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Allegati al Decreto Legislativo 22.11.1996, n.615 
Allegato 1
(art. 7, commi 1 e 5)
 
1. Dichiarazione CE di conformità
  La  dichiarazione  CE  di  conformità  deve contenere gli elementi
seguenti:
   descrizione  dell'apparecchio  o   degli   apparecchi   presi   in
considerazione;
   riferimento  delle  norme  rispetto  alle  quali  è dichiarata la
conformità e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per
garantire che gli apparecchi siano  conformi  alle  disposizioni  del
decreto;
   identificazione   del   firmatario   abilitato   ad  impegnare  il
fabbricante o il suo mandatario;
   ove richiesto, riferimenti dell'attestato di  esame  CE  del  tipo
rilasciato   da   un  organismo  notificato.    
2.  Marcatura  CE  di conformità
  La marcatura CE di conformità è costituita  dalle  iniziali  "CE"
secondo il simbolo grafico che segue:

    
  In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono 
essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico
graduato di cui sopra.
  I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente
la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
  Qualor gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che 
prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura 
CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi 
altri provvedimenti.
  Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino
al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai
provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le
avvertenze, od i fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi 
debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed 
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.

Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Maccanico


Allegato 2

[(art. 1, comma 1, lettere e) e g)]
 
                 CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI
                     COMPETENTI E DA NOTIFICARE
 
  Gli  organismi competenti e gli organismi da notificare dagli Stati
membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
   1) disponibilità di personale  nonchè  dei  necessari  mezzi  ed
attrezzature;
   2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
   3)  indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la
redazione dei rapporti tecnici, il  rilascio  degli  attestati  e  la
vigilanza  previsti  dal presente decreto, dei quadri e del personale
tecnico rispetto a tutte  le  categorie  professionali,  a  gruppi  o
persone  aventi  un  interesse  diretto  o  indiretto nel settore del
prodotto interessato;
   4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
   5) sottoscrizione di un'assicurazione di  responsabilità  civile;
tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.
  Le  condizioni  di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate almeno una
volta all'anno dalle autorità competenti di cui all'art. 9.
 
      Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                              Maccanico

Allegato 3

(art. 4, comma 2)
 
             PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE
 
  Il  livello  massimo  dei  disturbi elettromagnetici generati dagli
apparecchi deve  essere  tale  da  non  alterare  l'utilizzazione  in
particolare di:
   a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
   b) apparecchiature industriali;
   c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche
commerciali;
   d) apparecchiature mediche e scientifiche;
   e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
   f)   elettrodomestici  ed  apparecchiature  elettroniche  per  uso
domestico;
   g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;
   h) apparecchi didattici elettronici;
   i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
   l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
   m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
  Gli apparecchi citati debbono essere  costruiti  in  modo  tale  da
disporre  di  un  adeguato  livello di immunità elettromagnetica nel
normale ambiente  di  compatibilità  elettromagnetica  in  cui  sono
destinati  ad  essere  utilizzati,  così  da  poter funzionare senza
difficoltà, tenuto conto  dei  livelli  di  disturbo  causati  dagli
apparecchi  che  soddisfano  le  norme di cui all'art. 6 del presente
decreto.
  Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme
alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in  un'avvertenza
di cui ogni apparecchio deve essere munito.
 
      Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                              Maccanico