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Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.191
Attuazione della Direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi.

Rettifica

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1985;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi;

Visto l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, l'articolo 2, comma 6, lettera d) e l'articolo 3, comma 5, lettera b), e comma 13;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 31 recante delega al Governo a recepire la predetta direttiva 95/47/CE;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della sanità, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "sintonizzatore decodificatore": apparecchiatura, denominata "set top box", integrata o meno nel televisore, per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri;

b) "accesso condizionato": misura o sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelliggibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;

c) "sistema di trasmissione": sistema destinato alla trasmissione dei programmi televisivi che comprende la formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica della sorgente dei segnali video, multiplazione di segnali) e l'adattamento ai mezzi di trasmissione (codifica di canale, modulazione e, se del caso, dispersione dell'energia);

d) "DVB": acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);

e) "D2-MAC": acronimo indicante la versione D2 della norma tecnica europea MAC (multiplexing analogue component) di cui allo standard ETSI ETS 300250;

f) "servizio televisivo": la diffusione di programmi televisivi, effettuata via cavo, via satellite o con sistemi radio terrestri destinati alla generalità del pubblico;

g) "servizio televisivo in formato panoramico": servizio televisivo effettuato mediante produzione e montaggio di programmi da diffondere al pubblico su uno schermo a formato panoramico 16:9, che costituisce il formato panoramico di riferimento;

h) "immissione nel mercato": la prima messa a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto per la sua distribuzione o impiego sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica ai servizi televisivi che utilizzano sistemi di trasmissione numerici, inclusi quelli in formato panoramico, nonché alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi.

Art. 3.
Promozione di sintonizzatori-decodificatori
standard collegabili a più reti

1. I sintonizzatori - decodificatori per la ricezione di segnali televisivi numerici consentono la ricomposizione dei segnali stessi secondo l'algoritmo comune europeo nonché la riproduzione dei segnali trasmessi in chiaro. Fino alla determinazione degli standard dei sintonizzatori - decodificatori da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, si applica il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307.

2. La rispondenza dei sintonizzatori decodificatori al presente decreto è attestata mediante dichiarazione di conformità al decreto medesimo rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nell'Unione europea oppure mediante certificazione di esame del tipo rilasciata da un organismo riconosciuto, riportate nel manuale d'uso.

3. La documentazione di cui al comma 2 è tenuta a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare del sintonizzatore decodificatore dal fabbricante o dal suo rappresentante se stabiliti nell'Unione europea o, in caso contrario, dal responsabile dell'immissione nel mercato.

4. Agli stessi fini di cui al comma 1, i televisori provvisti di sintonizzatore decodificatore integrato sono equipaggiati almeno con la presa di interfaccia conforme alla norma europea EN 50221.

 Art. 4.
Promozione di televisori provvisti di interfacce
per sintonizzatori-decodificatori


1. Ai fini della immissione nel mercato e della distribuzione in qualsiasi forma, i televisori aventi schermo visivo con diagonale dell'immagine superiore a 42 cm sono dotati di almeno una presa di interfaccia aperta, normalizzata ad opera di un ente di standardizzazione europeo riconosciuto, che consente la semplice connessione di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e di ricevitori numerici.

Art. 5.
Promozione dello standard DVB

1. I servizi televisivi completamente numerici impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB.

2. Le reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi debbono essere in grado di distribuire i servizi televisivi numerici di cui al comma 1, inclusi quelli in formato panoramico.

3. Il trasferimento di servizi televisivi in formato D2-MAC su reti pubbliche di telecomunicazioni per la distribuzione di servizi televisivi è consentito purché già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Le reti televisive via cavo diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.

Art. 6.
Promozione della sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri

1. è consentita la sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri secondo le norme tecniche DVB da parte dei concessionari e degli altri soggetti all'uopo autorizzati utilizzando le frequenze assegnate dal Ministero delle comunicazioni.

2. Per la sperimentazione sono impiegate tecniche che ottimizzano l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e consentono l'irradiazione di segnali con potenze contenute, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli ambientali e di salvaguardia della salute umana.

Art. 7.
Accesso condizionato a servizi televisivi numerici a pagamento

1. I fornitori di servizi ad accesso condizionato utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali in transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte di distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo.

2. Indipendentemente dai mezzi di trasmissione utilizzati e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i fornitori di servizi ad accesso condizionato che espletano anche le attività di produzione di servizi televisivi numerici o di gestione di chiavi di accesso per sistemi ad accesso condizionato o di commercializzazione o distribuzione di servizi televisivi numerici offrono tali servizi alle emittenti che ne facciano richiesta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ed in conformità alla vigente legislazione in materia di concorrenza. Essi tengono una contabilità separata per la loro attività di prestazione di servizi ad accesso condizionato.

Art. 8.
Mezzi di tutela e controversie

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto od in caso di controversie è ammesso reclamo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che decide entro novanta giorni.

2. Avverso la decisione dell'Autorità è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 9.
Sorveglianza e controllo

1. Gli organi di polizia o il personale autorizzato degli organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono ai controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono volti ad accertare anche la presenza della marcatura prescritta dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e dell'etichetta di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.
3. I controlli sono svolti:

  1. mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i dettaglianti e, in caso di interferenze, presso gli utilizzatori;
  2. mediante ispezioni presso i fornitori ed i distributori di servizi nonché presso le emittenti.

4. Espletati i controlli, i soggetti di cui al comma 1 possono disporre ulteriori verifiche. A tale fine viene verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. In sede di verifiche tecniche si ammettono, per le misure in decibel (dB), limiti più favorevoli di 2 dB. Di norma le verifiche sono eseguite su un unico esemplare dell'apparecchiatura; in caso negativo, a richiesta dell'interessato ed a sue cure e spese, le prove sono eseguite presso lo stesso Istituto su altri due o più esemplari fino ad un massimo di dodici: si applica, in tal caso, il metodo statistico di cui all'allegato A, punto 7, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.

5. I risultati dei controlli e delle prove sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo delle apparecchiature.

6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non vengano rilevate irregolarità, le apparecchiature sono restituite ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 5.

Art. 10.
Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature non conformi agli articoli 3 e 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature che comportano mancata conformità agli articoli predetti. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecentomilioni.

2. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni degli articoli 3 e 4 ovvero viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

3. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature che sono immesse nel mercato e che risultano:

a) non conformi alle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, e dell'articolo 4;
b) prive della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione ovvero al ritiro dal mercato delle medesime.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni chiunque:

a) fornisce servizi televisivi completamente numerici che non impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB;
b) installa o fornisce reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi non in grado di distribuire i servizi televisivi numerici conformi alle norme tecniche DVB, inclusi quelli in formato panoramico;
c) installa o fornisce reti televisive via cavo che non diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.

6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero delle comunicazioni o l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo da dieci giorni fino a un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione e diffida, si procede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

  • L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
  • L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
  • Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo1973, n. 156, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, detto "codice postale e delle telecomunicazioni".
  • Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985 ha dettato disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.
  • La legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'art. 14 detta disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi.
  • La direttiva 95/47/CE prevede l'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.
  • Il testo dell'art. 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

"24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distruzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura".

  • Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, dell'art. 2, comma 6, lettera d), dell'art. 3, comma 5, lettera b), e comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

"6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

14) (omissis);

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".

"6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le ragioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) -b) (omissis);

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione".

"5. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) (omissis);

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'art.2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionario autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti".

"13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici".

  • Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, adotta il regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore - decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato "set top box".

Nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997 è stata pubblicata errata corrige al sopracitato decreto n. 307 del 1997.

  • Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni".
  • Il testo dell'art. 31 della legge 24 aprile 1998, n.128, è il seguente:

"Art. 31 (Emissione di segnali televisivi). - 1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione".

  • Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è il seguente:

"2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate".

Note all'art. 3:

  • Il comma 6, lettera a), n. 4), all'art. 1 della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, così recita:

"6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1)-3) (Omissis);

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio".

  • Il comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, così recita:
  • "2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1 gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate".

  • Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, reca:

"Regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato: ''set top box.''".

Nota all'art. 7:

  • Per il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 15/1999, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 9:

  • Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e della direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993". Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985, si veda nelle note alle premesse.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1999

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

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