo 165/2001 che nello stabilire quale siano
in astratto i criteri che devono ispirare il conferimento di ciascun
incarico non distingue fra incarichi di livello generale e non.
Così come non distingue il CCNL che, inserendo la materia
del conferimento degli incarichi dirigenziali nel capo III dedicato
alle norme comuni, al comma 7 dell'art. 13 non si riferisce ai soli
uffici di livello non generale" dispone che "i criteri
in questione debbano essere elaborati anche nei confronti degli
incarichi di livello generale";
Considerato, al riguardo, che il Ministero delle comunicazioni si
è impegnato - come evidenziato nella predetta relazione della
Corte dei Conti di cui alla delibera n. 24/2004 a dare attuazione
all'art. 13 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001
a seguito del completamento del processo di riorganizzazione del
Ministero;
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento,
l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi
dell'articolo 13 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda
fascia dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure
stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
così come modificato dalla legge n. 145 del 2002;
Visto
l'accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali
il 13
aprile 2005;
DECRETA
Art. 1
Principi generali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia
presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle
esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative
dei vari settori del Ministero delle comunicazioni, ponendo il dirigente
al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della
sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di
ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza
e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. L'individuazione delle risorse umane (anche di livello dirigenziale
di seconda fascia), materiali ed economico-finanziarie da destinare
alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici
di livello dirigenziale generale è effettuata - in attuazione
dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165
del 2001 - dall'organo di governo del Ministero. A seguito di tale
adempimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale
generale conferiscono gli incarichi dirigenziali nell'ambito dei
propri uffici in attuazione della procedura di cui all'art.16 della
legge n.165/2001.
4. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma
2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità
di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione
delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati
da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata
al riguardo dai dirigenti stessi.
5. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art.
13, comma 1, del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale
dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. I dirigenti
ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 23 aprile 2004,
n. 108 - per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo,
incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello
dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere
presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del citato
CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area
1.
6. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché
della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente
trattamento economico, la Direzione generale per la gestione delle
risorse umane comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale
di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali
e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.
Art. 2
Conferimento degli incarichi
1.
Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché
alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il
conferimento degli incarichi ai dirigenti di prima e seconda fascia,
di durata non inferiore a due anni, in relazione alla peculiarità
degli obiettivi e delle funzioni istituzionali del Ministero delle
Comunicazioni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
b) attitudini e capacità professionali del dirigente;
c) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi
precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente
ricoperte;
d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità
dei dirigenti.
Art. 3
Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti
1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve
tener conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, alle lettere
a) e b) nonchè della posizione occupata nella relativa graduatoria
di merito.
2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova
nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter
consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato
un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.
3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato
previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità
di professionalità interne.
Art. 4
Banca dati del personale dirigente
1. Presso la Direzione generale per la gestione delle risorse umane
é istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale
presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi
agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi
di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL del personale dirigente dell'Area
1 - quadriennio 1998-2001, nonché i dati relativi alla valutazione
del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 35 del citato CCNL.
2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso
deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento
dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei
dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio
di accesso individuale in lettura.
3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con
cadenza annuale, sia dalla Direzione generale per la gestione delle
risorse umane che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario,
integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione,
previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica
diretta del proprio curriculum.
4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti
interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia dei curriculum
e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività
dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.
5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio
fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi
non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo
n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.
Art.
5
Pubblicità delle posizioni dirigenziali
1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del CCNL del
personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, cura la
pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire
ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali
domande per l'accesso a tali posti.
2. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica
lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei
mesi nonché tramite la pubblicazione di tali dati nel sito
internet dell'Amministrazione
Art. 6
Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto
1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, a meno
che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli
obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati
con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo
35 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001.
In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo
9.
2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti , è fatta salva comunque la risoluzione consensuale
del rapporto.
3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art.
30 e seguenti del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente,
decorso un anno di applicazione al medesimo incarico, può
chiedere - ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo relativo alla sequenza
contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio
e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area
1 della Dirigenza sottoscritto il 18 novembre 2004 - indipendentemente
dalla durata dello stesso, il conferimento di un diverso incarico
disponibile nell'ambito della propria amministrazione. In caso di
diniego da parte dell'amministrazione stessa, il dirigente ha facoltà
di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con
la propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa
amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico.
Art. 7
Avvicendamento e revoca degli incarichi
1. Tutti i dirigenti del Ministero delle comunicazioni hanno diritto,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del CCNL del personale dirigente
dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, ad un incarico di funzione
dirigenziale.
2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio
può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso,
salvo la motivazione di cui alla lettera f), sulla base dei seguenti
elementi:
a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali,
sentiti i dirigenti interessati;
b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali
oggettivamente verificate;
c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni
dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
e) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità
dei dirigenti;
f) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto
vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.
3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente
all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave
inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno
diritto, ad un incarico equivalente.
4. Per incarico equivalente si intende, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 4, del CCNL del personale dirigente dell'Area
1 - quadriennio 1998-2001 nonché del paragrafo 13, quinto
capoverso, della circolare del Ministro della funzione pubblica
31 luglio 2002 un incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione
complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione
il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente
percepito. Qualora non siano disponibili incarichi equivalenti,
l'Amministrazione attribuisce al dirigente altro incarico, ove possibile
nella medesima località in cui presta servizio, riconoscendo,
ad personam e per la durata dell'incarico, nel contratto individuale,
una retribuzione di posizione non inferiore del 10% rispetto a quella
precedentemente percepita.
5. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti
salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco
dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione,
nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto
1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei
distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione,
del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio
e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.
Art. 8
Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione
1. Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico
a seguito della riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione
delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione
di un nuovo provvedimento di conferimento di incarico, assicurando
al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente. Qualora
non siano disponibili ove possibile incarichi equivalenti, l'Amministrazione
attribuisce al dirigente altro incarico, nella medesima località
in cui presta servizio, riconoscendo, ad personam e per la durata
dell'incarico, nel contratto individuale, una retribuzione di posizione
non inferiore del 10% rispetto a quella precedentemente percepita.
Art. 9
Procedura di conferimento e avvicendamento
1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi
dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:
" verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di prima
fascia, il Segretario generale comunica alla Direzione generale
per la gestione delle risorse umane la disponibilità della
posizione al fine del conferimento del relativo incarico nel rispetto
delle aliquote previste dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
n. 165 del 2001;
" la Direzione generale per la gestione delle risorse umane
provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti nonché
delle competenze professionali richieste per ciascuna posizione
dirigenziale generale secondo le modalità previste dall'art.
5, comma 2;
" i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento
dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
" entro i 10 giorni successivi il Segretario generale ed il
Direttore generale per la gestione delle risorse umane valutano
l'idoneità tecnica del dirigente a perseguire gli obiettivi
posti dall'organo di governo, sulla base dei criteri generali di
cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula contenuti
nella banca dati di cui all'art. 4, e formulano al Ministro una
proposta motivata ai fini della proposta del Ministro stesso al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi
dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
" il Segretario generale e i dirigenti generali preposti ad
uffici dirigenziali di livello generale, comunicano alla Direzione
generale per la gestione delle risorse umane, la vacanza delle posizioni
dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
" la Direzione generale per la gestione delle risorse umane
provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità
previste dall'art. 5, comma 2;
" i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento
dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
" entro i 10 giorni successivi il Direttore generale per la
gestione delle risorse umane unitamente al Dirigente generale preposto
all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni
dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda
fascia interessati, valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti
interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico,
sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando
in tal senso i curricula contenuti nella banca dati di cui all'art.
4, e formulano una designazione motivata ai fini del decreto ministeriale
di assegnazione dei dirigenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
" qualora le domande presentate da dirigenti di seconda fascia
non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico,
il Segretario generale d'intesa con il Direttore generale per la
gestione delle risorse umane, provvede alla designazione dei dirigenti
privi di attribuzione fra i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo
il dirigente interessato su eventuali preferenze;
" successivamente all'emissione del decreto ministeriale di
assegnazione, i dirigenti di prima fascia, adottano il provvedimento
di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipulano il relativo
contratto individuale, secondo le risultanze delle predette designazioni,
ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e dispongono contestualmente
l'aggiornamento della banca dati.
3. Qualora il ruolo dei dirigenti del Ministero delle comunicazioni
non sia sufficiente a coprire tutte le posizioni vacanti, il Segretario
generale d'intesa con il Direttore generale per la gestione delle
risorse umane, individua l'ufficio o gli uffici da coprire attraverso
il conferimento d'incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia
ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
Art.
10
Norme transitorie e finali
1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore
generale per la gestione delle risorse umane, informa le Organizzazioni
sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla
dotazione organica della dirigenza di I e II fascia del Ministero
nonché sulle operazioni amministrative relative al conferimento
delle funzioni dirigenziali stesse.
2. Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 14 del CCNL della dirigenza
dell'Area 1 - quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001,
sono attribuiti in particolare ai dirigenti di seconda fascia, anche
al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo
i criteri di cui all'art. 2 ed in particolare la rotazione degli
stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso
degli stessi.
3. In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art.
53, comma 5 , del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato, la
relativa autorizzazione è effettuata dall'organo di governo
o dal dirigente sovraordinato al dirigente richiedente, entro 15
giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di incompatibilità
o di conflitto dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione
con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al
dirigente interessato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per
il prescritto controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del
Ministero delle comunicazioni nonchè nel sito internet del
Ministero delle comunicazioni e ne verrà data notizia dell'emissione
con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.