MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
Decreto Ministeriale 27 febbraio 1998
Disciplina della
numerazione nel settore delle telecomunicazioni
(Pubblicato sul Supplemento Ordinario N. 50 alla G.U. n. 67 del 21 marzo 1998)
Il Ministro delle comunicazioni
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente
listituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997, concernente "normativa tecnica della
numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n.175 del 29 luglio 1997;
Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE,
96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "le disposizioni per il
rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "la suddivisione del
territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.284 del 5 dicembre 1997;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 concernente il "recepimento della
direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.420 del 4 settembre 1995, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n.385, concernente il "regolamento
recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex";
Vista la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il "piano di numerazione delle
telecomunicazioni pubbliche internazionali";
Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il "piano di numerazione dei punti
internazionali di segnalazione";
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente "listituzione della
Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
Considerato che è necessario disporre di risorse di numerazione per accelerare il
processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, secondo i
provvedimenti di recepimento delle direttive CEE;
DECRETA
Art. 1.
Numerazione per servizi geografici
1. Ai fini del presente disciplinare si intende per
"numerazione per servizi geografici", la numerazione del piano di numerazione
nazionale che nella successione delle cifre contiene informazioni geografiche usate per
instradare le chiamate verso lubicazione fisica del punto terminale di rete
dellabbonato cui tale numerazione è stata assegnata.
2. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per
servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici,
chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione
del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata
sulla distanza e per lassegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono
comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel DM "Suddivisione del
territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997.
3. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi
geografiche è la raccomandazione UIT-T E.164. In Allegato A viene richiamata la
raccomandazione UIT-T E.164.
4. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle
numerazioni geografiche è attualmente organizzato in 232 distretti e 696 aree locali. In
Allegato B si riportano la struttura delle numerazioni e le relative evoluzioni.
5. Le numerazioni per i servizi geografici vengono
assegnati agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale
nel Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di
evoluzione successiva verso 11 cifre.
7. In Allegato A del DM "Suddivisione del territorio
nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti
geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.
8. In Allegato B del presente decreto sono riportati gli
indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.
9. Nellambito della domanda per lottenimento di
una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per
lassegnazione di blocchi di numerazione geografica in relazione al volume di utenza
che intende servire.
10 Lassegnazione provvisoria di blocchi può essere
richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Gli stessi
blocchi vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi blocchi
rimangono assegnati anche durante il periodo necessario allottenimento della licenza
individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza
del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
11. La richiesta di assegnazione di blocchi di numerazione
geografica può essere presentata da soggetti aventi titolo.
12. Il richiedente in sede di domanda deve fornire le
seguenti informazioni:
a. riferimento alla licenza individuale
oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; nel caso di richieste
contestuali alla richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione questa informazione non è richiesta;
b. numero di blocchi richiesti per area
locale;
c. data di attivazione.
13. Il richiedente in sede di domanda può altresì fornire
le seguenti informazioni:
a. relazioni di contiguità con blocchi
precedentemente assegnati alloperatore nella stessa area.
14. I blocchi di numerazione geografica possono
assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato
C:
a. disponibile - risorsa disponibile per
una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
b. assegnato - risorsa assegnata in via
definitiva ad un operatore;
c. assegnato provvisorio - risorsa
assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. prenotato - risorsa prenotata per
successiva assegnazione
e. revocato - risorsa revocata ad un
operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo detto di latenza
f. riservato - risorsa non utilizzabile
15. A fronte di una richiesta di assegnazione contestuale
alla richiesta di rilascio di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione, lassegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della
licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
16. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di
un soggetto autorizzato, lassegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data
di accettazione della richiesta di assegnazione.
17. Lassegnazione da parte dellautorità è
effettuata di norma non prima di 180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione
della risorsa stessa.
18. Lassegnatario può modificare la destinazione di
un blocco di numerazione previa autorizzazione da parte dellautorità. La richiesta
di cambio destinazione deve essere corredata di adeguata motivazione e segue le modalità
previste per la richiesta di assegnazione.
19. I blocchi assegnati vengono revocati
dallautorità nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della
cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione
provvisoria alla sperimentazione.
20. I blocchi assegnati possono essere revocati
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
21. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione di blocchi non utilizzati.
22. Il blocco passa quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
23. Un blocco diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.
24. Una prenotazione può essere fatta in anticipo rispetto
a una richiesta di assegnazione sulla base di previsioni da parte di un soggetto
autorizzato.
25. La richiesta di assegnazione non deve necessariamente
esser preceduta da una prenotazione.
26. A fronte di una richiesta di prenotazione da parte di
un soggetto autorizzato, il blocco passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60
giorni dalla data di accettazione della richiesta di prenotazione.
27. La risorsa viene assegnata alloperatore che
lha prenotata qualora questi presenti domanda di assegnazione allautorità nei
termini massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.
Art. 2.
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali e per servizi satellitari
1. Ai fini del presente disciplinare si intendono per
"servizio di comunicazione mobile e personale", un servizio, ad esclusione di
quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di
radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di
comunicazioni mobili e personali.
2. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e
personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a
tre cifre.
3. Le numerazioni per i servizi satellitari offerti al
pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a cinque cifre con
evoluzione verso indicativi a quattro cifre.
4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale
è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.
5. Per chiamate entranti in Italia dallestero la
lunghezza massima del numero è di 15 cifre.
6. In Allegato D e E del presente decreto sono riportati
gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali e per servizi satellitari
riservati per utilizzi futuri.
7. Nellambito della domanda per lottenimento di
una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per
lassegnazione di indicativi in relazione al volume di utenza che intende servire.
8. Lassegnazione provvisoria di indicativi può
essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. Gli
stessi indicativi vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli
stessi indicativi rimangono assegnati anche durante il periodo necessario
allottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale
sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
9. La richiesta di assegnazione di indicativi può essere
presentata da soggetti aventi titolo.
10. Il richiedente in sede di domanda deve fornire le
seguenti informazioni:
a. riferimento alla licenza individuale
oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; nel caso di richieste
contestuali alla richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione questa informazione non è richiesta;
b. indicativi richiesti ed eventuali
relazioni di contiguità con indicativi precedentemente assegnati;
c. data di attivazione.
11.Gli indicativi possono assumere uno dei seguenti stati:
a. disponibile - risorsa disponibile per
una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
b. assegnato - risorsa assegnata in via
definitiva ad un operatore;
c. assegnato provvisorio - risorsa
assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. prenotato - risorsa prenotata per
successiva assegnazione
e. revocato - risorsa revocata ad un
operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza
f. riservato - risorsa non utilizzabile
12. A fronte di una richiesta di assegnazione contestuale
alla richiesta di rilascio di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione, lassegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della
licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
13. In caso di applicazione di una procedura di licitazione
per lassegnazione delle licenze individuali gli indicativi sono quelli descritti in
Allegato D.
14. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di
un soggetto autorizzato, lassegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data
di accettazione della richiesta di assegnazione.
15. Lassegnazione da parte dellautorità è
effettuata di norma non prima di 180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione
della risorsa stessa.
16. Gli indicativi assegnati vengono revocati
dallautorità nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della
cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione
provvisoria alla sperimentazione.
17. Gli indicativi assegnati possono essere revocati
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
18. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione di indicativi non utilizzati.
19. Gli indicativi passano quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa allautorità entro 12 mesi dalla
notifica dellatto di revoca.
20. Un indicativo diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata di 36 mesi.
21. Una prenotazione può essere fatta in anticipo rispetto
a una richiesta di assegnazione sulla base di previsioni da parte di un soggetto
autorizzato.
22. La richiesta di assegnazione non deve necessariamente
esser preceduta da una prenotazione.
23. A fronte di una richiesta di prenotazione da parte di
un soggetto autorizzato, lindicativo passa nello stato di prenotato, di norma, entro
60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di prenotazione.
24. La risorsa viene assegnata alloperatore che
lha prenotata qualora questi presenti domanda di assegnazione allautorità nei
termini massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.
Art. 3.
Carrier selection nella modalità easy access
1. La carrier selection è una prestazione che permette a
un utente di scegliere un operatore di lunga distanza nazionale o internazionale diverso
da quello predefinito, cioè diverso da quello scelto in via preventiva
dalloperatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete.
2. Si parla di easy access quando la selezione
delloperatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice 10XY(Z)
posto in testa al numero nazionale o internazionale.
3. La carrier selection è possibile per chiamate a lunga
distanza nazionali ed internazionali. Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale
è da intendersi una chiamata interdistrettuale verso indicativi geografici, per servizi
mobili e personali e per servizi satellitari. Lapplicazione della prestazione di
carrier selection verso indicativi per servizi mobili e personali e per servizi
satellitari sarà autorizzata dallAutorità al momento in cui verrà attuato quanto
previsto allArt.7 comma 9 del DPR 318 del 19 settembre 1997 e comunque non oltre il
1 gennaio 1999.
4. Operando in modalità easy access, lutente fa
precedere al numero del destinatario, che nel caso di chiamata nazionale è il numero
nazionale comprensivo della cifra "0" iniziale e nel caso internazionale il
numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di
accesso delloperatore prescelto (codice di carrier selection).
5. Il numero massimo di cifre selezionate dallutente
nel caso di carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è
di 22 cifre.
6. Lapplicazione della prestazione per chiamate
originate da reti mobili e satellitari è subordinata allevoluzione della normativa
tecnica internazionale e alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di
garantire leffettiva applicabilità della funzione.
7. Il riconoscimento dellutente da parte
delloperatore che offre la prestazione di carrier selection necessario ai fini della
tassazione del servizio avviene mediante il trasferimento dellidentificativo
dellutente chiamante (CLI - Calling Line Identification).
8. I codici di carrier selection hanno la struttura
descritta in Allegato F.
9. Nellambito della domanda per lottenimento di
una licenza individuale, il richiedente rappresenta le proprie esigenze per
lassegnazione di un codice di carrier selection.
10. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza
di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di
presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno
50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10
milioni di abitanti, hanno diritto ad un codice breve di accesso a quattro cifre del tipo
10XY, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al
rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
11. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a cinque
cifre del tipo 10XYZ, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente
vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
12. Lutilizzo provvisorio di un codice di carrier
selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare
contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può
essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo
stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di
rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli
contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante
il periodo necessario allottenimento della licenza individuale purché la domanda di
licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla
sperimentazione.
13. La richiesta di assegnazione di un codice di carrier
selection può essere presentata da soggetti aventi titolo.
14. I codici di carrier selection possono assumere uno dei
seguenti stati:
a. disponibile - risorsa disponibile per
una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
b. assegnato - risorsa assegnata in via
definitiva ad un operatore;
c. assegnato provvisorio - risorsa
assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. revocato - risorsa revocata ad un
operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;
e. riservato - risorsa non utilizzabile.
15. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione
cinque codici in ordine di preferenza.
16. Nel caso di assegnazione contestuale al rilascio di
licenza individuale o di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso
di richiesta successiva al rilascio della licenza individuale, lautorità assegna i
codici di carrier selection in base alla data di presentazione della richiesta ed in
ordine alle preferenze espresse.
17. In caso di conflitto per richieste contestuali dello
stesso tipo lautorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici
indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste
per lutilizzo provvisorio.
18. Lassegnazione del codice di carrier selection
contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata
nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.
19. Lassegnazione relativa ad una richiesta
successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
20. I codici assegnati vengono revocati dallautorità
nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o
in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
21. I codici assegnati possono essere revocati
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
22. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione di codici non utilizzati.
23. Il codice passa quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
24. Un codice diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 4.
Carrier selection nella modalità equal access
1. La prestazione di carrier selection nella modalità di
equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione. La preselezione è quella
modalità che permette agli utenti la selezione di un vettore di transito di lunga
distanza nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default)
diverso da quello scelto dalloperatore di accesso.
2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un
operatore di lunga distanza alternativo a quello predefinito mediante la selezione del
codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.
3. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di
fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza,
in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50
province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni
di abitanti, hanno diritto ad essere preselezionati e subordinatamente al rispetto degli
oneri indicati nella licenza stessa.
4. Lapplicazione della prestazione per chiamate
originate da reti mobili e satellitari è subordinata allevoluzione della normativa
tecnica internazionale e alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di
garantire leffettiva applicabilità della funzione.
Art. 5.
Codici per servizi di assistenza clienti (customer care)
1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente
ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza delloperatore
medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per
permettere leventuale accesso anche da reti di altri operatori.
2. I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la
struttura a 3, 4 e 6 cifre come definita in Allegato G
3. Nellambito della domanda per lottenimento di
una licenza individuale il richiedente rappresenta le proprie esigenze per
lassegnazione di un codice di assistenza clienti (customer care).
4. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di
fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza,
in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50
province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni
di abitanti, hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato
contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati
nella licenza stessa.
5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di
comunicazione mobile e personale hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un
codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.
6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di
fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un
totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che
viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto
degli oneri indicati nella licenza stessa.
7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di
fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene
rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli
oneri indicati nella licenza stessa.
8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei
cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al
rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
9. Lutilizzo provvisorio di un codice di assistenza
clienti (customer care), la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione
da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la
sperimentazione, viene rilasciato contestualmente alla autorizzazione provvisoria per la
sperimentazione di servizi di telecomunicazioni e delle relative reti. Lo stesso codice
viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei
requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella
succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo
necessario allottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza
individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla
sperimentazione.
10. I codici di assistenza clienti (customer care) possono
assumere uno dei seguenti stati:
a. disponibile - risorsa disponibile per
una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
b. assegnato - risorsa assegnata in via
definitiva ad un operatore;
c. assegnato provvisorio - risorsa
assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. revocato - risorsa revocata ad un
operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza
e. riservato - risorsa non utilizzabile
11. Il richiedente può indicare nella richiesta di
rilascio di assegnazione della licenza individuale o nellautorizzazione sperimentale
alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.
12. Lautorità assegna i codici di assistenza clienti
(customer care) in base alla data di presentazione della richiesta ed in ordine alle
preferenze espresse.
13. In caso di conflitto per richieste contestuali dello
stesso tipo lautorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici
indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle
preferenze espresse per lutilizzo provvisorio.
14. Lassegnazione del codice di assistenza clienti
(customer care) avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza e alla
autorizzazione sperimentale provvisoria e viene effettuata nel provvedimento di rilascio
della licenza o di autorizzazione.
15. I codici assegnati vengono revocati dallautorità
nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o
in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
16. I codici assegnati possono essere revocati
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
17. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione di codici non utilizzati.
18. Il codice passa quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
19. Un codice diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 6.
Codici per servizi di emergenza
1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e
consentono allutenza di accedere al servizio medesimo.
2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente
al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri
operatori che ne offrono laccesso.
3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono
descritti in Allegato H.
4. È compito dellautorità stabilire nuovi codici
per i servizi di emergenza e per modificare o eliminare gli esistenti.
Art. 7.
Numerazione per servizi di addebito al chiamato
1. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito
al chiamato viene descritta in Allegato I. I codici 167 e 162X identificano la categoria
specifica dei servizi di addebito al chiamato fino al 31 gennaio 1999; dal 1° febbraio
1999 viene introdotto il codice 800 per identificare i nuovi clienti di questa categoria
di servizi. Dal 1° dicembre 1999 il codice 800 sarà lunico codice per identificare
i servizi di addebito al chiamato.
2. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi
di addebito al chiamato può essere fatta in sede di domanda per lottenimento di una
licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. Lautorità assegna le numerazioni in base alla
data di presentazione della richiesta.
4. Lassegnazione è, di norma, effettuata entro 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
5. Le numerazioni assegnate vengono revocate
dallautorità nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della
cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.
6. Le numerazioni assegnate possono essere revocate
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
7. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione delle numerazioni non utilizzate.
8. Le numerazioni passano quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
9. La numerazione diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 8.
Numerazione per servizi di tariffa premio
1. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa
premio viene descritta in Allegato L. I codici 144 e 166 identificano la categoria
specifica dei servizi di tariffa premio.
2. I codici sono comuni per tutti gli operatori. Per questi
viene adottato lo stesso schema a scaglioni tariffari definiti dallautorità.
3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la
quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
4. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi
di tariffa premio può essere fatta in sede di domanda per lottenimento di una
licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
5. Lautorità assegna i numeri in base alla data di
presentazione della richiesta e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse.
6. Lassegnazione è di norma effettuata entro 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
7. I numeri assegnati vengono revocati dallautorità
nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o
in caso di revoca della licenza individuale.
8. I numeri assegnati possono essere revocati
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
9. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione dei numeri non utilizzati o in caso di violazione delle leggi
vigenti.
10. Il numero passa quindi a revocato e loperatore
rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto di
revoca.
11. Un numero diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 9.
Numerazione per i servizi di addebito ripartito
1. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito
ripartito viene descritta in Allegato M. I codici 147X identificano la categoria specifica
dei servizi di addebito ripartito.
2. La richiesta di codici 147X per la fornitura dei servizi
di addebito ripartito può essere fatta in sede di domanda per lottenimento di una
licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. Lautorità assegna i codici in base alla data di
presentazione della richiesta.
4. Lassegnazione è di norma effettuata entro 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
5. I codici assegnati vengono revocati dallautorità
nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o
in caso di revoca della licenza individuale.
6. I codici assegnati possono essere revocati
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
7. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione dei codici non utilizzati.
8. Il codice passa quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
9. Un codice diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 10.
Numerazione per i servizi interattivi in fonia
1. La struttura delle numerazioni per i servizi interattivi
in fonia viene descritta in Allegato N. I codici 163 e 164 identificano la categoria
specifica dei servizi interattivi in fonia.
2. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi
interattivi in fonia può essere fatta in sede di domanda per lottenimento di una
licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la
quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
4. Lautorità assegna i numeri in base alla data di
presentazione della richiesta e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse.
5. Lassegnazione è di norma effettuata entro 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
6. I numeri assegnati vengono revocati dallautorità
nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o
in caso di revoca della licenza individuale.
7. I numeri assegnati possono essere revocati
dallautorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
8. Lautorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione dei numeri non utilizzati.
9. Il numero passa quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
10. Un numero diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 11.
Identificativi dei punti di segnalazione
1. La rete di segnalazione e strutturata su due livelli
funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura
rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di
segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di
amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello
nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si tratteranno i piani di
amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International Signalling
Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).
2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione
internazionali e definita nella raccomandazione UIT - T Q.708, richiamata in Allegato O. I
gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network
Code) sono amministrati dallUIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono
amministrati dalla autorità. Autorità richiede allUIT i gruppi di codici
assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici
assegnati sono notificati allUIT.
3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono
codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I
gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati autorità.
4. Nellambito della domanda per lottenimento di
una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per
lassegnazione di codici.
5. Lutilizzo provvisorio del codice di un punto di
segnalazione può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la
sperimentazione di servizi di telecomunicazioni e delle relative reti. Lo stesso codice
viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei
requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella
succitata dichiarazione.
6. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il
periodo necessario allottenimento della licenza individuale purché la domanda di
licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla
sperimentazione.
7. La richiesta di assegnazione di codici può essere
presentata da soggetti aventi titolo.
8. I punti di segnalazione devono essere associati ad
apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.
9. I codici dei punti di segnalazione possono assumere uno
dei seguenti stati:
- disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di
assegnazione o di utilizzo provvisorio;
- assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un
operatore;
- assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio
sperimentale o per prove;
- revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa
disponibile dopo un periodo di latenza.
10. Nel caso di assegnazione contestuale al rilascio di
licenza individuale o di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso
di richiesta successiva al rilascio della licenza individuale, autorità assegna i codici
in base alla data di presentazione della richiesta.
11. Lassegnazione del codice contestuale alla licenza
e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di
rilascio della licenza o di autorizzazione.
12. Lassegnazione relativa ad una richiesta
successiva al rilascio della licenza individuale e di norma effettuata entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione;
13. I codici assegnati vengono revocati autorità nel caso
di comunicazione da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso
di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
14. I codici assegnati possono essere revocati autorità
nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria
alla sperimentazione.
15. Autorità può provvedere alla revoca
dellassegnazione di codici non utilizzati.
16. Il codice passa quindi nello stato di revocato e
loperatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 3 mesi dalla notifica
dellatto di revoca.
17. Un codice diventa disponibile per una successiva
assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa
da parte delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.
Art. 12.
Norme finali
1. Le numerazioni afferenti al piano di numerazione non
citate in questo decreto saranno oggetto di normazione futura.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 1998
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATI
top |