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D.P.R. 11 gennaio 2001, n.77Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale; Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3]; Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP); Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE [4] ed in tema di attivitą giornalistica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000; Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000; Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie; Emana il seguente regolamento: Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 [5], si applicano al presente regolamento. 2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti: a) "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o professionali; b) "posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o di addebito e schede prepagate; c) "Autoritą nazionale di regolamentazione", di seguito denominata "Autoritą": l'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249; d) "organismo con significativo potere di mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autoritą alla Commissione europea. Capo II ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE Articolo 2 1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché per l'uso libero ed efficace delle reti e dei servizi medesimi. 2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di societą, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della societą, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati. 3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a: a) assicurare la disponibilitą di un pacchetto minimo di servizi; b) garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni; c) incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme e specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti; d) garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.
Articolo 3 1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettivitą, trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1 [6]. 2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),&D,; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale. 3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente. 4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autoritą ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilitą dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalitą determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE [7] del 28 giugno 1990.
Articolo 4. Riferimenti normativi 1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella " Gazzetta Ufficiale delle Comunitą europee (GUCE). 2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE: a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche; b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni; c) norme e specifiche nazionali. 3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilitą dei servizi transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autoritą ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilitą e ad ampliare la libera scelta degli utenti. 4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilitą dei servizi, l'Autoritą ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.
Articolo 5. Informazioni 1. L'Autoritą puo' richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento. Capo III ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE
Articolo 6. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonche' la disponibilitą su tutto il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1. 2. L'Autoritą provvede affinche' in ogni punto del territorio nazionale almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo. 3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere di mercato.
Articolo 7. Disponibilitą delle informazioni 1. L'Autoritą provvede affinche' le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonche' ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II [8]. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autoritą. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autoritą nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'Autoritą notifica alla Commissione europea le modalitą secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.
Articolo 8. Informazioni sulle condizioni di fornitura 1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 7 comprendono almeno: a) informazioni sulle modalitą di richiesta; b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata, entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo. Il calcolo del termine di fornitura normale viene effettuato in base ai reali termini di fornitura registrati durante un periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve tenere conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi di linee affittate e' pubblicato il termine di fornitura previsto; c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente e' obbligato ad accettare; d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo, decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni, entro il quale l'80% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo e' stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate e' pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di qualitą di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione; e) le modalitą di indennizzo e di rimborso in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Articolo 9. Condizioni per la cessazione delle offerte 1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta puo' essere decisa soltanto previa comunicazione all'Autoritą e consultazione degli utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare, la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto di ricorrere alle autoritą giurisdizionali, gli utenti possono adire l'Autoritą qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazioni.
Articolo 10. Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali 1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate sono stabilite dall'Autoritą con apposito provvedimento. Non puo' essere introdotta ne' mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazioni. 2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma 3, l'Autoritą rende note con le modalitą previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni. 3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue: a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di telecomunicazioni e' tenuto ad adottare le misure intese a salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussiste una situazione di emergenza. Per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il diniego di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza l'organismo si adopera per garantire la continuitą del servizio per tutti gli utenti. Gli organismi comunicano immediatamente agli utenti e all'Autoritą l'inizio e la fine della situazione di emergenza nonche' la natura e il grado delle restrizioni temporanee del servizio; b) mantenimento dell'integritą della rete: l'utente ha diritto a un servizio del tutto trasparente in conformitą alle specifiche del punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati determinati canali. Non e' ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integritą della rete, fintantoche' sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale; c) interoperabilitą dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non puo' essere applicata alcuna restrizione per motivi di interoperabilitą dei servizi, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale; d) protezione dei dati: l'Autoritą puo' limitare l'utilizzazione delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione dei dati compresa quelli personali, della riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita privata. 4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata a norma delle disposizioni vigenti in materia. Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia piu' conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata puo' essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La fornitura della linea affittata e' ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.
Articolo 11. Fornitura di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate 1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato sono tenuti a fornire, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato III [9], al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunitą europea. 2. L'Autoritą promuove la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato IV [10], tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione. 3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati III e IV agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate a seguito delle modifiche decise dalla Commissione europea. 4. La fornitura di altre linee affittate oltre a quelle dell'insieme minimo di linee affittate non deve ostare alla fornitura dell'insieme minimo di cui al comma 1.
Articolo 12. Controllo dell'Autoritą 1. L'Autoritą stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e nel piu' breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilitą delle prestazioni delle linee affittate, in base ai presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. L'Autoritą puo' autorizzare a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autoritą garantisce la trasparenza della procedura. La decisione e' adottata sentite le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa e' esecutiva dopo la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale. 2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualitą con cui forniscono i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate. 3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate, puo' modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autoritą.
Articolo 13. Condizioni economiche di offerta e principi di contabilitą dei costi 1. Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti: a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12, comma 2, le condizioni economiche per la fornitura di linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente; b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di locazione periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi; c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate. Per le linee affittate fornite da piu' organismi possono essere applicate condizioni economiche di semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico punto a metą circuito. 2. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi: a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare, includere i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione di tali linee e la relativa fatturazione; b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attivitą. I costi comuni sono imputati, per categorie, come segue: 1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine; 2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghi; 3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la categoria viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate alle linee affittate, da un lato, ed agli altri servizi, dall'altro. 3. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autoritą previa informazione alla Commissione europea. 4. L'Autoritą tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7. 5. L'Autoritą non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica. 6. L'Autoritą puo' decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.
Articolo 14. Notifiche e relazioni
1. L'Autoritą notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 6. 2. L'Autoritą provvede affinche' siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono. 3. L'Autoritą tiene a disposizione della Commissione e li fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui e' stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonche' le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.
Articolo 15. Procedura di conciliazione 1. Ferma restando l'esperibilitą degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14, comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autoritą. 2. Se non e' possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente, di cui al comma 1, puo' ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante richiesta scritta alla Autoritą ed alla Commissione europea. 3. L'Autoritą, se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma 2, vi siano i presupposti per un riesame, puo' rinviare il caso al comitato ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ad), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del medesimo decreto. 4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono i costi della loro partecipazione. Capo IV ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE Sezione I Disposizioni preliminari
Articolo 16. Oggetto e campo d'applicazione 1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP). 2. Il presente capo intende assicurare la disponibilitą su tutto il territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualitą e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. 3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere b) e c), dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1. 4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle reti telefoniche pubbliche. Sezione II Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere finanziati nel contesto del servizio universale
Articolo 17. Disponibilitą dei servizi 1. L'Autoritą garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. L'Autoritą, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonche' per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autoritą assicura, altresi', il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilitą delle condizioni economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finche' la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi. 2. L'Autoritą e' tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.
Articolo 18. Meccanismi di finanziamento 1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autoritą applica il meccanismo di finanziamento del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998. 2. L'Autoritą, ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate. 3. L'Autoritą puo' stabilire i requisiti supplementari per le forniture di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilitą relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato.
Articolo 19. Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici 1. L'Autoritą e' tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario, piu' operatori affinche' sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. 2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e di dati.
Articolo 20. Servizi elenchi abbonati 1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. 2. L'Autoritą garantisce che: a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi; b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autoritą, e aggiornati periodicamente; c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento. 3. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie. 4. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al comma 2, lettere b) e c), rispettano il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.
Articolo 21. Posti telefonici pubblici a pagamento 1. L'Autoritą garantisce la disponibilitą sul territorio nazionale di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale. L'Autoritą puo' non applicare le disposizioni del presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, purche' accerti che tali servizi siano ampiamente disponibili. 2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilitą di effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli altri numeri nazionali di emergenza.
Articolo 22. Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali 1. L'Autoritą puo' adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali paritą di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi accessibili. Sezione III Disposizioni specifiche concernenti gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili e servizi di comunicazioni mobili e personali a disposizione del pubblico.
Articolo 23. Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete 1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano: a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti; b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a meno che essi non decidano diversamente; c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale. 2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
Articolo 24. Contratti 1. L'Autoritą assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire e le condizioni ed i termini di disponibilitą al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonche' una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono informazioni sui livelli di qualitą del servizio. 2. L'Autoritą ha la facoltą, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati secondo le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 25. Pubblicazione e disponibilitą delle informazioni 1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto, alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali, ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il rinnovo dei contratti. 2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunicano all'Autoritą le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI. Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autoritą prima di essere introdotte. L'Autoritą puo' fissare un termine di preavviso adeguato. 3. L'Autoritą cura che le informazioni siano rese disponibili dagli organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. Le modalitą di pubblicazione delle informazioni sono riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Autoritą, che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.
Articolo 26. Qualitą del servizio 1. L'Autoritą puo' fissare i parametri di qualitą dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19. 2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autoritą, su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autoritą puo' chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per piu' di diciotto mesi. 3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autoritą pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1. 4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autoritą puo' adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata. 5. L'Autoritą puo' incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilitą dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.
Articolo 27. Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali 1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autoritą istituisce procedure per trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilitą del servizio da parte degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere di mercato; le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione. 2. L'Autoritą garantisce la trasparenza della procedura. La decisione e' adottata sentite le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dall'adozione. 3. L'Autoritą provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3. 4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie. 5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, l'Autoritą rende note, con le modalitą previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al comma 6 sulle quali si basano le limitazioni. 6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali: a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano la disponibilitą delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le prioritą fissate dalle autoritą competenti. L'Autoritą garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessitą di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo; b) mantenimento dell'integritą della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'integritą delle reti telefoniche pubbliche fisse e l'Autoritą garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessitą di garantirne l'integritą per proteggere, tra l'alto, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo; c) interoperabilitą dei servizi: nessuna restrizione per ragioni d'interoperabilitą dei servizi e' imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alle disposizioni vigenti in materia; d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998; e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.
Articolo 28. Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata 1. Al fine di garantire che, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, l'Autoritą adotta gli opportuni provvedimenti affinche' sia garantita, da uno o piu' operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilitą di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresi' le misure necessarie ad assicurare la disponibilitą dei medesimi servizi a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autoritą puo' autorizzare gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilitą di tali servizi. I servizi di selezione numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato V [11], parte I. 2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, le fatture dettagliate contengono dati particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata e' fornita senza costi supplementari per l'utente, cui puo' eventualmente essere proposta una fattura ancora piu' dettagliata a condizioni economiche ragionevoli o a titolo gratuito. L'Autoritą puo' definire il livello di base della fattura dettagliata. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.
Articolo 29. Fornitura di servizi supplementari 1. L'Autoritą assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato V, parte 2. 2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autoritą prende le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza. 3. L'Autoritą stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione come indicato all'articolo 25, comma 3. 4. Qualora il servizio di portabilitą del numero non sia ancora operativo, gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinche', per almeno sessanta giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autoritą provvede affinche' eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali servizi siano ragionevoli.
Articolo 30. Accesso speciale alla rete 1. L'Autoritą assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato VI [12]. Questo obbligo puo' essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta. 2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autoritą prima che venga presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso e' tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto. 3. Le modalitą tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento dell'Autoritą di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo puo' prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi. 4. L'Autoritą puo' intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove cio' sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilitą dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti. 5. L'Autoritą puo' intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far si' che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformitą alle norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualitą per l'intero ciclo di attivitą. 6. Le condizioni fissate dall'Autoritą sulla base del comma 5 sono pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3. 7. L'Autoritą assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, piu' in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualitą previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate. 8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autoritą, su richiesta, il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autoritą di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autoritą tratta in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della strategia commerciale.
Articolo 31. Condizioni economiche 1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autoritą fa si' che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettivitą, trasparenza, non discriminazione e disaggregazione. 3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 [13], le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti. 4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste. 5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autoritą. 6. L'Autoritą puo' autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.
Articolo 32. Principi contabili 1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autoritą incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformitą e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformitą. 2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autoritą la descrizione del sistema di contabilitą di cui al comma 1 con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autoritą trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi. 3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autoritą informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autoritą di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.
Articolo 33. Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari 1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati nel rispetto del principio di non discriminazione. 2. L'Autoritą puo' richiedere la modifica o la revoca dei programmi di riduzione tariffaria.
Articolo 34. Specifiche di accesso alla rete incluse le prese telefoniche 1. I riferimenti alle norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicati ai sensi dell'articolo 4. 2. Qualora i servizi di cui al presente provvedimento siano forniti agli utenti su rete digitale integrata nelle tecniche e nei servizi (ISDN) al punto di riferimento S/T, gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.
Articolo 35. Mancato pagamento delle fatture 1. L'Autoritą prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio. 2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilitą tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite. Sezione IV Disposizioni procedurali
Articolo 36. Consultazione delle parti interessate 1. L'Autoritą tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilitą e alla qualitą dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.
Articolo 37. Notifica e relazioni 1. L'Autoritą notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare. 2. L'Autoritą notifica inoltre alla Commissione europea: a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente capo; b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono piu' tenuti a rispettare il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6; c) gli eventuali organismi designati ai sensi del-l'articolo 19. 3. L'Autoritą, su richiesta della Commissione europea, e' tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Articolo 38. Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie
1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilitą di ricorrere per gli interessati ai competenti organi giurisdizionali e la possibilitą dell'Autoritą di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2. 2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento, possono adire l'Autoritą. L'Autoritą stabilisce procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'Autoritą i casi in cui le condizioni generali del contratto, con il quale e' fornito il servizio telefonico, sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti. 3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di piu' Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione per iscritto all'Autoritą e alla Commissione europea, avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autoritą puo' ricorrere alla stessa procedura di conciliazione. 4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della parte ricorrente. Capo V NORME FINALI Articolo 39. Ricorsi 1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autoritą secondo le procedure stabilite nell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo 40. Abrogazioni 1. E' abrogato il punto 1.11 dell'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Allegato F CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI 1. In generale le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare: 1.1 le esigenze fondamentali; 1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici: 1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza; in particolare nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico: 1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacitą di numerazione 1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda: 1.5.1. l'approvazione preliminare da parte dell'Autoritą stessa dei contratti tipo per abbonati; 1.5.2. la fornitura di fatture dettagliate e documentate; 1.5.3. la istituzione di una procedura per dirimere le controversie; 1.5.4. la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualitą ed alla disponibilitą del servizio; 1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto; 1.7. la disponibilitą della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell'elenco generale degli abbonati; 1.8. la fornitura dei servizi di emergenza; 1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilitą dei servizi; 1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili; 1.11. (abrogato). 2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1. possono riguardare; 2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione; 2.2. la copertura geografica e della popolazione; 2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio; 2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture; 2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonche' l'utilizzazione di terreni pubblici o privati; 2.6. fornitura del servizio universale; 2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa; 2.8. l'assetto societario, ivi compresa la soliditą finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente; 2.9. la qualitą, la disponibilitą e la continuitą del servizio e della rete; 2.10. la fornitura di linee affittate; 2.11. gli standard tecnici e di qualitą definiti dall'Autoritą.
Articolo 41. Modifica degli allegati 1. Gli allegati da I a VII [14] formano parte integrante del presente regolamento. Le modifiche apportate in sede comunitaria a tali allegati sono attuate con decreto del Ministro delle comunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addģ 11 gennaio 2001 CIAMPI | inizio pagina | |
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