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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Decreto Ministeriale 27 febbraio 1998

Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni
(Pubblicato sul Supplemento Ordinario N. 50 alla G.U. n. 67 del 21 marzo 1998)

Il Ministro delle comunicazioni

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997, concernente "normativa tecnica della numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.175 del 29 luglio 1997;
Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.284 del 5 dicembre 1997;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 concernente il "recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.420 del 4 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n.385, concernente il "regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex";
Vista la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il "piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";
Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il "piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente "l’istituzione della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
Considerato che è necessario disporre di risorse di numerazione per accelerare il processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, secondo i provvedimenti di recepimento delle direttive CEE;

 DECRETA

Art. 1.
Numerazione per servizi geografici

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per "numerazione per servizi geografici", la numerazione del piano di numerazione nazionale che nella successione delle cifre contiene informazioni geografiche usate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete dell’abbonato cui tale numerazione è stata assegnata.

2. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l’assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel DM "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997.

3. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografiche è la raccomandazione UIT-T E.164. In Allegato A viene richiamata la raccomandazione UIT-T E.164.

4. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in 232 distretti e 696 aree locali. In Allegato B si riportano la struttura delle numerazioni e le relative evoluzioni.

5. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnati agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. In Allegato A del DM "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

8. In Allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

9. Nell’ambito della domanda per l’ottenimento di una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per l’assegnazione di blocchi di numerazione geografica in relazione al volume di utenza che intende servire.

10 L’assegnazione provvisoria di blocchi può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Gli stessi blocchi vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi blocchi rimangono assegnati anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

11. La richiesta di assegnazione di blocchi di numerazione geografica può essere presentata da soggetti aventi titolo.

12. Il richiedente in sede di domanda deve fornire le seguenti informazioni:

a. riferimento alla licenza individuale oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; nel caso di richieste contestuali alla richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione questa informazione non è richiesta;

b. numero di blocchi richiesti per area locale;

c. data di attivazione.

13. Il richiedente in sede di domanda può altresì fornire le seguenti informazioni:

a. relazioni di contiguità con blocchi precedentemente assegnati all’operatore nella stessa area.

 14. I blocchi di numerazione geografica possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato C:

a. disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;

b. assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore; 

c. assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;

d. prenotato - risorsa prenotata per successiva assegnazione

e. revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo detto di latenza

f. riservato - risorsa non utilizzabile

15. A fronte di una richiesta di assegnazione contestuale alla richiesta di rilascio di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione, l’assegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

16. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l’assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

17. L’assegnazione da parte dell’autorità è effettuata di norma non prima di 180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione della risorsa stessa.

18. L’assegnatario può modificare la destinazione di un blocco di numerazione previa autorizzazione da parte dell’autorità. La richiesta di cambio destinazione deve essere corredata di adeguata motivazione e segue le modalità previste per la richiesta di assegnazione.

19. I blocchi assegnati vengono revocati dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

20. I blocchi assegnati possono essere revocati dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

21. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione di blocchi non utilizzati.

22. Il blocco passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

23. Un blocco diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.

24. Una prenotazione può essere fatta in anticipo rispetto a una richiesta di assegnazione sulla base di previsioni da parte di un soggetto autorizzato.

25. La richiesta di assegnazione non deve necessariamente esser preceduta da una prenotazione.

26. A fronte di una richiesta di prenotazione da parte di un soggetto autorizzato, il blocco passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di prenotazione.

27. La risorsa viene assegnata all’operatore che l’ha prenotata qualora questi presenti domanda di assegnazione all’autorità nei termini massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.

Art. 2.
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali e per servizi satellitari

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono per "servizio di comunicazione mobile e personale", un servizio, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali.

2. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

3. Le numerazioni per i servizi satellitari offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a cinque cifre con evoluzione verso indicativi a quattro cifre.

4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

5. Per chiamate entranti in Italia dall’estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.

6. In Allegato D e E del presente decreto sono riportati gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali e per servizi satellitari riservati per utilizzi futuri.

7. Nell’ambito della domanda per l’ottenimento di una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per l’assegnazione di indicativi in relazione al volume di utenza che intende servire.

8. L’assegnazione provvisoria di indicativi può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. Gli stessi indicativi vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi indicativi rimangono assegnati anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

9. La richiesta di assegnazione di indicativi può essere presentata da soggetti aventi titolo.

10. Il richiedente in sede di domanda deve fornire le seguenti informazioni:

a. riferimento alla licenza individuale oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; nel caso di richieste contestuali alla richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione questa informazione non è richiesta;

b. indicativi richiesti ed eventuali relazioni di contiguità con indicativi precedentemente assegnati;

c. data di attivazione.

11.Gli indicativi possono assumere uno dei seguenti stati:

a. disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;

b. assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c. assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;

d. prenotato - risorsa prenotata per successiva assegnazione

e. revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza

f. riservato - risorsa non utilizzabile

12. A fronte di una richiesta di assegnazione contestuale alla richiesta di rilascio di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione, l’assegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

13. In caso di applicazione di una procedura di licitazione per l’assegnazione delle licenze individuali gli indicativi sono quelli descritti in Allegato D.

14. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l’assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

15. L’assegnazione da parte dell’autorità è effettuata di norma non prima di 180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione della risorsa stessa.

16. Gli indicativi assegnati vengono revocati dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

17. Gli indicativi assegnati possono essere revocati dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

18. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione di indicativi non utilizzati.

19. Gli indicativi passano quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa all’autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

20. Un indicativo diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata di 36 mesi.

21. Una prenotazione può essere fatta in anticipo rispetto a una richiesta di assegnazione sulla base di previsioni da parte di un soggetto autorizzato.

22. La richiesta di assegnazione non deve necessariamente esser preceduta da una prenotazione.

23. A fronte di una richiesta di prenotazione da parte di un soggetto autorizzato, l’indicativo passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di prenotazione.

24. La risorsa viene assegnata all’operatore che l’ha prenotata qualora questi presenti domanda di assegnazione all’autorità nei termini massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.

Art. 3.
Carrier selection nella modalità easy access

1. La carrier selection è una prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore di lunga distanza nazionale o internazionale diverso da quello predefinito, cioè diverso da quello scelto in via preventiva dall’operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete.

2. Si parla di easy access quando la selezione dell’operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale o internazionale.

3. La carrier selection è possibile per chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali. Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale è da intendersi una chiamata interdistrettuale verso indicativi geografici, per servizi mobili e personali e per servizi satellitari. L’applicazione della prestazione di carrier selection verso indicativi per servizi mobili e personali e per servizi satellitari sarà autorizzata dall’Autorità al momento in cui verrà attuato quanto previsto all’Art.7 comma 9 del DPR 318 del 19 settembre 1997 e comunque non oltre il 1 gennaio 1999.

4. Operando in modalità easy access, l’utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso di chiamata nazionale è il numero nazionale comprensivo della cifra "0" iniziale e nel caso internazionale il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell’operatore prescelto (codice di carrier selection).

5. Il numero massimo di cifre selezionate dall’utente nel caso di carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.

6. L’applicazione della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari è subordinata all’evoluzione della normativa tecnica internazionale e alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di garantire l’effettiva applicabilità della funzione.

7. Il riconoscimento dell’utente da parte dell’operatore che offre la prestazione di carrier selection necessario ai fini della tassazione del servizio avviene mediante il trasferimento dell’identificativo dell’utente chiamante (CLI - Calling Line Identification).

8. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta in Allegato F.

9. Nell’ambito della domanda per l’ottenimento di una licenza individuale, il richiedente rappresenta le proprie esigenze per l’assegnazione di un codice di carrier selection.

10. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad un codice breve di accesso a quattro cifre del tipo 10XY, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

11. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a cinque cifre del tipo 10XYZ, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

12. L’utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

13. La richiesta di assegnazione di un codice di carrier selection può essere presentata da soggetti aventi titolo.

14. I codici di carrier selection possono assumere uno dei seguenti stati:

a. disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;

b. assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c. assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;

d. revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e. riservato - risorsa non utilizzabile.

15. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.

16. Nel caso di assegnazione contestuale al rilascio di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso di richiesta successiva al rilascio della licenza individuale, l’autorità assegna i codici di carrier selection in base alla data di presentazione della richiesta ed in ordine alle preferenze espresse.

17. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l’autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l’utilizzo provvisorio.

18. L’assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

19. L’assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.

20. I codici assegnati vengono revocati dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

21. I codici assegnati possono essere revocati dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

22. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione di codici non utilizzati.

23. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

24. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 4.
Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un vettore di transito di lunga distanza nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da quello scelto dall’operatore di accesso.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore di lunga distanza alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad essere preselezionati e subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

4. L’applicazione della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari è subordinata all’evoluzione della normativa tecnica internazionale e alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di garantire l’effettiva applicabilità della funzione.

Art. 5.
Codici per servizi di assistenza clienti (customer care)

1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell’operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l’eventuale accesso anche da reti di altri operatori.

2. I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura a 3, 4 e 6 cifre come definita in Allegato G

3. Nell’ambito della domanda per l’ottenimento di una licenza individuale il richiedente rappresenta le proprie esigenze per l’assegnazione di un codice di assistenza clienti (customer care).

4. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazione mobile e personale hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.

6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

9. L’utilizzo provvisorio di un codice di assistenza clienti (customer care), la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, viene rilasciato contestualmente alla autorizzazione provvisoria per la sperimentazione di servizi di telecomunicazioni e delle relative reti. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

10. I codici di assistenza clienti (customer care) possono assumere uno dei seguenti stati:

a. disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;

b. assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c. assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;

d. revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza

e. riservato - risorsa non utilizzabile

11. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell’autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.

12. L’autorità assegna i codici di assistenza clienti (customer care) in base alla data di presentazione della richiesta ed in ordine alle preferenze espresse.

13. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l’autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l’utilizzo provvisorio.

14. L’assegnazione del codice di assistenza clienti (customer care) avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria e viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

15. I codici assegnati vengono revocati dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

16. I codici assegnati possono essere revocati dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

17. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione di codici non utilizzati.

18. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

19. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 6.
Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all’utenza di accedere al servizio medesimo.

2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l’accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti in Allegato H.

4. È compito dell’autorità stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e per modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 7.
Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito al chiamato viene descritta in Allegato I. I codici 167 e 162X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato fino al 31 gennaio 1999; dal 1° febbraio 1999 viene introdotto il codice 800 per identificare i nuovi clienti di questa categoria di servizi. Dal 1° dicembre 1999 il codice 800 sarà l’unico codice per identificare i servizi di addebito al chiamato.

2. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi di addebito al chiamato può essere fatta in sede di domanda per l’ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.

3. L’autorità assegna le numerazioni in base alla data di presentazione della richiesta.

4. L’assegnazione è, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.

5. Le numerazioni assegnate vengono revocate dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.

6. Le numerazioni assegnate possono essere revocate dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.

7. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione delle numerazioni non utilizzate.

8. Le numerazioni passano quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

9. La numerazione diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 8.
Numerazione per servizi di tariffa premio

1. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio viene descritta in Allegato L. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.

2. I codici sono comuni per tutti gli operatori. Per questi viene adottato lo stesso schema a scaglioni tariffari definiti dall’autorità.

3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

4. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi di tariffa premio può essere fatta in sede di domanda per l’ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.

5. L’autorità assegna i numeri in base alla data di presentazione della richiesta e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse.

6. L’assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.

7. I numeri assegnati vengono revocati dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.

8. I numeri assegnati possono essere revocati dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.

9. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione dei numeri non utilizzati o in caso di violazione delle leggi vigenti.

10. Il numero passa quindi a revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

11. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

 

Art. 9.
Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito viene descritta in Allegato M. I codici 147X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La richiesta di codici 147X per la fornitura dei servizi di addebito ripartito può essere fatta in sede di domanda per l’ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.

3. L’autorità assegna i codici in base alla data di presentazione della richiesta.  

4. L’assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.

5. I codici assegnati vengono revocati dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.

6. I codici assegnati possono essere revocati dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.

7. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione dei codici non utilizzati.

8. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

9. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

 

Art. 10.
Numerazione per i servizi interattivi in fonia

1. La struttura delle numerazioni per i servizi interattivi in fonia viene descritta in Allegato N. I codici 163 e 164 identificano la categoria specifica dei servizi interattivi in fonia.

2. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi interattivi in fonia può essere fatta in sede di domanda per l’ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.

3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

4. L’autorità assegna i numeri in base alla data di presentazione della richiesta e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse.

5. L’assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.

6. I numeri assegnati vengono revocati dall’autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.

7. I numeri assegnati possono essere revocati dall’autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.

8. L’autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione dei numeri non utilizzati.

9. Il numero passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

10. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 11.
Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione e strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si tratteranno i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali e definita nella raccomandazione UIT - T Q.708, richiamata in Allegato O. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network Code) sono amministrati dall’UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla autorità. Autorità richiede all’UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all’UIT.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati autorità.

4. Nell’ambito della domanda per l’ottenimento di una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per l’assegnazione di codici.

5. L’utilizzo provvisorio del codice di un punto di segnalazione può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione di servizi di telecomunicazioni e delle relative reti. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione.

6. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

7. La richiesta di assegnazione di codici può essere presentata da soggetti aventi titolo.

8. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

9. I codici dei punti di segnalazione possono assumere uno dei seguenti stati:

  1. disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
  2. assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
  3. assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
  4. revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza.

10. Nel caso di assegnazione contestuale al rilascio di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso di richiesta successiva al rilascio della licenza individuale, autorità assegna i codici in base alla data di presentazione della richiesta.

11. L’assegnazione del codice contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

12. L’assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale e di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione;

13. I codici assegnati vengono revocati autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

14. I codici assegnati possono essere revocati autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

15. Autorità può provvedere alla revoca dell’assegnazione di codici non utilizzati.

16. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 3 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.

17. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.

Art. 12.
Norme finali

1. Le numerazioni afferenti al piano di numerazione non citate in questo decreto saranno oggetto di normazione futura.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATI


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