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Direttiva
90/387/CEE Istituzione
del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 100 A, vista la proposta della Commissione (1) in cooperazione con il Parlamento europeo (2); visto il parere del Comitato economico e sociale (3); considerando che l'art. 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi, secondo le disposizioni del trattato; considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni, in data 30 giugno 1987, ed una comunicazione sull'applicazione di detto Libro verde fino al 1992, in data 9 febbraio 1988; considerando che il Consiglio ha adottato, in data 30 giugno 1988, una risoluzione concernente lo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (4); considerando che, la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi delle telecomunicazioni sarà favorita dalla rapida introduzione di principi e condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta; considerando che, data la divergenza delle situazioni e l'esistenza negli Stati membri di vincoli tecnici ed amministrativi, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto per fasi; considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta devono essere coerenti con determinati principi e non devono limitare l'accesso alle reti e ai servizi, fatta eccezione per motivi di interesse pubblico; considerando che la definizione e l'applicazione di tali principi e requisiti essenziali deve tenere interamente conto del fatto che qualsiasi limitazione al diritto di fornire servizi negli e fra gli Stati membri deve essere giustificata obiettivamente, deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve essere eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito; considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta non devono consentire limitazioni supplementari all'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni eccettuate le limitazioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario; considerando che i principi tariffari devono essere chiaramente definiti per garantire condizioni eque e trasparenti per tutti gli utenti; considerando che la presente direttiva deve essere letta, nel suo insieme, alla luce dell'allegato 3 che fissa un programma di lavoro per i primi tre anni; considerando che la definizione di condizioni armonizzate per la fornitura della rete aperta deve basarsi su un processo progressivo e dovrebbe essere preparata con l'assistenza di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri in contatto con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti ed i fornitori di servizi; che questo processo deve inoltre costituire un processo aperto a tutte le parti interessate e che deve essere lasciato tempo sufficiente per i commenti pubblici; considerando che la definizione comunitaria di interfacce tecniche e di condizioni di accesso armonizzate deve avvenire in base a specifiche tecniche comuni fondate su norme e specifiche internazionali; considerando che l'attività futura in tale settore deve tenere pienamente conto, tra l'altro, del quadro risultante dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (6), della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (7), e dalla decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (8); considerando che l'adozione formale, il 12 febbraio 1988, dello statuto dell'Istituto per le norme europee di telecomunicazioni (European Telecommunications Standard Institute - ETSI) e dei relativi regolamenti interni, ha creato un nuovo meccanismo per produrre norme europee per le telecomunicazioni; considerando che nella sua risoluzione del 27 aprile 1989 concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (9) il Consiglio ha assicurato il proprio sostegno all'attività dell'ETSI ed ha invitato la Commissione a contribuire allo sviluppo coerente di detto Istituto e a dargli il suo sostegno; considerando che in ambito comunitario la definizione e la realizzazione di punti terminali di rete armonizzati per l'interfaccia fisica fra l'infrastruttura di rete e le apparecchiature degli utenti e dei fornitori di servizi costituirà un elemento fondamentale del concetto globale di fornitura della rete aperta; considerando che la direttiva 88/301 CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (10) prescrive agli Stati membri di garantire a tutti gli utenti che ne fanno richiesta l'accesso ai punti terminali della rete pubblica entro tempi ragionevoli; considerando che uno degli obiettivi principali della realizzazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni deve essere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi paneuropei; considerando inoltre che nella sua succitata risoluzione del 30 giugno 1988 il Consiglio ha considerato l'esame degli aspetti esterni nelle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni come obiettivo strategico fondamentale; considerando che la Comunità attribuisce la massima importanza alla continua crescita dei servizi transfrontalieri di telecomunicazioni, al contributo che possono apportare alla crescita del mercato comune i servizi di telecomunicazioni forniti da società o persone fisiche aventi sede in uno Stato membro ed infine ad un'accresciuta attività dei fornitori comunitari di servizi sui mercati dei paesi terzi; che quindi sarà necessario garantire, man mano che verranno elaborate direttive specifiche, che si tenga conto degli obiettivi in questione nell'intento di arrivare ad una situazione in cui la progressiva realizzazione del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni sarà, se del caso, accompagnata da reciproche aperture di mercato in altri paesi; considerando che questo risultato dovrà essere conseguito di preferenza nel quadro di negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, restando inteso che anche discussioni bilaterali fra la Comunità e i paesi terzi potranno contribuire a questo processo; considerando che la presente direttiva non si occupa dei problemi relativi ai mezzi di comunicazione di massa, vale a dire dei problemi connessi alla trasmissione e distribuzione di programmi televisivi mediante tecniche di telecomunicazioni, in particolare delle reti di televisione via cavo, che richiedono un esame particolare; considerando che parimenti la presente direttiva non si occupa delle comunicazioni via satellite per le quali, in conformità della succitata risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988, si dovrebbe elaborare una posizione comune; considerando che nel corso del 1992 il Consiglio in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio e in conformità dell'art. 100 B del trattato procederà all'esame delle eventuali condizioni di accesso ai servizi di telecomunicazioni che non sono state oggetto di armonizzazione, dei loro effetti sul funzionamento del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni e dell'eventuale opportunità di un'ulteriore apertura di tale mercato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, laddove applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni. 2. Le condizioni di cui al par. 1 sono intese ad agevolare la fornitura di servizi tramite l'utilizzazione di reti e/o servizi pubblici di telecomunicazioni negli e tra gli Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società o persona fisica cui sono destinati i servizi in questione. Ai fini della presente direttiva,
si intende per: 1. Le condizioni di fornitura
della rete aperta devono soddisfare i seguenti principi
fondamentali: 2. Le condizioni di fornitura
della rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti ai
servizi pubblici di telecomunicazione eccetto per ragioni basate
sui seguenti requisiti fondamentali, nel contesto del diritto
comunitario: 3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna registrazione supplementare che limiti l'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario. 4. Il Consiglio, deliberando in conformità dell'art. 100 A del trattato, può modificare, se necessario, gli elementi di cui ai par. 1 e 2. 5. Restando impregiudicate le direttive specifiche di cui all'art. 6, e nella misura in cui l'applicazione dei requisiti fondamentali a norma del par. 2 del presente articolo può condurre uno Stato membro a limitare l'accesso a una delle sue reti o a uno dei suoi servizi pubblici di telecomunicazioni, le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali, segnatamente per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, sono determinate, laddove opportuno, dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'art. 10. 1. Le condizioni di fornitura della rete aperta sono definite per fasi successive, in conformità con la procedura esposta qui in apresso. 2. Le condizioni di fornitura
della rete aperta riguardano i settori specifici prescelti
conformemente all'elenco dell'allegato 1. 3. Nell'ambito dell'elenco di cui al par. 2, la Commissione redige ogni anno, previa consultazione del comitato di cui all'art. 9, un programma di lavoro. 4. Per il programma di lavoro di
cui al par. 3, la Commissione: 5. Il programma di lavoro per gli anni 1990, 1991 e 1992 sarà determinato in modo da applicare gli orientamenti che figurano all'all 3. 1. Un richiamo alle norme europee redatte in quanto base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi per la fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 4, par. 4, lett. c), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, come richiamo a norme adeguate alla fornitura della rete aperta. 2. Le norme di cui al par. 1
comportano la presunzione che 3. Se l'applicazione delle norme europee ai sensi del par. 2 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri in uno o più Stati membri, il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio in applicazione della procedura prevista dall'art. 10 nella misura strettamente necessaria a garantire detta interoperabilità e ad ampliare la libera scelta dell'utente. La procedura prevista nel presente paragrafo non può in nessun caso arrecare pregiudizio all'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato. 4. Se uno Stato membro, o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui al par.1 non corrispondano all'obiettivo di un accesso aperto ed efficace, e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui all'art. 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone il problema al comitato di cui all'art. 9, indicandone i motivi. Il comitato emette senza indugio un parere. 5. In base al parere del comitato e dopo consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di sopprimere i richiami alle norme in questione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Dopo la conclusione delle procedure previste negli artt. 4 e 5 e deliberando conformemente all'art. 100 A del trattato, il Consiglio adotta direttive specifiche per la creazione di condizioni di fornitura della rete aperta, compreso lo scadenzario della loro attuazione. Il Consiglio deliberando in conformità dell'art. 100 A del trattato e tenendo conto dell'art. 8 C del trattato, adotta, ove richiesto, le misure relative all'armonizzazione delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione, per la fornitura di servizi attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni al fine di stabilire le condizioni alle quali verrà effettuato il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni e/o autorizzazioni. Nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una relazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, esamina lo stato di avanzamento dell'armonizzazione le eventuali restrizioni sussistenti per l'accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, i loro effetti sul funzionamento del mercato interno delle telecomunicazioni e le misure che potrebbero essere adottate per eliminare tali restrizioni, in conformità del diritto comunitario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e in conformità della procedura stabilita dall'art. 100 B del trattato. 1. La Commissione è assistita da
un comitato consultivo, composto di rappresentanti degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della
Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può
fissare in relazione all'urgenza del problema, formula il suo
parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. 1. In deroga all'art. 9, per le questioni contemplate dall'art. 3, par. 5 e all'art. 5, par. 3, si applica la seguente procedura. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sud progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'art. 148, par. 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato. 4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una Proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte. 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 1. gennaio 1991. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) G.U.C.E. n. C 39 del 16
febbraio 1989, p. 8. ALLEGATO I SETTORI SPECIFICI PER I QUALI POSSONO ESSERE ELABORATE CONDIZIONI PARTICOLAREGGIATI PER LA FORNITURA DELLA RETE APERTA IN CONFORMITA' DELL'ART. 4 I settori verranno prescelti dal
seguente elenco, secondo le procedure di cui all'art. 4: ALLEGATO 2 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE CONCERNENTI LE CONDIZIONI FORNITURA DELLA RETE APERTA IN CONFORMITA DELL'ART. 4, PAR. 4, LETT. D) Le proposte concernenti le
condizioni di fornitura della rete aperta di cui all'art. 2,
punto 10,dovrebbero essere definite in conformità al seguente
quadro di riferimento: ALLEGATO 3 ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA QUADRO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992 In una prima fase, e lasciando
affatto impregiudicate le procedure previste dall'art. 4 par. 2
e 3, le attività future per gli anni 1990, 1991 e 1992 relative
agli artt. 4, 5 e 6 dovranno attuare le seguenti priorità: |
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