Art. 1. (Finalità
e ambito di applicazione)
Art. 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva)
Art. 3.
(Messaggi politici autogestiti)
Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in
campagna elettorale)
Art. 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
Art. 7.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni)
Art. 11.
(Obblighi di comunicazione)
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
Art. 13.
(Abrogazione di norme)
Art. 14.
(Entrata in vigore)
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
- La presente legge promuove e disciplina, al fine di
garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti
politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
- La presente legge promuove e disciplina altresì, allo
stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al
Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva)
- Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i
soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla
comunicazione politica.
- S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini
della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti
opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni
dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di
informazione.
- È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di
opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole
rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti,
nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante
l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
- L'offerta di programmi di comunicazione politica
radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le
concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro.
La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria
competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal
presente articolo.
Art. 3.
(Messaggi politici autogestiti)
- Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di
comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere
messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati
"messaggi".
- La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti
private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a
disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei
predetti messaggi.
- I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o
di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del
richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni
emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di
anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
- Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale
gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata
totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma
3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e
nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori
per ogni giornata di programmazione.
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di
comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei
messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo
in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in
ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.
- Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di
parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è
richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è
effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati
non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere
trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un
messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio
autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione
del soggetto committente.
- Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente
messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50
per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse
fasce orarie.
- L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni
periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e
adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della
disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in
campagna elettorale)
- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la
comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche,
dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi
politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni
politiche e i candidati in competizione.
- La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro,
e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i
soggetti politici secondo i seguenti criteri:
- per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti
tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonchè tra quelli in esse
non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del
Parlamento;
- per il tempo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono
ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in
competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che
interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva
l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale
di riferimento;
- per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda
votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due
candidati ammessi;
- per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura
uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
- Dalla data di presentazione delle candidature per le
elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali
possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di
liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità,
sulla base dei seguenti criteri:
- gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi
soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di
trasmissione;
- i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono
trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di
un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra
uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
- i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè
essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni
giornata di programmazione;
- i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
- nessun soggetto politico può diffondere più di due
messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio
autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.
- La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3
è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei
richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
- Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le
modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura
definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle
emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente
stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è
determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in
lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata
è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione
al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia
autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle
operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati
dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla
regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle
emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora
costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione
Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per
l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla
istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
- Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al
comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di
programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla
stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto
degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con
riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi
da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in
ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o,
ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei
termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a
pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di
programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le
modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo.
Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento
deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla
diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
- Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali
comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1,
la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni
elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità
con almeno cinque giorni di anticipo.
- A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di
messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è
ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
- Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa
alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi
precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.
- La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro,
e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di
diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della
consultazione sul territorio nazionale.
Art. 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
- La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro
e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno
successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla
chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le
emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la
parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione.
- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato
fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze
di voto.
- I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un
comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non
esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
- Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle
operazioni di voto".
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano
alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la
cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Art. 7.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a
tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e
periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali,
devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e
alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La
comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti
dall'Autorità.
- Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio
politico elettorale:
- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi
delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali
di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri
quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
- Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se
tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
- L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità
dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
- I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo
di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti
indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se
contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni,
su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente e acquirente;
- criteri seguiti per la formazione del campione;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
- data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di
svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale
ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
- Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su
indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e
degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni)
- Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge,
nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da
quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico
interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La
denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
- all'Autorità;
- all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta
la violazione;
- al competente comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi;
- al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza
territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della
Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione
dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
- L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato
regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito,
del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato
territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una
istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati
ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla
contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive
all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità
procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6,
l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di
comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati
direttamente danneggiati dalle violazioni.
- In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7,
l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle
trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
- la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a
pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti
danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze
politiche;
- se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi
destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
- In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina
all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con
prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati
dalla violazione.
- In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina
all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale
compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
- In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina
all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di
comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria,
collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati
pubblicizzati.
- Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7,
l'Autorità ordina:
- la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda
della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche
ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non
inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della
comunicazione da rettificare.
- L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori
provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla
comunicazione politica.
- I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo
possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio
entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia
dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del
Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre
giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono
trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio,
indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda
di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si
applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Art. 11.
(Obblighi di comunicazione)
- Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di
elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli
editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al
Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai
sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi
concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi
dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
- In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma
1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e
2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13.
(Abrogazione di norme)
- Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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