Allegati al Decreto Legislativo 22.11.1996, n.615
(art. 7, commi 1 e 5)
1. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi
seguenti:
descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in
considerazione;
riferimento delle norme rispetto alle quali è dichiarata la
conformità e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per
garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del
decreto;
identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il
fabbricante o il suo mandatario;
ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo
rilasciato da un organismo notificato.
2. Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE"
secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono
essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico
graduato di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente
la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
Qualor gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che
prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura
CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi
altri provvedimenti.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino
al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai
provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le
avvertenze, od i fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi
debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
Visto, il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Maccanico |
Allegato 2
[(art. 1, comma 1, lettere e) e g)]
CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI
COMPETENTI E DA NOTIFICARE
Gli organismi competenti e gli organismi da notificare dagli Stati
membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
1) disponibilità di personale nonchè dei necessari mezzi ed
attrezzature;
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la
redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la
vigilanza previsti dal presente decreto, dei quadri e del personale
tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o
persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del
prodotto interessato;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile;
tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate almeno una
volta all'anno dalle autorità competenti di cui all'art. 9.
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Maccanico
Allegato 3
(art. 4, comma 2)
PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE
Il livello massimo dei disturbi elettromagnetici generati dagli
apparecchi deve essere tale da non alterare l'utilizzazione in
particolare di:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche
commerciali;
d) apparecchiature mediche e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso
domestico;
g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da
disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica nel
normale ambiente di compatibilità elettromagnetica in cui sono
destinati ad essere utilizzati, così da poter funzionare senza
difficoltà, tenuto conto dei livelli di disturbo causati dagli
apparecchi che soddisfano le norme di cui all'art. 6 del presente
decreto.
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme
alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza
di cui ogni apparecchio deve essere munito.
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Maccanico
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