Ministero delle Comunicazioni - Normativa

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 92/31/CEE del 28 aprile 1992

che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 89/336/CEE (4)

prevede un'armonizzazione totale in materia di compatibilità elettromagnetica; considerando che per garantire un'applicazione uniforme di detta direttiva importante disporre di norme armonizzate e che tali norme non saranno disponibili alla data di applicazione della direttiva;

considerando che la direttiva non ha previsto un periodo transitorio idoneo durante cui sia autorizzata l'immissione sul mercato degli apparecchi fabbricati in base alle normative nazionali ancora vigenti prima della data di applicazione della direttiva precitata;

considerando che i fabbricanti devono disporre del tempo necessario per permettere l'immissione sul mercato degli apparecchi in stock;

considerando che occorre modificare in conseguenza la direttiva 89/336/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/336/CEE modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 10, soppresso il paragrafo 3;

2) all'articolo 12, paragrafo 1 aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 30 giugno 1992."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano queste disposizioni entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992. 

Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA

 

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