DECRETO 28 marzo 1997
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 27.04.1997
Determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via
satellite
Rettifica
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
- Visto l' art. 53 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega per
lattuazione della direttiva n. 94/46/CE in relazione alle comunicazioni via
satellite;
Visto il decreto legislativo i I febbraio 1997, n. 55, che ha recepito la predetta
direttiva ed in particolare lart. 12;
- Ritenuto che è necessario fissare i contributi ed i canoni riguardanti le stazioni tipo
VSAT (very small aperture terminal), SNG (satellite news gathering) e MSS (mobile
satellite services);
- Considerato che, al momento attuale, possono essere determinati, per le stazioni
dedicate al servizi fissi di telecomunicazioni e per quelle dedicate (gateway) ai servizi
di comunicazioni personali via satellite (S-PCS), soltanto i contributi relativi
all'installazione e quelli riguardanti i controlli e le verifiche, mentre saranno fissati
con separati provvedimenti i canoni per i servizi di rete;
Decreta:
Art. 1.
Contributo per l'autorizzazione dei servizi di rete
Al sensi dell' art. 12, comma
1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, all'atto della richiesta di
autorizzazione a fornire servizi di rete via satellite o della domanda di rinnovo, gli
interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per
le spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.
lì contributo di cui al
comma 1, relativo alla richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete via
satellite, è elevato a lire quattro milioni nel casi in cui, al sensi del regolamento
delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, sia richiesto il
coordinamento internazionale di frequenza.
Art. 2.
Contributo per l'autorizzazione dei servizi di comunicazione
- Ai sensi dell' art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
all'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi di comunicazione via
satellite o della domanda di rinnovo, gli interessati sono tenuti a versare la somma di
lire un milione a titolo di contributo per le spese riguardanti l'istruttoria
amministrativa.
Art. 3.
Contributo per controlli e verifiche dei servizi di rete
- Ai sensi dell' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11
febbraio 1997, n. 55, sono dovuti contributi per l'esecuzione di controlli amministrativi
e di verifiche tecniche da effettuarsi presso gli uffici del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni in merito alla documentazione afferente alla richiesta autorizzazione
per espletare, tra l'altro, il coordinamento nazionale.
- La misura del contributi di cui al comma 1 è fissata
per il primo anno come segue:
- per rete VSAT di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale o
bidirezionale, compresa la stazione di controllo connessa alla rete pubblica:
1. fino a
10 stazioni lire quattro milioni;
2. fino a 100 stazioni lire dieci milioni;
3. oltre 100 stazioni lire venti milioni;
- per rete VSAT di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale o
bidirezionale, compresa la stazione di controllo non connessa alla rete pubblica:
1.
fino a 10 stazioni lire tre milioni;
2. fino a 100 stazioni lire sette milioni e cinquecentomila;
3. oltre 100 stazioni lire quindici milioni;
- per una o più stazioni terrene mobili o trasportabili destinate a servizi di rete tipo
SNG lire quattro milioni;
- per una stazione terrena di base destinata a collegamenti di telecomunicazioni tipo MSS,
per servizi mobili veicolari (aeronautico, marittimo e terrestre, escluso il servizio
S-PCS), quali servizi di radiolocalizzazione, di esplorazione della terra, di
meteorologia, di tempo e frequenza, di ricerca spaziale ;
1. connessa alla rete pubblica lire quattro milioni;
2. non connessa alla rete pubblica lire tre milioni;
- per una stazione terrena di base dedicata al servizi fissi
di telecomunicazioni o ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS),
diversa dalle stazioni VSAT, SNG e MSS:
1. connessa alla rete pubblica lire venti
milioni;
2. non connessa alla rete pubblica lire quindici milioni.
- Ai fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si
considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in
situazioni di emergenza.
- A decorrere dall'anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione di cui all'
art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, si applicano, per l'esecuzione di
controlli amministrativi e di verifiche tecniche presso le sedi dei soggetti autorizzati e
presso i siti delle stazioni terrene, fisse e trasportabili, i vigenti decreti adottati ai
sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. I controlli e le
verifiche devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari all'espletamento delle
attività suddette.
- Al fine di consentire l'effettuazione del controlli amministrativi e delle verifiche
tecniche, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti, sulla base di un ragionevole
preavviso, a consentire al personale incaricato di svolgere tali compiti l'accesso alle
sedi ed al siti oggetto del controllo.
Art. 4.
Canoni per servizi di rete
- Ai sensi dell' art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, i
richiedenti l'autorizzazione all'espletamento dei servizi di rete tipo VSAT, di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti al pagamento dei canoni di cui al
comma 2, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata In trasmissione, al
numero delle stazioni periferiche, riceventi o trasmittenti, situate sul territorio
nazionale, nonché al numero dei satelliti geostazionari impegnatì oltre al primo. Ai
fini della determinazione della larghezza di banda si considera la somma della capacità
utilizzata complessivamente dal soggetto autorizzato sul satelliti impegnati.
- La misura annua dei canoni dì cui al comma 1 è così stabilita:
- per larghezza di banda fino a 100 kHz esclusi, lire due milioni; da 100 kHz inclusi a I
MHz escluso, lire dieci milioni; da I MHz incluso a 10 M-Hz esclusi, lire venti milioni;
oltre 10 MHz, lire quaranta milioni;
- per stazione periferica, fissa e trasportabile, lire duecentomila annue,
- per ogni satellite geostazionario impegnato oltre al primo, lire un milione.
- Per la ripresa di ogni avvenimento, il canone per i servizi di rete di tipo SNG, fermo
restando il contributo dovuto ai sensi dell'art. 2, è fissato come segue: per ogni
stazione utilizzata, lire un milione; per ogni satellite geostazionarlo impegnato dalla
medesima stazione oltre al prímo, lire un milione. L'autorizzazione è rilasciata per
singolo avvenimento ed ha validità non superiore a trenta giorni, rinnovabile.
- Le stazioni dedicate ai servizi di rete tipo MSS sono soggette al pagamento del canone
dí lire un milione annuo per stazione di base e di lire centomila annue per stazione
periferica.
Art. 5.
Variazione delle reti e degli impianti
- Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni
di rete o di impianto autorizzate e ad adeguare, se del caso, il versamento di quanto
dovuto.
Art. 6.
Organismo di telecomunicazioni
- L'organismo di telecomunicazioni, fino alla determinazione dei canoni per le stazioni
dedicate ai servizi fissi di telecomunicazioni o ai servizi di comunicazioni personali via
satellite (S-PCS) e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 22 del decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è tenuto, in luogo del pagamento dei contributi e
del canoni fissati dal presente decreto, al versamento del canone stabilito dalla
convenzione tra lo Stato e la società Telespazio, approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523.
Art. 7.
Modalità di pagamento
- Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con
le seguenti modalità:
- versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla
tesoreria dello Stato;
- accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro.
Art. 8
Aggiornamento dei contributi e dei canoni
- La rivalutazione dei canoni e dei contributi di cui al presente decreto è disposta ogni
due anni
secondo il tasso programmato d'inflazione.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 1997
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico
|