DIRETTIVA
96/2/CE DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1996
che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle
comunicazioni mobili e personali
(Gazzetta Ufficiale n. L 20 del 26/01/96)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l' articolo 90, paragrafo 3
considerando quanto segue:
- Nella sua comunicazione in merito alle consultazioni sul
Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali del 23 novembre 1994, la
Commissione ha stabilito le principali azioni necessarie per il futuro quadro
regolamentare richiesto per poter sfruttare il potenziale di questo mezzo di
comunicazione. Ha sottolineato l'esigenza di eliminare al più presto tutti i diritti
esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore attraverso la piena applicazione delle
norme comunitarie in materia di concorrenza e la modifica della direttiva 90/388/CEE della
Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni modificata da ultimo dalla direttiva 95/51/CE, ove necessario. Inoltre
la comunicazione ha preso in considerazione l'eliminazione delle restrizioni esistenti in
materia di libera scelta delle infrastrutture di base utilizzate dai gestori delle reti
mobili per impiegare e sviluppare la propria rete ai fini delle attività consentite in
base alle loro licenze o autorizzazioni. Tale azione e stata ritenuta essenziale per poter
superare le attuali distorsioni in materia di libera concorrenza ed in particolare per
garantire a tali gestori il controllo dei propri costi.
- La risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1995,
sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea ha
appoggiato in generale le azioni richieste secondo quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione, del 23 novembre 1994, ed ha considerato come uno degli obiettivi
principali l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali in tale settore.
- Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione, del 14
dicembre 1995, sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva
90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali, ha accolto con favore la
presente direttiva sia per quanto riguarda i principi che gli obiettivi.
- Vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni
servizi di comunicazioni mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione
di licenze per tali servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze
accordate è tuttora limitato sulla base di criteri discrezionali o nel caso di gestori
concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni resta soggetto a restrizioni tecniche
quali il divieto di utilizzare un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo
di telecomunicazioni. Per esempio, molti Stati membri non hanno ancora concesso licenze
per la telefonia mobile DCS 1800. Inoltre, alcuni Stati membri hanno lasciato in vigore i
diritti esclusivi per la fornitura di alcuni servizi di comunicazioni mobili e personali
accordati agli organismi nazionali di telecomunicazioni.
- La direttiva 90/388/CEE prevede l'abolizione dei diritti
speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni. Tuttavia, i servizi mobili non sono ancora compresi nel campo di
applicazione di tale direttiva.
- Se uno Stato membro limita il numero delle imprese
autorizzate a fornire servizi di comunicazioni mobili e personali grazie all'esistenza di
diritti speciali e, a fortiori, di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una
restrizione che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto
con l'articolo 59 del trattato, ove essa non fosse giustificata in virtù di disposizioni
specifiche del trattato o con riferimento ai requisiti essenziali, poiché tali diritti
impediscono la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione
provenienti da altri Stati membri o diretti ad altri Stati membri. Nel caso delle
reti e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, questi requisiti essenziali
potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e 1'itento di evitare
interferenze dannose fra sistemi tecnici radiomobili, spaziali o terrestri. Di
conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate per fornire i servizi soddisfino anche
tali requisiti essenziali, gli attuali diritti speciali e, a fortiori, i diritti esclusivi
per la prestazione dei servizi mobili non sono giustificati e dovrebbero pertanto
beneficiare dello stesso trattamento normativo riservato agli altri servizi di
telecomunicazioni già compresi nella direttiva 90/388/CEE. II campo di applicazione di
detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso in modo da includere i servizi di
comunicazioni mobili e personali.
- Nellaprire alla concorrenza i mercati delle
comunicazioni mobili e personali, gli Stati membri dovrebbero privilegiare l'uso di norme
paneuropee in materia, quali GSM, DCS 1800, DECT e ERMES, per consentire lo sviluppo e la
prestazione transfrontaliera di Servizi di comunicazioni mobili e personali.
- Alcuni Stati membri hanno concesso attualmente licenze per
Servizi radiomobili digitali operanti nella banda di frequenze 1700-1900 MHz, in base alla
norma DCS 1800. La comunicazione della Commissione, del 23 novembre 1994, ha stabilito che
la norma DCS 1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM. Gli altri
Stati membri non hanno autorizzato detti Servizi anche in presenza di frequenze
disponibili in tale banda, impedendone quindi la prestazione transfrontaliera. Tale
situazione è incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59. Al
fine di porvi rimedio, gli Stati membri che non hanno ancora istituito una
procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero procedere in tal senso entro un
periodo di tempo ragionevole. In questo contesto è necessario tenere debitamente
conto della necessità di promuovere gli investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nei
settori interessati. Gli Stati membri devono avere la possibilità di astenersi
dall'assegnare una licenza ad operatori esistenti, ad esempio a gestori di sistemi GSM
già presenti sul loro territorio, qualora possa essere dimostrato che ciò
eliminerebbe un'effettiva concorrenza, in particolare estendendo una posizione dominante.
In particolare, qualora uno Stato membro assegni o abbia già assegnato licenze DCS 1800,
la concessione di licenze nuove o supplementari a gestori GSM o DCS 1800 esistenti può
avvenire solo a condizioni che garantiscano un'effettiva concorrenza.
- Anche i servizi di telecomunicazioni numeriche europee senza
filo rappresentano un elemento essenziale per l'evoluzione verso le comunicazioni
personali. DECT costituisce un'alternativa all'attuale accesso del circuito locale alla
rete telefonica pubblica commutata. Il 3 giugno 1991 il consiglio con direttiva 91/287/CEE
ha assegnato le bande di frequenza per l'introduzione coordinata nella Comunità di un
sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT) da porre in atto entro il 31
dicembre 1991. Tuttavia, alcuni Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i
servizi in questione in quanto non concedono le licenze alle imprese intenzionate ad
avviare l'offerta di Servizi DECT. Qualora gli organismi di telecomunicazioni
beneficiassero di diritti esclusivi per l'installazione della rete telefonica pubblica
commutata, tale rifiuto avrebbe la conseguenza di rafforzare la loro posizione dominante
ed inoltre di ritardare la comparsa dei servizi di comunicazioni personali, limitando
pertanto lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, contrariamente a quanto sancito
dall'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86, lettera b) del trattato. Per
poter ovviare a tale situazione, gli Stati membri che non hanno ancora istituito una
procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero procedere in tal senso entro un
periodo di tempo ragionevole.
- Anche nei casi in cui le licenze sono state assegnate a
gestori concorrenti nel campo delle comunicazioni mobili, gli Stati membri hanno, in
alcuni casi, concesso ad uno di essi, in maniera discrezionale, vantaggi giuridici
speciali non garantiti ad altri. In tale situazione detti vantaggi possono essere
controbilanciati da obblighi speciali e non precludono necessariamente l'accesso al
mercato da parte di altre imprese e l'esistenza di una concorrenza effettiva. La
compatibilità di detti vantaggi con il trattato deve essere pertanto valutata caso per
caso, tenendo conto del loro impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti di
fornire, in maniera efficace, lo stesso servizio di telecomunicazioni e delle eventuali
motivazioni in relazione all'attività interessata.
- I diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle
comunicazioni mobili sono stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una
posizione dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società
da essi controllate. In tale situazione, questi diritti hanno l'effetto di ampliare la
posizione dominante detenuta da detti organismi, rafforzandola; secondo la giurisprudenza
della Corte di giustizia, ciò rappresenta un abuso di posizione dominante in contrasto
con le disposizioni dell'articolo 86 del trattato. I diritti esclusivi concessi nel campo
delle comunicazioni mobili e personali sono pertanto incompatibili con il combinato
disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Questi diritti esclusivi devono
quindi essere aboliti.
- Inoltre, per quanto riguarda i nuovi servizi mobili, esiste
la difficoltà di impedire che gli organismi di telecomunicazioni, negli Stati membri con
reti meno sviluppate e ammessi pertanto a beneficiare di un periodo di transizione per
l'abolizione dei diritti esclusivi previsti in materia di installazione ed impiego delle
infrastrutture richieste per un determinato servizio mobile, si avvalgano di detta
posizione per estenderla al mercato del servizio interessato; di conseguenza, gli Stati
membri in questione, onde impedire abusi di posizioni dominanti contrari al trattato,
dovrebbero astenersi dal concedere una licenza per il servizio mobile a detti organismi di
telecomunicazioni o ad organismi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni non
godano o non godano più di diritti esclusivi per l'installazione e la fornitura
dellinfrastruttura di reti pubbliche, essi non devono comunque essere esclusi a
priori da tali procedure per la concessione delle licenze.
- I diritti esclusivi non limitano soltanto l'accesso al
mercato, ma hanno altresì l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori,
il ricorso a comunicazioni mobili e personali eventualmente offerte, ritardando quindi la
diffusione del progresso tecnico in tale settore. In particolare, gli organismi di
telecomunicazioni hanno mantenuto tariffe più elevate per la radiotelefonia mobile
rispetto alla telefonia vocale fissa onde impedire la concorrenza che andrebbe a scapito
della loro fonte principale di reddito. Dato che le decisioni di investimento vengono
prese da aziende operanti in settori nei quali beneficiano di diritti esclusivi, le
aziende in questione si trovano spesso in una situazione in cui sono in grado di decidere
di dare la precedenza allo sviluppo di tecnologie relative a reti fisse, mentre i nuovi
concorrenti potrebbero utilizzare le tecnologie per le comunicazioni mobili e personali
anche per competere con i servizi basati su reti fisse, in particolare per quanto riguarda
il circuito locale. Pertanto, nei diritti esclusivi e' implicita una restrizione dello
sviluppo delle comunicazioni mobili e personali, situazione incompatibile con il combinato
disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.
- Al fine di stabilire le condizioni per la fornitura di
sistemi di comunicazione mobile e personale, gli Stati membri possono introdurre procedure
per la concessione delle licenze o procedure di dichiarazione intese a garantire
1'osservanza dei requisiti fondamentali applicabili e delle specifiche di servizio
pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali, fatto salvo il principio di
proporzionalità. Le specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni
commerciali riguardano le condizioni di permanenza, la disponibilità e la qualità del
servizio. Tali condizioni possono includere l'obbligo di accordare ai fornitori di servizi
l'accesso al tempo di trasmissione a condizioni almeno altrettanto favorevoli quanto
quelle di cui può fruire un'attività di prestazione di servizi esercitata da un gestore
che possiede una rete mobile o da un'impresa collegata. Tale quadro lascia impregiudicata
l'armonizzazione delle condizioni per la concessione di licenze nella Comunità europea.
Il numero delle licenze può essere limitato soltanto in caso di scarsità delle risorse
in materia di frequenze. Per contro, la concessione di licenze non e' giustificata quando
sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione.
Per quanto riguarda la rivendita del tempo di trasmissione e altre semplici prestazioni di
servizi da parte di fornitori indipendenti di servizi o direttamente da parte di gestori
di reti mobili su sistemi mobili già autorizzati, nessun requisito essenziale applicabile
giustificherebbe l'introduzione o il mantenimento di procedure per la concessione di
licenze poiché tali servizi non riguardano la prestazione di servizi di telecomunicazioni
o la gestione di una rete di comunicazioni mobili bensì la fornitura al dettaglio di
servizi autorizzati la cui prestazione e presumibilmente soggetta alle condizioni che
garantiscono la conformità con le esigenze fondamentali o con le condizioni di servizio
pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali. Oltre all'applicazione di regole
commerciali nazionali eque relative a qualsiasi attività analoga di fornitura al
dettaglio, essi potrebbero essere soggetti esclusivamente alla condizione di dichiarazione
delle loro attività all'autorità nazionale in materia di regolamentazione degli Stati
membri nei quali intendono operare. I gestori delle reti mobili potrebbero d'altro canto
rifiutare di concedere ai prestatori di servizi la distribuzione dei loro servizi, in
particolare qualora tali prestatori di servizi non aderiscano ad un codice di
comportamento per i prestatori di servizi conforme alle norme sulla concorrenza contenute
nel trattato, quando tale codice esiste.
- Nel contesto dei sistemi di comunicazioni mobili e personali
le radiofrequenze rappresentano una risorsa cruciale limitata. L'assegnazione delle
radiofrequenze per i sistemi di comunicazioni mobili e personali ad opera degli Stati
membri senza conformarsi a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione
rappresenta una restrizione incompatibile con 1'articolo 90 in combinato disposto con
l'articolo 59 del trattato in quanto i gestori di altri Stati membri sono svantaggiati
nell'ambito di dette procedure. Lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel settore delle
telecomunicazioni può configurarsi come una giustificazione obiettiva per rifiutare
l'assegnazione di frequenze ad operatori già dominanti sul mercato geografico. Gli Stati
membri devono garantire che la procedura di assegnazione delle radiofrequenze sia basata
su criteri di obiettività e non abbia effetti discriminatori. In tale contesto e per
quanto riguarda la futura designazione delle frequenze per servizi specifici di
comunicazioni, gli Stati membri devono pubblicare i piani relativi alle frequenze nonché
le procedure che i gestori devono seguire per ottenere dette frequenze nell'ambito delle
bande di frequenza designate. L'attuale assegnazione delle frequenze deve essere
riesaminata dagli Stati membri ad intervalli regolari. In caso di limitazione del numero
delle licenze in funzione della scarsità delle frequenze, gli Stati membri riesamineranno
la situazione qualora i progressi tecnologici rendano disponibili altre frequenze per
licenze addizionali. Eventuali canoni per l'impiego delle frequenze devono essere
proporzionali al numero di canali effettivamente assegnati.
- La maggior parte degli Stati membri obbliga attualmente i
gestori dei servizi mobili ad utilizzare la capacità di circuiti affittati degli
organismi di telecomunicazioni per i collegamenti interni delle reti e l'instradamento
della sezione a lunga distanza delle chiamate. Poiché gli oneri per 1'affitto di detti
circuiti rappresentano una parte sostanziale della base di costo del gestore dei servizi
mobili, questo requisito accorda all'organismo fornitore di telecomunicazioni, in molti
casi quindi al suo concorrente diretto, una notevole influenza sulla redditività
commerciale e sulla struttura dei costi dei gestori dei servizi mobili. Inoltre le
restrizioni in materia di fornitura di infrastruttura propria e di impiego di
infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno rallentando lo sviluppo dei servizi
mobili, in particolare poiché una efficace mobilità paneuropea per GSM si basa
sull'ampia disponibilità di sistemi di segnalazione a indirizzi, tecnologia non ancora
offerta su scala universale dagli organismi di telecomunicazioni in tutta l'Unione
europea. Tali restrizioni sulla fornitura e sullimpiego di infrastrutture limitano
la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali da parte dei gestori di
altri Stati membri e sono quindi incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto con
l'articolo 59 del trattato. Nella misura in cui viene impedita la concorrenza nella
prestazione di servizi mobili di telefonia vocale in quanto 1'organismo di
telecomunicazioni non è in grado di soddisfare la domanda di infrastruttura del gestore
dei servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente sulla base di tariffe non
orientate ai costi della capacità di circuiti affittati, tali restrizioni favoriscono
inevitabilmente l'offerta da parte dell'organismo di telecomunicazioni di servizi di
telefonia fissa per i quali la maggior parte degli Stati membri mantiene ancora diritti
esclusivi. La restrizione in materia di fornitura ed impiego di infrastrutture è
incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86. Di
conseguenza, gli Stati membri devono rimuovere tali restrizioni e accordare, su richiesta,
ai gestori mobili interessati, secondo criteri di non discriminazione, l'accesso alle
scarse risorse necessarie ad installare la propria infrastruttura, comprese le
radiofrequenze.
- Attualmente l'interconnessione diretta tra sistemi di
comunicazioni mobili nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di
telecomunicazioni fisse all'interno di un unico Stato membro o tra sistemi installati in
diversi Stati membri è limitata, nelle licenze per servizi mobili concesse da molti Stati
membri, senza alcuna giustificazione tecnica. Esistono inoltre restrizioni per
l'interconnessione di tali reti attraverso reti diverse da quelle pubbliche di
telecomunicazioni. Negli Stati membri interessati, i gestori delle reti mobili sono
obbligati a collegarsi con altri gestori di reti mobili attraverso la rete fissa
dell'organismo di telecomunicazioni. Tale condizione comporta costi supplementari ed
impedisce, in particolare, lo sviluppo della fornitura di servizi di comunicazioni mobili
nella Comunità , risultando pertanto contraria al combinato disposto dell'articolo 90 e
dell'articolo 59 del trattato. Poiché nella maggior parte degli Stati membri vengono
mantenuti i diritti esclusivi per la fornitura della telefonia vocale e per l'impiego
dell'infrastruttura relativa alle reti fisse pubbliche, è possibile impedire potenziali
abusi di posizione dominante da parte degli organismi di telecomunicazioni interessati,
soltanto se gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei sistemi pubblici di
comunicazioni mobili in funzione di determinate interfacce con la rete pubblica di
telecomunicazioni, nonché condizioni di interconnessione basate su criteri di
obiettività trasparenza, non discriminazione, giustificate dal costo della fornitura del
servizio di interconnessione, pubblicate in anticipo ed in grado di consentire la
necessaria flessibilità delle tariffe, compresa l'applicazione di tariffe agevolate nelle
ore non di punta. In particolare è necessaria trasparenza a livello di contabilità dei
gestori che forniscono sia reti fisse che reti di comunicazioni mobili. Le disposizioni
della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti speciali ed esclusivi in
materia di installazione di infrastrutture transfrontaliere per la telefonia vocale. Al
fine di poter garantire la piena applicazione della presente direttiva in materia di
interconnessione, la Commissione deve avere accesso, su richiesta, alle informazioni
riguardanti tali accordi di interconnessione. L'elaborazione di dette procedure nazionali
per la concessione di licenze e per I'interconnessione non deve pregiudicare
l'armonizzazione di quest'ultima a livello comunitario mediante direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio, in particolare nel quadro delle direttive sulla fornitura di una
rete aperta (ONP).
- L'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare
alle regole del trattato ed in particolare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la
loro applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto,
degli specifici compiti degli organismi di telecomunicazioni. In forza di tale deroga, la
direttiva 90/388/CEE consente di mantenere in vigore, per un periodo transitorio, i
diritti esclusivi in relazione ai servizi di telefonia vocale. I servizi di telefonia
vocale sono definiti nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come la fornitura al
pubblico del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale in partenza
e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni
utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale. Il trasporto diretto e la commutazione della voce
su reti di comunicazioni mobili e personali non avvengono tra due punti terminali della
rete pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai
sensi della direttiva 90/388/CEE. Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, le
specifiche di servizio pubblico, sotto forma di regolamentazioni commerciali applicabili a
tutti i gestori autorizzati dei servizi di telecomunicazioni mobili forniti al pubblico,
sono tuttavia giustificate per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse
economico generale quali la copertura geografica o l'attuazione di norme su scala
comunitaria.
- Nel valutare le restrizioni imposte attualmente ai gestori
dei servizi mobili in relazione all'installazione ed all'impiego dell'infrastruttura
propria e/o all'impiego di infrastrutture fornite da terzi, la Commissione terrà conto
anche dell'esigenza di un periodo di transizione supplementare per gli Stati membri con
reti meno sviluppate, come indicato nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993
concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e
sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato, come pure nella risoluzione del
Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazione. Benché ciò non sia previsto da tali risoluzioni,
dovrebbe essere possibile chiedere un periodo di transizione supplementare per quanto
concerne l'interconnessione diretta delle reti mobili. Gli Stati membri che possono
chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia ed il Portogallo. Tuttavia solo
alcuni di tali Stati membri non consentono ai gestori dei sistemi mobili GSM di utilizzare
le proprie infrastrutture e/o di ricorrere a quelle di terzi. Deve essere prevista una
procedura specifica per valutare l'eventuale motivazione a sostegno del suo mantenimento
per Il fornitura di servizi di comunicazioni mobili e personali per un periodo transitorio
stabilito nelle suddette risoluzioni del Consiglio.
- La presente direttiva non osta a che vengano adottati
provvedimenti, nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi
internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un trattamento
equivalente nei paesi terzi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
La direttiva 90/388/CEE è cosi modificata:
1) L'articolo 1, paragrafo 1 è così modificato:
a) dopo il nono trattino sono inseriti i
seguenti trattini:
"
- "servizi di comunicazioni mobili e personali
"
i servizi ad esclusione di quelli via satellite, che consistono totalmente o
parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono
totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
- " sistemi di comunicazioni mobili e personali"
,
i sistemi costituiti dall'installazione e della gestione di un'infrastruttura di reti
mobili, collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della
trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili
;"
b) il tredicesimo trattino è sostituito dal testo
seguente:
"
- "esigenze fondamentali" i motivi di
interesse pubblico di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre
condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o
alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di
funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità e
I'interfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli
obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché l'impiego efficiente dello spettro di
frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via
radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri. La protezione dei dati può
comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
memorizzate nonché la tutela della sfera privata."
2) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presente direttiva non si applica al
telex."
3) Dopo l'articolo 3 vengono inseriti i seguenti articoli
da 3 bis a 3 quinquies:
"Articolo 3 bis
Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo
2, secondo comma, gli Stati membri, nell'indicare le condizioni per la concessione di
licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali
devono garantire quanto segue:
- le condizioni per la concessione delle licenze non devono
contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel
caso dei sistemi destinati al grande pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto
forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3;
- le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori
delle reti mobili devono garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra
i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
iii) le condizioni per la concessione delle
licenze non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati membri non
possono, in particolare, impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta di
tecnologie differenti che si avvalgono di frequenze distinte qualora siano disponibili
apparecchiature multistandard.
Fintantoché vi siano frequenze
disponibili, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare licenze ad ogni richiedente sulla
base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri possono
limitare il numero delle licenze da rilasciare per sistemi di comunicazioni mobili e
personali soltanto in base ad esigenze fondamentali ed esclusivamente in casi connessi con
la scarsità di frequenze disponibili e giustificati alla luce del principio di
proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle
licenze possono prendere in considerazione le condizioni di servizio pubblico in forma di
regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3, purché venga prescelta la
soluzione meno restrittiva della concorrenza. Le condizioni principali connesse con le
regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle licenze accordate. Gli Stati
membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per abolire le restrizioni
relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3 quater non devono, durante detto
periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi
di telecomunicazioni, o ad organismi a questi associati. Qualora gli organismi di
telecomunicazioni in tali Stati membri non godano o non godano più di diritti esclusivi o
speciali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere b) e c), per l'installazione e la
fornitura dell'infrastruffura di reti pubbliche, essi non devono essere esclusi a priori
da tali procedure per la concessione delle licenze.
Articolo 3 ter
La designazione delle radiofrequenze per
servizi specifici di comunicazione deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure
devono essere trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata. Gli Stati membri devono
pubblicare ogni anno, o rendere disponibile su richiesta, il piano di ripartizione delle
frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali in base al piano
definito in allegato; compresi programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata
dagli Stati membri ad intervalli regolari opportunamente stabiliti.
Articolo 3 quater
Gli Stati membri provvedono affinché sia
rimossa ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in
relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture
fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta
salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste
nella licenza o autorizzazione.
Articolo 3 quinquies
Fatta salva la futura armonizzazione delle
norme di interconnessione nazionali nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono
affinché sia consentita l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili,
nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse. A tal fine
le restrizioni relative all'interconnessione devono essere rimosse.
Gli Stati membri provvedono affinché i
gestori dei sistemi di comunicazioni mobili per ii pubblico abbiano il diritto di
collegare il proprio sistema alla rete pubblica di telecomunicazioni. A tal fine, gli
Stati membri devono garantire l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione
con la rete pubblica di telecomunicazioni nell'ambito delle licenze per i servizi mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di
interconnessione siano le meno restrittive disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione con la rete
pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni siano stabilite sulla
base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il
principio di proporzionalità. Essi provvedono affinché, in caso di ricorso, sia concesso
alle autorità nazionali di regolamentazione il libero accesso agli accordi di
interconnessione e tali accordi siano messi a disposizione della Commissione su
richiesta."
- Nel primo periodo dell'articolo 4 viene inserita la parola
"fisse" dopo "reti pubbliche".
Articolo 2
1. Salvo larticolo 2 della direttiva
90/388/CEE e salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo,
gli Stati membri, a decorrere dall'adozione
della decisione del Comitato europeo per le radiocomunicazioni sull'assegnazione delle
frequenze per il DCS 1800 e comunque dal 1° gennaio 1998, non possono negare il rilascio
di licenze per la gestione del sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800.
2. Salvo il disposto del paragrafo 4, gli
Stati membri, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, non
possono negare il rilascio di licenze per le applicazioni di accesso alla rete
pubblica/telepoint, in particolare per i sistemi operanti in base alla norma DECT.
3. Gli Stati membri non devono porre
restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano
disponibili apparecchiature multistandard. Nell'ampliare le licenze esistenti onde
comprendere anche tali abbinamenti, gli Stati membri accertano che l'ampliamento sia
giustificato in base al disposto del paragrafo 4.
4.Gli Stati membri adottano, ove
necessario, misure intese ad assicurare l'attuazione del presente articolo, tenendo conto
dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati
interessati.
Articolo 3
Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 1 e dell'articolo
2, paragrafo 2 della direttiva stessa.
Entro il 1°gennaio 1998 gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza
dell'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 4
Gli Stati membri con reti meno
sviluppate possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
direttiva, un periodo supplementare non superiore a cinque anni, per l'attuazione di tutte
o di una parte delle condizioni di cui agli articoli 3 quater e 3 quinquies, paragrafo 1
della direttiva 90/388/CEE, per motivi attinenti alla necessità di realizzare i necessari
adeguamenti strutturali. Tale richiesta deve contenere una descrizione dettagliata degli
adeguamenti programmati ed una precisa
valutazione dei tempi previsti per la loro
attuazione. Le informazioni fornite devono essere comunicate, su richiesta, a tutti gli
interessati.
La Commissione valuterà tali richieste e
prenderà entro il termine di tre mesi una decisione motivata riguardo a principi,
implicazioni e durata massima del periodo supplementare da accordare.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore
II ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1996.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione
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