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DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio
1993, n.55 Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni. ( Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1, 2 e 69 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision - ONP; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA 1. Le condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con decreto del Ministro delle . poste e delle telecomunicazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 2. 1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettività, trasparenza e parità di accesso. 2. Le condizioni di fornitura sono definite per fasi successive in conformità del progresso delle attività di normalizzazione e di armonizzazione concernenti i seguenti settori: linee affittate; b) servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito; c) rete numerica integrata nei servizi; d) servizio di telefonia vocale; e) servizio telex; f) servizi mobili; g) nuovi tipi di accesso alla rete di telecomunicazioni ed accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete; h) accesso alla rete a larga banda. 3. L 'elenco dei settori di cui al comma 2 può essere modificato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Art. 3. 1. È consentito a chiunque l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e, se necessario, dei servizi pubblici di telecomunicazione per offrire al pubblico i predetti servizi alle condizioni, con le modalità e con le limitazioni stabilite dalla legge, in attuazione della direttiva 90/388/CEE, concernente la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. 2. L 'osservanza delle norme tecniche nazionali che traspongono le corrispondenti norme europee armonizzate relative alle interfacce tecniche, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, comporta la presunzione di conformità alle esigenze fondamentali rappresentate: dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica; b) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa; c) nonché, per motivi di interesse generale, dall'interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati. 3. I riferimenti delle corrispondenti norme nazionali, individuate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 1993 . SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO |
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