DIRETTIVA
95/51/CE DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 1995
che modifica la direttiva
90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti
televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 90, paragrafo 3,
considerando quanto segue
(1) Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione,
del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, modificata dalla
direttiva 94/46/CE, taluni servizi di telecomunicazione sono stati
aperti alla concorrenza e gli Stati membri sono stati invitati a prendere le misure
necessarie per garantire che i gestori interessati siano autorizzati a prestare tali
servizi; in ordine alla telefonia vocale destinata al grande pubblico, la direttiva
consente agli Stati membri di mantenere in essere i diritti esclusivi o speciali; la
risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, riconosce che detta deroga può essere
eliminata a partire dal 1º gennaio 1998 con un periodo di transizione per alcuni Stati
membri.
Nel corso delle consultazioni pubbliche organizzate dalla
Commissione nel 1992 sulla situazione esistente nel settore dei servizi di
telecomunicazioni, l'efficacia delle misure di liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni, in particolare la liberalizzazione della trasmissione dati, dei servizi
a valore aggiunto e della fornitura del servizio voce/dati alle imprese e ai gruppi chiusi
di utenti, è stata messa in discussione da molti prestatori di servizi e utenti dei
servizi stessi.
(2) Le restrizioni di natura normativa che impediscono
l'uso di infrastrutture alternative per la fornitura di servizi liberalizzati, in
particolare le restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo, sono la
principale causa di una situazione caratterizzata sempre da gravi ostacoli. I potenziali
prestatori di servizi devono dipendere attualmente dalla capacità di trasmissione delle
linee affittare messa a disposizione dagli organismi di telecomunicazioni che sono spesso
concorrenti nel comparto dei servizi liberalizzati. Per risolvere tale problema, nella sua
risoluzione del 20 aprile 1993 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di
adottare al più presto le misure necessarie per sfruttare appieno il potenziale offerto
dall'infrastruttura esistente di reti cablate per i servizi di telecomunicazioni e di
eliminare immediatamente le restrizioni vigenti negli Stati membri in materia di uso delle
reti cablate per servizi non riservati .
(3) Sulla base di detta risoluzione la Commissione ha
completato due studi sull'uso delle reti televisive via cavo e delle infrastrutture
alternative per la prestazione dei servizi di telecomunicazioni già aperti alla
concorrenza in base al diritto comunitario: «The Effects of Liberalisation of Satellite
Infrastructure on the Corporate and Closed User Group Market, Analysis», 1994 e
«L'impact de l'autorisation de la fourniture de services de télécommunications
libéralisés par les câblo-opérateurs» a cura di IDATE, 1994. I risultati fondamentali
di tali studi sottolineano, tra l'altro, il ruolo potenziale delle reti televisive via
cavo al fine di ovviare al ritmo più lento di innovazione e al ritardo registrato dai
servizi liberalizzati all'interno dell'Unione europea. La liberalizzazione di tali reti
contribuisce al superamento dei problemi riguardanti il livello elevato dei prezzi e la
mancanza di capacità adeguate derivanti per gran parte dalla natura esclusiva che
caratterizza attualmente la fornitura di infrastrutture nella maggior parte degli Stati
membri. Le reti gestite dai cablodistributori autorizzati offrono infatti la possibilità
di prestare un numero sempre maggiore di servizi, oltre alle emissioni televisive, qualora
vengano effettuati ulteriori investimenti. L'esempio del mercato statunitense è
significativo per la comparsa di nuovi servizi basati sull'abbinamento
immagini/telecomunicazioni al momento dell'eliminazione di determinati ostacoli di natura
normativa.
(4) Alcuni Stati membri hanno pertanto abolito le
restrizioni esistenti sulla fornitura di alcuni servizi dati e/o servizi non riservati di
telefonia su reti televisive via cavo. Uno Stato membro autorizza la telefonia vocale.
Tuttavia altri Stati membri hanno mantenuto severe restrizioni sulla prestazione di
servizi diversi dalla diffusione di emissioni televisive su tali reti.
(5) Le attuali restrizioni imposte dagli Stati membri in
materia di uso delle reti televisive via cavo per la prestazione di servizi diversi dalla
diffusione di emissioni televisive intendono impedire la fornitura di servizi pubblici di
telefonia vocale attraverso reti diverse dalla rete telefonica pubblica commutata onde
proteggere la principale fonte di reddito degli organismi di telecomunicazioni.
Diritti esclusivi di fornitura dei servizi pubblici di
telefonia vocale sono stati concessi alla maggior parte degli organismi di
telecomunicazioni della Comunità al fine di garantire loro le risorse necessarie per la
fornitura e la gestione di una rete universale, ossia di una rete che abbia una copertura
geografica completa e venga messa a disposizione di qualsiasi fornitore di servizi o
utente, su sua richiesta, entro un termine di tempo ragionevole.
(6) Poiché dette restrizioni all'uso delle reti televisive
via cavo sono basate su disposizioni adottate a livello di Stato e intendono, in ogni
mercato nazionale nel quale esistono, favorire gli organismi di telecomunicazioni detenuti
dagli Stati membri o ai quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, le
restrizioni in questione devono essere valutate a norma dell'articolo 90, paragrafo 1 del
trattato CE. Ai sensi di detto articolo gli Stati membri non emanano né mantengono, nei
confronti di tali imprese, alcuna misura contraria agli scopi delle norme del trattato, in
particolare alle regole di concorrenza. Esiste inoltre un divieto relativo al
mantenimento, nei confronti degli organismi di telecomunicazioni, di misure atte a
limitare la libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione o a comportare abusi di
posizione dominante a scapito degli utenti di un determinato servizio.
(7) La concessione di diritti esclusivi agli organismi di
telecomunicazioni per la fornitura di capacità di trasmissione destinate alla prestazione
di servizi di telecomunicazioni al pubblico e le relative restrizioni di natura normativa
sull'impiego delle reti televisive via cavo per scopi diversi dalla diffusione di
programmi radiotelevisivi, in particolare per nuovi servizi quali la televisione
interattiva e il «video on demand» nonché per i servizi multimediali nella Comunità
che non possono essere forniti altrimenti, limitano necessariamente la libertà di
prestazione di tali servizi verso o da altri Stati membri. Tali restrizioni di natura
normativa non possono essere giustificate da motivi di interesse generale o da esigenze
fondamentali in quanto queste ultime, in particolare l'esigenza fondamentale di
interoperatività delle reti nel caso di interconnessione tra reti televisive via cavo e
reti di telecomunicazioni, possono essere garantite da misure meno restrittive ossia sulla
base di dichiarazioni o di licenze obiettive, non discriminatorie e trasparenti.
(8) Le misure che concedono diritti esclusivi agli
organismi di telecomunicazioni per la fornitura di capacità di trasmissione e le relative
restrizioni di carattere normativo sull'impiego dell'infrastruttura televisiva via cavo
per la prestazione di altri servizi di telecomunicazioni già aperti alla concorrenza
rappresentano pertanto un'infrazione all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo
59 del trattato. Il fatto che le restrizioni vengano applicate indistintamente a tutte le
imprese diverse dagli organismi competenti in materia di telecomunicazioni non è
sufficiente per escludere il trattamento preferenziale accordato a questi ultimi dal campo
di applicazione dell'articolo 59 del trattato. Infatti non è necessario che tutte le
imprese di uno Stato membro siano favorite rispetto alle imprese estere. È sufficiente
che il trattamento preferenziale vada a vantaggio di alcuni gestori nazionali.
(9) L'articolo 86 del trattato vieta, in quanto
incompatibile con il mercato comune, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più
imprese di una posizione dominante sul mercato comune o di una parte sostanziate di
questo.
(10) In ogni mercato nazionale interessato gli organismi di
telecomunicazioni beneficiano di una posizione dominante per la fornitura di capacità di
trasmissione per servizi di telecomunicazioni in quanto sono gli unici a disporre di reti
di telecomunicazioni pubbliche in grado di coprire l'intero territorio della Stato
interessato. Un altro fattore tipico di questa posizione dominante riguarda le
caratteristiche specifiche del mercato e in particolare la sua alta intensità di
capitale. Tenendo conto dell'entità degli investimenti richiesti per il raddoppio di una
rete, esiste una forte propensione ad impiegare la rete esistente. Ciò contribuisce a
rafforzare la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni in questione in
materia di strutture e rappresenta un ostacolo potenziale all'accesso. In terzo luogo,
sulla base delle rispettive quote di mercato, gli organismi di telecomunicazioni
beneficiano anche di informazioni particolareggiate sui flussi delle telecomunicazioni che
non sono a disposizione di eventuali nuovi gestori. Si tratta di informazioni sui modelli
comportamentali degli abbonati, necessari per puntare su gruppi specifici di utenti,
nonché sulla elasticità della domanda in funzione del prezzo in ogni segmento di mercato
e in ogni regione del paese. Infine, anche il fatto che gli organismi di telecomunicazioni
in questione beneficino di diritti esclusivi per la fornitura delta telefonia vocale
contribuisce al mantenimento della loro posizione dominante sul mercato, limitrofo ma
distinto, delle capacità di telecomunicazioni.
(11) La mera creazione di una posizione dominante
all'interno di un determinato mercato sulla base della concessione di un diritto esclusivo
non è in quanto tale, incompatibile con l'articolo 86. Uno Stato membro non è comunque
autorizzato a mantenere un monopolio legale nel quale l'impresa interessata sia costretta
a indotta allo sfruttamento abusivo della propria posizione dominante in modo da
pregiudicare il commercio tra Stati membri.
(12) Il divieto relativo all'impiego di altre
infrastrutture e in particolare delle reti televisive via cavo per la prestazione di
servizi di telecomunicazioni ha spinto gli organismi di telecomunicazioni ad applicare
prezzi elevati rispetto ai prezzi praticati in altri paesi sebbene l'innovazione delle
reti europee per l'utenza affari e la fornitura di servizi concorrenziali nonché la
realizzazione delle applicazioni proposte nella «Relazione sull'Europa e sulla società
dell'informazione globale» siano strettamente dipendenti dalla disponibilità di
infrastrutture, in particolare di circuiti dedicati, a costi in continua diminuzione.
Nell'Unione europea le tariffe relative a tale infrastruttura ad alta capacità sono in
media superiori di dieci volte rispetto ad una capacità equivalente per una distanza
equivalente nel Nord America. In mancanza di una giustificazione, per esempio la presenza
di costi più elevati, queste tariffe devono essere considerate pratiche abusive ai sensi
dell'articolo 86, paragrafo a).
I prezzi elevati praticati nell'Unione europea sono la
diretta conseguenza delle restrizioni imposte dagli Stati membri nei confronti
dell'impiego di infrastrutture diverse da quelle degli organismi di telecomunicazioni, ed
in particolare di quelle dei cablodistributori, per la prestazione dei servizi di
telecomunicazioni. Tali prezzi elevati non possono essere giustificati soltanto dai costi
di base, in considerazione delle differenze sostanziali esistenti nelle tariffe dei vari
Stati membri in cui dovrebbero presumibilmente esservi strutture analoghe di costo.
(13) Inoltre le misure adottate a livello di Stato per
impedire ai cablodistributori di offrire capacità di trasmissione in concorrenza con gli
organismi di telecomunicazioni per la prestazione di servizi liberalizzati limitano la
fornitura globale di capacità nel mercato ed eliminano ogni incentivo per gli organismi
di telecomunicazioni ad aumentare rapidamente la capacità delle proprie reti, a ridurre i
costi medi e ad abbassare le tariffe. Di conseguenza; le tariffe elevate applicate dagli
organismi di telecomunicazioni e la mancata disponibilità di infrastrutture di base
fomite da detti organismi per l'offerta eventuale di servizi liberalizzati da parte di
terzi hanno ritardato lo sviluppo generalizzato di reti ad alta velocità per l'utenza
affari, l'accesso a distanza alle banche dati da parte dell'utenza affari e residenziale e
l'offerta di servizi innovativi quali le operazioni bancarie a distanza, la teledidattica,
il marketing informatizzato ecc. (Come indicato nella comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio del 25 ottobre 1994» Libro verde sulla liberalizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni e delle reti televisive via cavo: prima
parte»). Le reti degli organismi di telecomunicazioni non sono attualmente in grado di
far fronte a tutta la domanda potenziale di capacità di trasmissione per la prestazione
di tali servizi di telecomunicazioni, come sottolineato dagli utenti e dai fornitori di
detti servizi (Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle consultazioni
concernenti la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nei settori dei servizi di
telecomunicazioni, del 28 aprile 1993, pag. 5, punto 2. I risultati emersi nel corso di
tale esame hanno mostrato quindi che il semplice obbligo di fornire linee dedicate a
richiesta non era sufficiente per evitare restrizioni all'accesso ai mercati dei servizi
di telecomunicazioni e limitazioni alla libertà di scelta dell'utente). Le attuali
restrizioni relative all'impiego delle reti televisive via cavo par la fornitura di detti
servizi creano quindi una situazione in cui il semplice esercizio dei diritti esclusivi da
parte degli organismi di telecomunicazioni per la fornitura di capacità di trasmissione
per i servizi pubblici di telecomunicazioni limita, ai termini dell'articolo 86, lettera
b) del trattato, la comparsa di nuove applicazioni come la televisione «pay per view»,
la televisione integrativa e il «video on demand» nonché i servizi multimediali nella
Comunità basati sull'abbinamento audiovisivi/telecomunicazioni, in quanto spesso non
possono essere adeguatamente forniti sulle reti degli organismi di telecomunicazioni.
D'altro canto, in considerazione delle restrizioni imposte
al numero di servizi che essi possono offrire, i cablodistributori spesso rimandano
l'esecuzione di investimenti nelle proprie reti, in particolare l'introduzione delle fibre
ottiche che potrebbero risultare remunerative se ammortizzate su un più ampio numero di
servizi prestati. Di conseguenza, le restrizioni relative all'impiego delle reti
televisive via cavo per la fornitura di servizi diversi dalla radiodiffusione hanno anche
l'effetto di ritardare lo sviluppo di nuovi servizi di telecomunicazioni e dei servizi
multimediali, rallentando il progresso tecnico in questo comparto.
(14) Infine, come ricordato dalla Corte di giustizia della
Comunità europea nella sua sentenza del 19 marzo 1991, causa C-202/88 Francia/Commissione
(), sistema di concorrenza non alterata come quello prefigurato dal trattato può
garantirsi solo se venga assicurata la parità delle opportunità tra i vari operatori
economici. Affidare ad un'impresa che commercializza i servizi di telecomunicazioni il
compito di fornire a tutte le imprese che offrono detti servizi di telecomunicazioni la
materia prima indispensabile, ossia la capacità di trasmissione, equivale a conferire a
tale impresa il potere di determinare a suo piacimento quale servizio possa essere offerto
dai propri concorrenti, a quali costi e in quali periodi di tempo nonché di controllare
la clientela e il traffico smaltito dai concorrenti, concedendole in tal modo un evidente
vantaggio su detti concorrenti.
(15) I diritti esclusivi concessi agli organismi di
telecomunicazioni per la fornitura di capacità di trasmissione per i servizi pubblici di
telecomunicazioni e le relative restrizioni sull'impiego delle reti televisive via cavo
per la prestazione di servizi risultano incompatibili con il combinato disposto
dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86 del trattato. L'articolo 90, paragrafo 2
del trattato permette di derogare all'applicazione dell'articolo 86 nei casi in cui detta
applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto,
della specifica missione affidata agli organismi di telecomunicazioni. In base a tale
disposizione, la Commissione ha esaminato l'impatto provocato dalla liberalizzazione
sull'impiego delle reti via cavo per la prestazione di servizi multimediali e di
telecomunicazioni.
Ai sensi della direttiva 90/388/CEE gli Stati membri
possono, fino ad una data determinata, continuare a riservare la fornitura della telefonia
vocale ai rispettivi organismi nazionali di telecomunicazioni onde garantire loro mezzi
finanziari sufficienti per l'installazione di una rete telefonica universale. La telefonia
vocale è definita all'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come la fornitura al pubblico
del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a
destinazione dei punti terminali dalla rete pubblica commutata, che consente ad ogni
utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale. Se una rete televisiva via cavo viene trasformata
in una rete commutata che fornisce il servizio di telefonia vocale ad ogni abbonato, tale
rete dovrebbe essere considerata come una rete pubblica commutata e i suoi punti terminali
dovrebbero essere considerati punti terminali di una rete pubblica commutata. I servizi
vocali offerti diverrebbero quindi un servizio di telefonia vocale, la cui fornitura sulle
reti televisive via cavo potrebbe continuare ad essere vietata dagli Stati membri ai sensi
dell'articolo 2 della direttiva 90/388/CEE.
È evidente che un simile divieto temporaneo di fornitura
della telefonia vocale sulle reti televisive via cavo può essere giustificato per gli
stessi motivi che valgono per le reti d telecomunicazioni. Se invece vengono forniti sulle
reti televisive via cavo servizi di telefonia vocale commutati per gruppi chiusi di utenti
oppure capacità di trasmissione trasparente su circuiti affittati, le reti in questione
non costituiscono reti pubbliche commutate e gli Stati membri sono tenuti a non imporre
restrizioni alla fornitura di tali servizi, anche quando essa implica l'uso di un punto di
connessione con la rete pubblica telefonica commutata.
Oltre al caso della telefonia vocale, nessun'altra
restrizione alla fornitura dei servizi liberalizzati risulta giustificata ai sensi
dell'articolo 90, paragrafo 2, tenendo conto, in particolare, del contributo limitato al
fatturato degli organismi di telecomunicazioni dato da tali servizi, forniti attualmente
sulle proprie reti, ma che potrebbero essere dirottati sulle reti televisive via cavo. Si
ricorda che i provvedimenti di liberalizzazione della telefonia vocale terranno conto
dell'esigenza di finanziare un servizio universale, anche in un senso eventualmente più
ampio di questo concetto (si veda a questo proposito il punto V.2 della comunicazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 maggio 1995).
(16) Malgrado l'abolizione delle attuali restrizioni
relative all'impiego delle reti televisive via cavo per quanto riguarda la fornitura di
servizi, potrebbero essere previste le stesse procedure di autorizzazione o di
dichiarazione disposte per la prestazione degli stessi servizi sulle reti pubbliche di
telecomunicazioni.
(17) Inoltre, la diffusione di programmi audiovisivi
destinati al pubblico in generale su queste reti e il contenuto di tali programmi
continueranno ad essere soggetti a norme specifiche adottate dagli Stati membri in
conformità del diritto comunitario e non saranno pertanto subordinati alle disposizioni
della presente direttiva.
(18) Quando gli Stati membri concedono ad una sola impresa
il diritto di installare reti televisive via cavo e reti di telecomunicazioni, l'impresa
in questione viene a trovarsi in una situazione tale da non avere alcun incentivo ad
attirare nuovi utenti sulla rete più adatta alla fornitura di un determinato servizio
fintantoché essa dispone di capacità di riserva sull'altra rete. In tal caso essa ha
anzi interesse a praticare prezzi maggiorati per l'impiego dell'infrastruttura cablata per
la fornitura di servizi non riservati, al fine di aumentare il traffico sulla propria rete
di telecomunicazioni. Per introdurre condizioni di concorrenza eque saranno spesso
necessari provvedimenti particolari, che tengano conto delle condizioni specifiche dei
mercati interessati. Visto che la situazione è diversa da uno Stato membro all'altro, le
autorità nazionali sono in grado di valutare meglio quali siano le misure più
appropriate e in particolare se sia indispensabile separare le suddette attività. Nel
primo stadio della liberalizzazione, un accurato controllo delle sovvenzioni interne e
della trasparenza contabile è essenziale. Per consentire di identificare i possibili
comportamenti abusivi, gli Stati membri dovrebbero imporre almeno una netta separazione
della contabilità finanziaria tra le due attività, benché sia preferibile una piena
separazione strutturale.
(19) Per consentire il controllo di eventuali abusi dovuti
a sovvenzioni interne attraverso la ripartizione dei costi tra le funzioni di trasmissione
dei cablodistributori, che sono svolte sulla base di diritti esclusivi concessi per un
determinato territorio, e la loro attività in veste di fornitori di capacità per i
servizi di telecomunicazioni, gli Stati membri devono garantire la trasparenza per quanto
riguarda l'impiego di risorse provenienti da una determinata attività che potrebbero
essere impiegate per estendere la posizione dominante detenuta sull'altro mercato. Data la
complessità della contabilità finanziaria dei gestori delle reti, è estremamente
difficile determinare l'esistenza di sovvenzioni interne tra le attività riservate e i
servizi prestati in condizioni di concorrenza. È quindi necessario chiedere ai
cablodistributori di tenere contabilità finanziarie separate in grado, in particolare, di
identificare separatamente costi e ricavi connessi con la prestazione dei servizi forniti
sulla base di diritti esclusivi e di quelli forniti in condizioni di concorrenza, non
appena essi raggiungano un fatturato di entità significativa nell'esercizio di attività
di telecomunicazioni nel territorio attribuito loro in concessione. Per il momento si può
in generale considerare significativo un fatturato superiore a 50 Mio di ECU. Qualora un
simile obbligo costituisse un onere eccessivo per l'impresa interessata, gli Stati membri
potrebbero concedere deroghe per periodi di tempo limitati, previa comunicazione alla
Commissione dei motivi che giustificano ogni singola deroga.
Gli operatori interessati sono tentati ad utilizzare un
sistema di contabilità dei costi adeguato, che possa essere verificato da periti
contabili e che assicuri la disponibilità di dati registrati.
La separazione contabile di cui sopra deve a tal fine
applicare almeno i principi enunciati nella direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5
giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (),
modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione (). I servizi ibridi, costituiti da
elementi che rientrano in entrambi servizi, quelli riservati e quelli in condizioni di
concorrenza, dovrebbero distinguere fra i costi relativi ad ogni elemento.
(20) Qualora lo Stato membro interessato non autorizzi un
sistema concorrente di distribuzione all'utenza domestica, la Commissione intende
riconsiderare se la contabilità separata sia sufficiente per evitare pratiche abusive e
valutare inoltre se tale abbinamento non si traduca in una limitazione della fornitura
potenziate di capacità di trasmissione a scapito dei prestatori di servizi nel territorio
in questione e non siano giustificati ulteriori misure.
(21) Gli Stati membri devono astenersi dall'introdurre
nuove misure che abbiano per oggetto o per effetto di pregiudicare gli scopi della
presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 90/388/CEE è così modificata
- l'articolo 1, paragrafo 1 è così modificato:
- il testo del quinto trattino è sostituito dal testo
seguente:
- "servizi di telecomunicazioni", i servizi che
consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali
su una rete di telecomunicazioni;
- dopo l'ultimo trattino è aggiunto il testo seguente
- "reti televisive via cavo" qualsiasi
infrastruttura terrestre ammessa dallo Stato membro per la diffusione o la distribuzione
di segnali radiotelevisivi al pubblico.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano
impregiudicate le norme specifiche stabilite dagli Stati membri, in conformità con il
diritto comunitario, sulla distribuzione di programmi audiovisivi destinati al grande
pubblico e sul contenuto di tali programmi.
- Nell'articolo 4, dopo il secondo comma, è inserito il testo
seguente:
Inoltre gli Stati membri
- eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità
di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti
cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di
telefonia vocale
- provvedono affinché sia autorizzata a tal fine
l'interconnessione delle reti televisive via cavo con la rete pubblica di
telecomunicazioni, in particolare l'interconnessione con le linee affittate, e che siano
abolite le restrizioni relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via
cavo da parte dei gestori di queste ultime.
Articolo 2
Al momento dell'eliminazione delle restrizioni all'uso
delle reti televisive via cavo, gli Stati membri prendono le misure necessarie per
garantire la trasparenza contabile e l'assenza di discriminazioni nei casi in cui uno
stesso gestore disponga del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete
pubblica di telecomunicazioni e l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in
particolare, essi devono disporre la separazione della contabilità finanziaria relativa
alla fornitura di ciascuna rete e di quella relativa all'attività di fornitore di servizi
di telecomunicazioni.
Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché il gestore
il quale goda del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via
cavo in un determinato territorio, tenga una contabilità finanziaria separata in
relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di
telecomunicazioni non appena realizzi un fatturato superiore a 50 Mio di ECU sul mercato
dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla distribuzione di programmi radiotelevisivi
nel territorio di cui trattasi. Qualora tale obbligo costituisca un onere eccessivo per
l'impresa interessata, gli Stati membri possono concedere deroghe per periodi di tempo
limitati, comunicandone previamente i motivi alla Commissione.
La Commissione effettuerà anteriormente al 1º gennaio
1998 una valutazione globale degli effetti, in relazione agli obiettivi della presente
direttiva, della fornitura congiunta di entrambe le reti o di entrambi i servizi di cui al
paragrafo 1 da parte di un unico gestore
Articolo 3
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a
consentirle di accertare l'osservanza degli articoli 1 e 2 della stessa.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1º gennaio 1996.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1995.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membr |