Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Provvedimento 4 aprile 1998
Misure per garantire condizioni di
effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali
IL COMITATO DEI MINISTRI
(previsto dalla normativa di recepimento
della direttiva 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali) |
Visto il decreto-legge
1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto in particolare lart. 2, comma 2, del citato decreto-legge 1 maggio 1997, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, che prevede
ladozione da parte di un apposito comitato di Ministri di misure tali da garantire
condizioni di
effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di
tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;
Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dellAutorita per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell11 settembre 1997, con il quale
e stato costituito il citato comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della
difesa, del tesoro, dellindustria, del commercio e dellartigianato;
Visto in particolare lart. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 agosto 1997, con il quale viene definito il procedimento di predisposizione
delle misure a tutela della concorrenza, per la modifica del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara;
Visto il regolamento per lattuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25
novembre 1997;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26
marzo 1998, recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle
frequenze;
Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa
approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 marzo 1998;
Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni nella funzione di Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni in data 1 aprile 1998, con la quale si fissa ad una unità
il numero di licenze immediatamente rilasciabili mediante gara per lespletamento del
servizio radiomobile pubblico DCS 1800;
Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori;
Sentita lAutorità garante della concorrenza e del mercato che si è espressa in
data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052;
Sentite la Direzione generale IV per la concorrenza e la Direzione generale XIII per le
telecomunicazioni della Commissione della Unione europea con comunicazione del 25 marzo
1998;
Ritenuta lopportunità, pur nella sussistenza, allo stato, di disponibilità di
frequenze per un solo nuovo gestore, constatata dalla menzionata determinazione del
Ministro delle comunicazioni, di prevedere fin dora tempi determinati per la
verifica delle ulteriori
frequenze che si renderanno dsponibili ai fini di una ulteriore licitazione futura e che
la competenza a tale verifica è riservata allAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che vi procederà entro il 1 luglio 1999;
Ritenuto, per quanto attiene alle modalità di contribuzione per lassegnazione delle
frequenze, che il canone di concessione attualmente previsto a carico dei due
concessionari del servizio radiomobile già operanti, come canone di concessione, è
attualmente fissato nella misura non superiore al 3,5 per cento annuo dei ricavi
(convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Telecom
S.p.a. e la Omnitel Italia S.p.a.) e che quindi il cambiamento del metodo di contribuzione
non puo avvenire con riferimento al solo terzo gestore, bensì in un ambito generale
ad opera dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, tanto più che una
differente contribuzione, rapportata per il solo nuovo gestore alle frequenze assegnate,
finirebbe col penalizzare lingresso del nuovo competitore; Ritenuto, inoltre, che
lAutorita per la tutela della concorrenza e del mercato sostanzialmente
sollecita "una rapida e piena
attuazione" dellart. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 318 del 1997 e del relativo potere di regolamentazione dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni di imporre contributi finalizzati ad assicurare luso
ottimale di dette risorse;
Ritenuto, altresì, che debba essere comunque considerato come ulteriore contribuzione
lindennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri del
Ministero della difesa, rapportato, tra laltro, allampiezza della banda di
frequenze assegnate;
Ritenuto che, quanto alla possibilità di introdurre un "entry fee", in aggiunta
al contributo annuo parametrato sui ricavi lordi, non puo non segnalarsi che il
pagamento di un "entry fee" da parte del secondo gestore GSM ha dato luogo a
procedure di infrazione comunitaria, procedura superata con la previsione di misure
compensative, sicché non risulterebbe corretta lintroduzione di una analoga misura
con riferimento al terzo gestore;
Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all"entry fee" che, anche sotto
questo profilo, non può non considerarsi che al terzo gestore viene imposto il pagamento
dellindennizzo degli oneri del Ministero della difesa con riferimento anche
allampiezza della banda di
frequenze assegnategli, mentre un tale onere non e stato addossato ai concessionari
già esistenti, relativamente alle frequenze utilizzate per il servizio GSM, ma verrà
loro richiesto solo con riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro;
Ritenuto, quanto alle misure asimmetriche, apprezzate sia dallAutorità garante
della concorrenza, e del mercato sia dalle Direzioni generali IV e XIII della Commissione
europea, che dette misure sono tutte strettamente conseguenti al vigente ordinamento,
essendo, in particolare, previsto il roaming nazionale dalla legge 27 febbraio 1998, n.
29, ed il principio della condivisione dei siti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché
dalle stesse convenzioni stipulate con i due gestori già operanti;
Ritenuto che, quanto al vantaggio di sei mesi nellavvio del servizio del terzo
gestore, non puo aderirsi al suggerimento dellAutorità garante della
concorrenza e del mercato di far
decorrere detto beneficio dalla data di avvio della commercializzazione del servizio
stesso, posto che la legge 27 febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della
licenza;
Ritenuto, infine, che debba essere accolto linvito dellAutorità garante della
concorrenza e del mercato a provvedere in tempi celeri lobbligo dei gestori di
consentire agli utenti la conservazione del numero telefonico, pur nel passaggio da un
gestore allaltro;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1 aprile 1998;
Approva
le seguenti misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle
comunicazioni mobili e personali, di cui alle premesse:
Art. 1
Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800
1. La licitazione per il rilascio di licenza individuale per lespletamento del
servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800, di cui al decreto-legge
1 maggio 1997, n 115, cosi come convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189,
nonche al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, è limitata al rilascio
di una sola licenza individuale.
2. E comunque riservata la facoltà, ai sensi del successivo art.5 nonché
dellart. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, di
rilasciare ulteriori licenze individuali per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800.
Art. 2.
Assegnazione di frequenze allaggiudicatario della licitazione per
il servizio radiomobile pubblico DCS 1800
1. Allaggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS
1800, di cui allart. 1, comma 1, sono assegnate frequenze fino ad un massimo di 15
MHz nella banda 1800 MHz, utilizzabili sul territorio nazionale in conformita e nei
tempi di cui alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato
con decreto ministeriale 26 marzo 1998, e al regolamento per la copertura degli oneri
derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
Lassegnazione delle predette frequenze avviene come segue:
a) quanto a 10 MHz, al momento del rilascio della licenza nelle aree geografiche previste
dalle citate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) quanto a ulteriori 5 MHz, possono essere assegnate secondo i criteri di cui
allart. 3, comma 2, e a partire dal 1 genaio 2002, salvo lanticipata
disponibilita in conformità a quanto previsto dallart. 3 del citato decreto
ministeriale 25 marzo 1998.
2. Laggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800,
di cui allart. 1, comma 1, puo ottenere, su richiesta, lassegnazione di
frequenze fino a 4,8 MHz, nella banda 900 MHz da utilizzare in tecnica GSM.
3. Allaggiudicatario della licitazione di cui allart. 1, comma 1, è comunque
assicurata la possibilità di ottenere lassegnazione su tutto il territorio
nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz a
partire dal 1 gennaio 2002.
4. Le frequenze sulla banda 900 MHz di cui al comma 2 sono assegnate al momento del
rilascio della licenza, su tutto il territorio nazionale con esclusione delle citta
di Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze e Bari, nonché
di altre sei citta, che saranno indicate nel disciplinare della licitazione di cui
allart. 1, comma 1.
5. In ogni caso le frequenze di cui al comma 1 e 2 sono assegnate nei limiti di quanto
richiesto dallaggiudicatario della licitazione di cui allart. 1, comma 1, per
lassolvimento degli impegni assunti nel business plan presentato e recepiti nella
licenza individuale.
6. Laggiudicatario della licitazione di cui allart. 1 comma 1, nel caso in cui
richieda lassegnazione di frequenze comprese nella banda 900 MHz di cui al comma 2,
è tenuto ad assicurare direttamente entro trenta mesi dalla data di tale assegnazione, un
grado di
copertura di almeno il 40% del territorio nazionale, attraverso lutilizzo di
entrambe le bande di frequenze.
7. Laggiudicatario della licitazione di cui allart. 1, comma 1, è tenuto a
corrispondere lindennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli
oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.
Art. 3.
Assegnazione di frequenze ai concessionari
del servizio GSM
1. Fermo restando quanto prescritto dallart. 4, agli attuali concessionari del
servizio radiomobile pubblico GSM sono assegnate, in misura paritaria, successivamente al
rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 al
soggetto
individuato ai sensi dellart. 1, comma 1, frequenze complessive fino ad un massimo
di 10 MHz, comprensivi delle bande di riguardo, nella banda 1800 MHz. Le frequenze
assegnate sono utilizzabili sul territorio nazionale secondo le modalità ed i tempi
previsti dalle
modifiche al piano di ripartizione delle frequenze, di cui al citato decreto ministeriale
26 marzo 1998, nonché di cui al citato regolamento approvato con decreto ministeriale 25
marzo 1998.
2. Ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, fino ad un massimo di 4,8 MHz complessivi
possono essere assegnate, su richiesta a valere sulle frequenze che, in base alle
modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvate con decreto
ministeriale 26 marzo 1998, saranno disponibili a partire dal 1 gennaio 2002, ai
concessionari del servizio radiomobile GSM, tenendo conto, dei seguenti criteri:
a) promozione della concorrenza;
b) uso ottimale delle frequenze;
c) tasso di crescita territoriale e di utenza previsto per i singoli servizi;
d) offerta di servizi innovativi;
e) vantaggi qualitativi, contrattuali e tariffari per lutenza;
f) liberazione, da parte degli stessi concessionari, di frequenze sulla banda 900 MHz.
3. Agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM è comunque assicurata
la possibilità di ottenere lassegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno
14,8 MHz complessivi nelle bande 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002; ivi
comprese le frequenze di cui già dispongono.
4. Ciascun assegnatario delle frequenze di cui ai commi precedenti è tenuto a
corrispondere lindennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli
oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.
Art. 4.
Condizioni e termini per l'inizio del servizio commerciale
DCS 1800 da parte dei concessionari del servizo GSM
1. L'avvio commerciale del servizio radiomobile pubblico DCS 1800 da parte di ciascun
concessionario del servizio radiomobile di comunicazione GSM puo' avvenire, nel rispetto
dei termini di cui al comma 5, solo dopo che il concessionario medesimo abbia reso
pubbliche, con le modalità di cui al comma 4, le specifiche condizioni che regolano i
rapporti con l'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile DCS 1800 di
cui all'art. 1, comma 1. Il regime di offerta al pubblico del servizio DCS 1800 deve
essere comunicato all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249, secondo i criteri
e le finalità già previsti nelle attuali convenzioni GSM.
2. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere ispirate ai principi di non
dicriminazione e di trasparenza, sono finalizzate a consentire l'immediata operatività
del servizio da parte del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile
pubblico DCS 1800 e devono, in ogni caso, riguardare:
a) il roaming nazionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6;
b) l'interconnessione, in conformità a quanto previsto dall'art. 7;
c) la condivisione di impianti e siti in conformità a quanto previsto dall'art. 8;
d) le altre condizioni di cui all'art. 11;
e) le modalità di coordinamento relative alla utilizzazione di bande di frequenze
sovrapposte in aree geografiche contigue.
3. In ogni caso le condizioni di cui al comma 1 non possono contenere condizioni tecniche
più restrittive rispetto agli accordi in materia di roaming, interconnessione e
condivisione di impianti e siti applicate fra gli attuali concessionari del servizio
radiomobile
pubblico GSM e rispetto ad analoghe condizioni fissate dal MoU GSM.
4. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere rese pubbliche e comunicate dai
concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM all'Autorità di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, non prima del 25 maggio 1998, e comunque, non oltre il 31 maggio
1998, o nella diversa data stabilita dall'Autorità. Successivamente a tale termine detti
concessionari devono consentire, ai soggetti ammessi a partecipare alla gara di cui
all'art. 1, comma 1, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni,
sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate tra le parti. Le
condizioni di cui al comma 1 hanno validita' fino al 31 dicembre 2001, e prevedono
clausole di aggiornamento in relazione all'evoluzione tecnica e del mercato, ai sensi del
comma 6, lettera a), dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. L'avvio commerciale del servizio radiomobile DCS 1800 da parte dei concessionari del
servizio radiomobile pubblico GSM può avvenire non prima di sei mesi dal rilascio della
licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di cui all'art. 1, comma 1.
6. Qualora uno o entrambi concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM non
ottemperino a quanto previsto dai precedenti commi, il titolare della licenza individuale
per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha facoltà di adire l'Autorità per le
garanzie
nelle comunicazioni per chiedere, un ordine di ottemperanza, previsto dall'art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Il termine di cui al comma 5 puo' essere sospeso dall'Autorità di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, su istanza del titolare della licenza individuale per il servizio
radiomobile pubblico DCS 1800, qualora l'avvio del servizio medesimo sia impedito o
comunque
ostacolato dalla mancata osservanza, da parte dei concessionari del servizio radiomobile
pubblico GSM, delle condizioni di cui al presente articolo.
Art. 5.
Licitazione per ulteriori gestori
del servizio radiomobile pubblico DCS 1800
1. Le frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz, ivi comprese le frequenze utilizzate
per lespletamento del servizio di comunicazione radiomobile TACS, comunque resesi
disponibili e non assegnate ai gestori del servizio pubblico radiomobile, con eccezione di
quanto previsto allart. 3, comma 2, possono essere assegnate, nel termine che è
stabilito dallAutorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249, e conformemente a
quanto previsto dallart. 6, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, mediante licitazione aperta a soggetti che non siano già titolari
di concessione o di licenza per il servizio radiomobile pubblico nazionale. A carico di
detti soggetti aggiudicatari sono posti gli oneri relativi alla liberazione delle
frequenze agli stessi
assegnate, che a tal fine il Ministero della difesa computerà distintamente, secondo
quanto previsto dal regolamento per la copertura di detti oneri, approvato con decreto
ministeriale 25 marzo 1998.
2. Agli eventuali nuovi gestori, aggiudicatari della licitazione di cui al comma 1,
qualora venga esperita la licitazione di cui al presente articolo, sono assicurate
condizioni analoghe a quelle previste per laggiudicatario della gara di cui
allart. 1, comma 1,
tenuto conto dellevoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa.
3. Entro il termine del 1 luglio 1999 lAutorità di cui alla legge 31 luglio 1997,
n. 249, verifica la sussistenza delle condizioni per lespletamento della licitazione
di cui al
comma 1.
Art. 6.
Roaming
1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha
diritto al roaming nazionale sulle reti GSM dei concessionari del servizio radiomobile
pubblico, alle condizioni indicate al comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:
a) fino a diciotto mesi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001, dalla messa a
disposizione, nelle corrispondenti aree, delle frequenze richieste per lespletamento
del servizio;
b) decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura incluso
nellofferta di gara e comunicato allAutorità di cui alla legge 31 luglio
1997, n. 249, nelle aree per le quali è stata prevista la fornitura diretta del servizio
da parte del titolare della licenza.
2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dal titolare della
licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, purché offerti anche
dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, ivi compresi quelli relativi a
modalità di pagamento e a valore aggiunto.
3. Ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha lobbligo di
offrire il servizio di roaming nazionale al titolare della licenza individuale per il
servizio radiomobile pubblico DCS 1800 in base alle condizioni dallo stesso concessionario
rese pubbliche ai sensi dellart. 4, che devono prevedere, in particolare, prezzi
orientati ai costi, fermo restando quanto previsto per il termine di validità delle
condizioni allart. 4, comma 4.
4. Le condizioni di roaming prevedono in ogni caso lobbligo dei gestori delle reti
mobili di garantire ogni forma di tutela dellutenza conformemente alle vigenti
disposizioni comunitarie e nazionali.
5. Qualora il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS
1800 contesti la conformità delle condizioni del roaming nazionale a quanto previsto
dallart. 4 e dal presente articolo, il roaming è comunque fornito alle condizioni
rese pubbliche dal concessionario del servizio pubblico GSM, salva la facoltà per il
predetto titolare della licenza individuale di adire lAutorità di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249.
6. In caso di contestazione da parte del titolare della licenza individuale per il
servizio radiomobile pubblico DCS delle condizioni economiche e tecniche praticate per il
roaming nazionale da un concessionario per il servizio radiomobile pubblico GSM,
questultimo
ha lonere di provare allAutorità di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249, che
i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono
immotivatamente restrittive.
7. Ai fini della decisione dellAutorita, di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, anche ai sensi e per gli effetti dellart. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31
luglio 1997, n. 249, i
concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla
stessa dei dati tecnico-economici sui quali si basano le condizioni del roaming nazionale,
nonche di ogni altra informazione richiesta.
8. Nei casi di contestazione previsti ai commi 5 e 6, qualora la decisione
dellAutorità disponga modificazioni alle condizioni tecniche ed economiche
predisposte dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, il titolare della
licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto alla
restituzione delle eventuali somme non dovute già percepite dal concessionario,
maggiorate dellinteresse legale relativo al periodo intercorrente fra la data della
percezione e quella della restituzione.
9. A partire dalla data del 1 gennaio 2002, ovvero decorsi i termini di cui al comma 1, il
titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 può
stipulare accordi di roaming nazionale nelle aree non servite sulla base di condizioni
eque, ragionevoli e non discrriminatorie, conformemente alle procedure previste
dallart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 7.
Interconnessione
1. Gli accordi di interconnessione tra il titolare della licenza individuale per il
servizio radiomobile pubblico DCS e i gestori delle reti pubbliche di telecomunicazioni
sono stipulati in conformità dellart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, e dellallegato D al medesimo, nonché dei relativi
decreti di attuazione, e devono in ogni caso contenere clausole conformi a quanto previsto
dal comma 4 del precedente art.6.
2. Nel caso in cui gli accordi di interconnessione non siano sottoscritti entro
quarantacinque giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il
servizio radiomobile pubblico DCS 1800, si provvede, nei confronti dei concessionari del
servizio
radiomobile pubblico GSM, secondo le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dellart.
6 e, nei confronti dei gestori di altre reti pubbliche di telecomunicazioni in conformità
a quanto previsto dallart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
Art. 8.
Condivisione di impianti e siti
1. Anche al fine di tutelare la salute pubblica con riguardo ai campi elettromagnetici e
di ridurre limpatto ambientale, il titolare della licenza individuale per il
servizio radiomobile pubblico DCS 1800, ha, nei confronti dei concessionari del servizio
radiomobile pubblico GSM, il diritto di ottenere, nonche lobligo di concedere,
ove tecnicamente possibile, la condivisione di impianti e siti utilizzati per il servizio
radiomobile pubblico. I prezzi, orientati ai costi, tengono conto, proporzionalmente,
anche di quelli necessari per la ricerca e lindividuazione dei siti, nonché per
lacquisizione della disponibilità dei siti stessi e per le contrattazioni con i
titolari dei medesimi.
2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione di impianti o di siti non siano conclusi
entro 45 giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il servizio
radiomobile pubblico DCS, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa
allAutorità in base alle procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dellart. 6.
3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di
telecomunicazioni, le disposizioni di cui allart. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n.318.
Art. 9.
Contributi
1. Oltre a quanto previsto dal regolamento per la copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, in via provvisoria e
fino alle
determinazioni di cui allart. 6, comma 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il titolare della licenza individuale per il
servizio radiomobile pubblico DCS 1800 è tenuto a corrispondere per lutilizzo delle
frequenze attribuitegli, nella
fase di avvio e comunque per i primi tre anni dal rilascio della licenza, un contributo
non superiore al 3,5 % (tre virgola cinque per cento) annuo dei ricavi annui lordi dallo
stesso conseguiti nellesercizio del servizio radiomobile, secondo i criteri e le
finalità già previsti nelle attuali convenzioni GSM.
2. Qualora la misura dei contributi determinati ai sensi dellart.6, comma 21, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, risulti superiore a
quanto dovuto dal titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico
DCS 1800 ai
sensi del precedente comma, questi ha il diritto, per i primi tre anni dal rilascio della
licenza, di corrispondere la minor somma.
Art. 10.
Separazione contabile
1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800,
nonché i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi
dellart. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti
speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al
rispetto dei criteri di separazione contabile di cui allart. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
2. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 è
tenuto a specificare, in allegato al bilancio dellesercizio 1998, tutti gli apporti
e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio
della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori
diversi da quello delle
telecomunicazioni.
Art. 11.
Altre misure
1. I gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dellutente
anche attraverso altrogestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a 30
giorni, un servizio di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti,
anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore.
2. Entro il l luglio 1999 i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti a
consentire agli utenti dei servizi radiomobili la portabilità del numero.
3. La licenza ovvero la concessione per lo svolgimento del servizio radiomobile pubblico
TACS, GSM o DCS 1800, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia
UMTS (Universal Mobile Telecomunications Service).
I gestori del servizio radiomobile pubblico possono utilizzare lo standard DECT per
applicazioni mobili, così come previsto dallart.4, comma 4, del decreto
ministeriale 23 novembre 1997.
Roma, 4 aprile 1998
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 215 |