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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Provvedimento 4 aprile 1998

Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali

IL COMITATO DEI MINISTRI
(previsto dalla normativa di recepimento
della direttiva 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali)

Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto in particolare l’art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, che prevede l’adozione da parte di un apposito comitato di Ministri di misure tali da garantire condizioni di
effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;
Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 settembre 1997, con il quale e’ stato costituito il citato comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto in particolare l’art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, con il quale viene definito il procedimento di predisposizione delle misure a tutela della concorrenza, per la modifica del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara;
Visto il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998, recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 marzo 1998;
Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni nella funzione di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1 aprile 1998, con la quale si fissa ad una unità il numero di licenze immediatamente rilasciabili mediante gara per l’espletamento del
servizio radiomobile pubblico DCS 1800;
Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori;
Sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che si è espressa in data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052;
Sentite la Direzione generale IV per la concorrenza e la Direzione generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione europea con comunicazione del 25 marzo 1998;
Ritenuta l’opportunità, pur nella sussistenza, allo stato, di disponibilità di frequenze per un solo nuovo gestore, constatata dalla menzionata determinazione del Ministro delle comunicazioni, di prevedere fin d’ora tempi determinati per la verifica delle ulteriori
frequenze che si renderanno dsponibili ai fini di una ulteriore licitazione futura e che la competenza a tale verifica è riservata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi procederà entro il 1 luglio 1999;
Ritenuto, per quanto attiene alle modalità di contribuzione per l’assegnazione delle frequenze, che il canone di concessione attualmente previsto a carico dei due concessionari del servizio radiomobile già operanti, come canone di concessione, è attualmente fissato nella misura non superiore al 3,5 per cento annuo dei ricavi
(convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Telecom S.p.a. e la Omnitel Italia S.p.a.) e che quindi il cambiamento del metodo di contribuzione non puo’ avvenire con riferimento al solo terzo gestore, bensì in un ambito generale ad opera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tanto più che una differente contribuzione, rapportata per il solo nuovo gestore alle frequenze assegnate, finirebbe col penalizzare l’ingresso del nuovo competitore; Ritenuto, inoltre, che l’Autorita’ per la tutela della concorrenza e del mercato sostanzialmente sollecita "una rapida e piena
attuazione" dell’art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e del relativo potere di regolamentazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di imporre contributi finalizzati ad assicurare l’uso ottimale di dette risorse;
Ritenuto, altresì, che debba essere comunque considerato come ulteriore contribuzione l’indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri del Ministero della difesa, rapportato, tra l’altro, all’ampiezza della banda di frequenze assegnate;
Ritenuto che, quanto alla possibilità di introdurre un "entry fee", in aggiunta al contributo annuo parametrato sui ricavi lordi, non puo’ non segnalarsi che il pagamento di un "entry fee" da parte del secondo gestore GSM ha dato luogo a procedure di infrazione comunitaria, procedura superata con la previsione di misure compensative, sicché non risulterebbe corretta l’introduzione di una analoga misura con riferimento al terzo gestore;
Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all’"entry fee" che, anche sotto questo profilo, non può non considerarsi che al terzo gestore viene imposto il pagamento dell’indennizzo degli oneri del Ministero della difesa con riferimento anche all’ampiezza della banda di
frequenze assegnategli, mentre un tale onere non e’ stato addossato ai concessionari già esistenti, relativamente alle frequenze utilizzate per il servizio GSM, ma verrà loro richiesto solo con riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro;
Ritenuto, quanto alle misure asimmetriche, apprezzate sia dall’Autorità garante della concorrenza, e del mercato sia dalle Direzioni generali IV e XIII della Commissione europea, che dette misure sono tutte strettamente conseguenti al vigente ordinamento,
essendo, in particolare, previsto il roaming nazionale dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, ed il principio della condivisione dei siti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché dalle stesse convenzioni stipulate con i due gestori già operanti;
Ritenuto che, quanto al vantaggio di sei mesi nell’avvio del servizio del terzo gestore, non puo’ aderirsi al suggerimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di far
decorrere detto beneficio dalla data di avvio della commercializzazione del servizio stesso, posto che la legge 27 febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della licenza;
Ritenuto, infine, che debba essere accolto l’invito dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a provvedere in tempi celeri l’obbligo dei gestori di consentire agli utenti la conservazione del numero telefonico, pur nel passaggio da un gestore all’altro;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1 aprile 1998;

Approva

le seguenti misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, di cui alle premesse:

Art. 1
Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800

1. La licitazione per il rilascio di licenza individuale per l’espletamento del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800, di cui al decreto-legge 1 maggio 1997, n 115, cosi’ come convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, nonche’ al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, è limitata al rilascio di una sola licenza individuale.
2. E’ comunque riservata la facoltà, ai sensi del successivo art.5 nonché dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, di rilasciare ulteriori licenze individuali per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800.

Art. 2.
Assegnazione di frequenze all’aggiudicatario della licitazione per
il servizio radiomobile pubblico DCS 1800


1. All’aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, di cui all’art. 1, comma 1, sono assegnate frequenze fino ad un massimo di 15 MHz nella banda 1800 MHz, utilizzabili sul territorio nazionale in conformita’ e nei tempi di cui alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 26 marzo 1998, e al regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
L’assegnazione delle predette frequenze avviene come segue:
a) quanto a 10 MHz, al momento del rilascio della licenza nelle aree geografiche previste dalle citate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) quanto a ulteriori 5 MHz, possono essere assegnate secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 2, e a partire dal 1 genaio 2002, salvo l’anticipata disponibilita’ in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1998.
2. L’aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, di cui all’art. 1, comma 1, puo’ ottenere, su richiesta, l’assegnazione di frequenze fino a 4,8 MHz, nella banda 900 MHz da utilizzare in tecnica GSM.
3. All’aggiudicatario della licitazione di cui all’art. 1, comma 1, è comunque assicurata la possibilità di ottenere l’assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002.
4. Le frequenze sulla banda 900 MHz di cui al comma 2 sono assegnate al momento del rilascio della licenza, su tutto il territorio nazionale con esclusione delle citta’ di Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze e Bari, nonché di altre sei citta’, che saranno indicate nel disciplinare della licitazione di cui all’art. 1, comma 1.
5. In ogni caso le frequenze di cui al comma 1 e 2 sono assegnate nei limiti di quanto richiesto dall’aggiudicatario della licitazione di cui all’art. 1, comma 1, per l’assolvimento degli impegni assunti nel business plan presentato e recepiti nella licenza individuale.
6. L’aggiudicatario della licitazione di cui all’art. 1 comma 1, nel caso in cui richieda l’assegnazione di frequenze comprese nella banda 900 MHz di cui al comma 2, è tenuto ad assicurare direttamente entro trenta mesi dalla data di tale assegnazione, un grado di
copertura di almeno il 40% del territorio nazionale, attraverso l’utilizzo di entrambe le bande di frequenze.
7. L’aggiudicatario della licitazione di cui all’art. 1, comma 1, è tenuto a corrispondere l’indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.

Art. 3.
Assegnazione di frequenze ai concessionari
del servizio GSM


1. Fermo restando quanto prescritto dall’art. 4, agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono assegnate, in misura paritaria, successivamente al rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 al soggetto
individuato ai sensi dell’art. 1, comma 1, frequenze complessive fino ad un massimo di 10 MHz, comprensivi delle bande di riguardo, nella banda 1800 MHz. Le frequenze assegnate sono utilizzabili sul territorio nazionale secondo le modalità ed i tempi previsti dalle
modifiche al piano di ripartizione delle frequenze, di cui al citato decreto ministeriale 26 marzo 1998, nonché di cui al citato regolamento approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
2. Ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, fino ad un massimo di 4,8 MHz complessivi possono essere assegnate, su richiesta a valere sulle frequenze che, in base alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvate con decreto ministeriale 26 marzo 1998, saranno disponibili a partire dal 1 gennaio 2002, ai
concessionari del servizio radiomobile GSM, tenendo conto, dei seguenti criteri:
a) promozione della concorrenza;
b) uso ottimale delle frequenze;
c) tasso di crescita territoriale e di utenza previsto per i singoli servizi;
d) offerta di servizi innovativi;
e) vantaggi qualitativi, contrattuali e tariffari per l’utenza;
f) liberazione, da parte degli stessi concessionari, di frequenze sulla banda 900 MHz.
3. Agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM è comunque assicurata la possibilità di ottenere l’assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle bande 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002; ivi comprese le frequenze di cui già dispongono.
4. Ciascun assegnatario delle frequenze di cui ai commi precedenti è tenuto a corrispondere l’indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.

Art. 4.
Condizioni e termini per l'inizio del servizio commerciale
DCS 1800 da parte dei concessionari del servizo GSM


1. L'avvio commerciale del servizio radiomobile pubblico DCS 1800 da parte di ciascun concessionario del servizio radiomobile di comunicazione GSM puo' avvenire, nel rispetto dei termini di cui al comma 5, solo dopo che il concessionario medesimo abbia reso
pubbliche, con le modalità di cui al comma 4, le specifiche condizioni che regolano i rapporti con l'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile DCS 1800 di cui all'art. 1, comma 1. Il regime di offerta al pubblico del servizio DCS 1800 deve essere comunicato all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249, secondo i criteri e le finalità già previsti nelle attuali convenzioni GSM.
2. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere ispirate ai principi di non dicriminazione e di trasparenza, sono finalizzate a consentire l'immediata operatività del servizio da parte del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e devono, in ogni caso, riguardare:
a) il roaming nazionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6;
b) l'interconnessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 7;
c) la condivisione di impianti e siti in conformità a quanto previsto dall'art. 8;
d) le altre condizioni di cui all'art. 11;
e) le modalità di coordinamento relative alla utilizzazione di bande di frequenze sovrapposte in aree geografiche contigue.
3. In ogni caso le condizioni di cui al comma 1 non possono contenere condizioni tecniche più restrittive rispetto agli accordi in materia di roaming, interconnessione e condivisione di impianti e siti applicate fra gli attuali concessionari del servizio radiomobile
pubblico GSM e rispetto ad analoghe condizioni fissate dal MoU GSM.
4. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere rese pubbliche e comunicate dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM all'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, non prima del 25 maggio 1998, e comunque, non oltre il 31 maggio 1998, o nella diversa data stabilita dall'Autorità. Successivamente a tale termine detti concessionari devono consentire, ai soggetti ammessi a partecipare alla gara di cui all'art. 1, comma 1, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate tra le parti. Le condizioni di cui al comma 1 hanno validita' fino al 31 dicembre 2001, e prevedono clausole di aggiornamento in relazione all'evoluzione tecnica e del mercato, ai sensi del comma 6, lettera a), dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. L'avvio commerciale del servizio radiomobile DCS 1800 da parte dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM può avvenire non prima di sei mesi dal rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di cui all'art. 1, comma 1.
6. Qualora uno o entrambi concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM non ottemperino a quanto previsto dai precedenti commi, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha facoltà di adire l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni per chiedere, un ordine di ottemperanza, previsto dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Il termine di cui al comma 5 puo' essere sospeso dall'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, su istanza del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, qualora l'avvio del servizio medesimo sia impedito o comunque
ostacolato dalla mancata osservanza, da parte dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 5.
Licitazione per ulteriori gestori
del servizio radiomobile pubblico DCS 1800


1. Le frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz, ivi comprese le  frequenze utilizzate per l’espletamento del servizio di comunicazione radiomobile TACS, comunque resesi disponibili e non assegnate ai gestori del servizio pubblico radiomobile, con eccezione di quanto previsto all’art. 3, comma 2, possono essere assegnate, nel termine che è stabilito dall’Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249, e conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, mediante licitazione aperta a soggetti che non siano già titolari di concessione o di licenza per il servizio radiomobile pubblico nazionale. A carico di detti soggetti aggiudicatari sono posti gli oneri relativi alla liberazione delle frequenze agli stessi
assegnate, che a tal fine il Ministero della difesa computerà distintamente, secondo quanto previsto dal regolamento per la copertura di detti oneri, approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
2. Agli eventuali nuovi gestori, aggiudicatari della licitazione di cui al comma 1, qualora venga esperita la licitazione di cui al presente articolo, sono assicurate condizioni analoghe a quelle previste per l’aggiudicatario della gara di cui all’art. 1, comma 1,
tenuto conto dell’evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa.
3. Entro il termine del 1 luglio 1999 l’Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, verifica la sussistenza delle condizioni per l’espletamento della licitazione di cui al
comma 1.

Art. 6.
Roaming

1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto al roaming nazionale sulle reti GSM dei concessionari del servizio radiomobile pubblico, alle condizioni indicate al comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:
a) fino a diciotto mesi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001, dalla messa a disposizione, nelle corrispondenti aree, delle frequenze richieste per l’espletamento del servizio;
b) decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura incluso nell’offerta di gara e comunicato all’Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle aree per le quali è stata prevista la fornitura diretta del servizio da parte del titolare della licenza.
2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dal titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, purché offerti anche dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento e a valore aggiunto.
3. Ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha l’obbligo di offrire il servizio di roaming nazionale al titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 in base alle condizioni dallo stesso concessionario rese pubbliche ai sensi dell’art. 4, che devono prevedere, in particolare, prezzi orientati ai costi, fermo restando quanto previsto per il termine di validità delle condizioni all’art. 4, comma 4.
4. Le condizioni di roaming prevedono in ogni caso l’obbligo dei gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela dell’utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
5. Qualora il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 contesti la conformità delle condizioni del roaming nazionale a quanto previsto dall’art. 4 e dal presente articolo, il roaming è comunque fornito alle condizioni rese pubbliche dal concessionario del servizio pubblico GSM, salva la facoltà per il predetto titolare della licenza individuale di adire l’Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. In caso di contestazione da parte del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS delle condizioni economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un concessionario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest’ultimo
ha l’onere di provare all’Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249, che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.
7. Ai fini della decisione dell’Autorita’, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i
concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla stessa dei dati tecnico-economici sui quali si basano le condizioni del roaming nazionale, nonche’ di ogni altra informazione richiesta.
8. Nei casi di contestazione previsti ai commi 5 e 6, qualora la decisione dell’Autorità disponga modificazioni alle condizioni tecniche ed economiche predisposte dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto alla restituzione delle eventuali somme non dovute già percepite dal concessionario, maggiorate dell’interesse legale relativo al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione.
9. A partire dalla data del 1 gennaio 2002, ovvero decorsi i termini di cui al comma 1, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 può stipulare accordi di roaming nazionale nelle aree non servite sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discrriminatorie, conformemente alle procedure previste dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 7.
Interconnessione

1. Gli accordi di interconnessione tra il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS e i gestori delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in conformità dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dell’allegato D al medesimo, nonché dei relativi decreti di attuazione, e devono in ogni caso contenere clausole conformi a quanto previsto dal comma 4 del precedente art.6.
2. Nel caso in cui gli accordi di interconnessione non siano sottoscritti entro quarantacinque giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, si provvede, nei confronti dei concessionari del servizio
radiomobile pubblico GSM, secondo le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 6 e, nei confronti dei gestori di altre reti pubbliche di telecomunicazioni in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 8.
Condivisione di impianti e siti

1. Anche al fine di tutelare la salute pubblica con riguardo ai campi elettromagnetici e di ridurre l’impatto ambientale, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, ha, nei confronti dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, il diritto di ottenere, nonche’ l’obligo di concedere, ove tecnicamente possibile, la condivisione di impianti e siti utilizzati per il servizio radiomobile pubblico. I prezzi, orientati ai costi, tengono conto, proporzionalmente, anche di quelli necessari per la ricerca e l’individuazione dei siti, nonché per l’acquisizione della disponibilità dei siti stessi e per le contrattazioni con i titolari dei medesimi.
2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione di impianti o di siti non siano conclusi entro 45 giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all’Autorità in base alle procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 6.
3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318.

Art. 9.
Contributi

1. Oltre a quanto previsto dal regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, in via provvisoria e fino alle
determinazioni di cui all’art. 6, comma 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 è tenuto a corrispondere per l’utilizzo delle frequenze attribuitegli, nella
fase di avvio e comunque per i primi tre anni dal rilascio della licenza, un contributo non superiore al 3,5 % (tre virgola cinque per cento) annuo dei ricavi annui lordi dallo stesso conseguiti nell’esercizio del servizio radiomobile, secondo i criteri e le finalità già previsti nelle attuali convenzioni GSM.
2. Qualora la misura dei contributi determinati ai sensi dell’art.6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, risulti superiore a quanto dovuto dal titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ai
sensi del precedente comma, questi ha il diritto, per i primi tre anni dal rilascio della licenza, di corrispondere la minor somma.

Art. 10.
Separazione contabile

1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, nonché i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui all’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
2. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 è tenuto a specificare, in allegato al bilancio dell’esercizio 1998, tutti gli apporti e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle
telecomunicazioni.

Art. 11.
Altre misure

1. I gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dell’utente anche attraverso altrogestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a 30 giorni, un servizio di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore.
2. Entro il l luglio 1999 i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti a consentire agli utenti dei servizi radiomobili la portabilità del numero.
3. La licenza ovvero la concessione per lo svolgimento del servizio radiomobile pubblico TACS, GSM o DCS 1800, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecomunications Service).
I gestori del servizio radiomobile pubblico possono utilizzare lo standard DECT per applicazioni mobili, così come previsto dall’art.4, comma 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1997.
Roma, 4 aprile 1998
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 215