Direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro
conformità
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 07/04/1999 Pag. 0010
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato(3),
visto il
progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre 1998,
(1) considerando che il settore delle apparecchiature radio e delle apparecchiature
terminali di telecomunicazione costituisce una componente fondamentale del mercato delle
telecomunicazioni, il quale è, a sua volta, un elemento chiave dell'economia comunitaria;
che le direttive applicabili al settore delle apparecchiature terminali di
telecomunicazione non sono più in grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore
a seguito dell'avvento di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della
legislazione in materia di reti;
(2) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui
all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della creazione di un mercato unico, aperto e
concorrenziale delle apparecchiature di telecomunicazione non può essere realizzato in
modo sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere meglio conseguito dalla
Comunità; che le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto
necessario per il raggiungimento di tale obiettivo;
(3) considerando che gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 del trattato per
escludere dalla presente direttiva alcune categorie di apparecchiature;
(4) considerando che la direttiva 98/13/CE(4) ha consolidato le disposizioni relative alle
apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni
terrestri di comunicazione via satellite, incluse le misure per il reciproco
riconoscimento della loro conformità;
(5) considerando che detta direttiva non contempla una sostanziale fascia del mercato
delle apparecchiature radio;
(6) considerando che i beni di duplice uso sono soggetti al regime comunitario di
controllo delle esportazioni istituito dal regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio(5);
(7) considerando che il vasto ambito di applicazione della presente direttiva richiede
nuove definizioni delle espressioni "apparecchiature radio" e
"apparecchiature terminali di telecomunicazione"; che un quadro normativo idoneo
a promuovere il mercato unico delle apparecchiature radio e delle apparecchiature
terminali di telecomunicazione dovrebbe consentire uno sviluppo degli investimenti, della
fabbricazione e della vendita al passo con l'evoluzione tecnologica e del mercato;
(8) considerando che, data la crescente importanza delle apparecchiature terminali di
telecomunicazione e delle reti che fanno uso di trasmissione via radio, oltre che delle
apparecchiature collegate attraverso collegamenti cablati, qualsiasi regolamento relativo
alla produzione, al commercio e all'uso delle apparecchiature radio e delle
apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe coprire entrambe le classi di tali
apparecchiature;
(9) considerando che la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente
concorrenziale(6), prevede che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la
pubblicazione dettagliata delle specifiche relative alle interfacce tecniche di accesso
alla rete, al fine di garantire un mercato concorrenziale della fornitura di
apparecchiature terminali;
(10) considerando che gli obiettivi della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19
febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione(7), sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;
(11) considerando che i requisiti in materia di protezione relativi alla compatibilità
elettromagnetica, prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica(8), sono sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione;
(12) considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera
circolazione delle merci all'interno della Comunità derivanti da divergenze delle
legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti possono
giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti a livello nazionale siano necessari e
proporzionati; che, pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle
disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature
radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione;
(13) considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature
radio o apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero dipendere dalla natura e
dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con
discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la risposta alle esigenze di
una libera economia di mercato;
(14) considerando che si dovrebbe vigilare attentamente a che le apparecchiature radio e
le apparecchiature terminali di telecomunicazione non costituiscano un inutile rischio per
la salute;
(15) considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e
l'occupazione delle persone disabili, che rappresentano una quota rilevante e crescente
della popolazione in Europa; che, pertanto, le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione dovrebbero essere concepite, se del caso, in modo che i
disabili possano utilizzarle con un adattamento nullo o minimo;
(16) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione possono offrire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza;
(17) considerando che potrebbe essere necessario introdurre nelle apparecchiature radio e
nelle apparecchiature terminali di telecomunicazione alcune funzioni per impedire che
siano violati i dati personali e la vita privata dell'utente e dell'abbonato e/o per
evitare le frodi;
(18) considerando che in alcuni casi potrebbero essere necessari un'interazione via rete
con altri apparati ai sensi della presente direttiva e collegamenti con interfacce del
tipo appropriato in tutta la Comunità;
(19) considerando che, di conseguenza, dovrebbe essere possibile individuare ed aggiungere
i requisiti specifici essenziali sulla vita privata dell'utente, funzioni per utenti
disabili, funzioni per servizi di emergenza e/o funzioni per evitare le frodi;
(20) considerando il consenso esistente sul fatto che in un mercato concorrenziale la
certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati dalle organizzazioni dei
consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell'industria
contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia dei
consumatori nei prodotti e nei servizi di telecomunicazione; che gli Stati membri
potrebbero sostenere tali sistemi; che siffatti sistemi dovrebbero essere compatibili con
le norme del trattato in materia di concorrenza;
(21) considerando che sarebbe necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile
deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura radio
o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione; che i fabbricanti di terminali
dovrebbero costruire le apparecchiature in modo da impedire che le reti subiscano danni
che rechino un siffatto deterioramento in condizioni di impiego normali; che occorrerebbe
che i gestori di reti le costruiscano in modo da non obbligare i fabbricanti di
apparecchiature terminali ad adottare provvedimenti sproporzionati per prevenire danni
alle reti; che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe tenere
debitamente conto di questo obiettivo all'atto dell'elaborazione di norme relative
all'accesso alle reti pubbliche;
(22) considerando che dovrebbe essere garantito l'utilizzo efficace dello spettro delle
radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose; che andrebbe promosso, nella
misura del possibile, un uso efficace, conforme agli sviluppi più recenti, di risorse
limitate quali, ad esempio, lo spettro delle radiofrequenze;
(23) considerando che le interfacce armonizzate fra apparecchiature terminali e reti di
telecomunicazione contribuiscono a promuovere mercati competitivi sia per le
apparecchiature terminali sia per i servizi di rete;
(24) considerando, tuttavia, che i gestori di reti di telecomunicazioni pubbliche
dovrebbero avere la possibilità di definire le caratteristiche tecniche delle loro
interfacce, fatte salve le norme del trattato in materia di concorrenza; che, di
conseguenza, essi dovrebbero pubblicare specifiche tecniche di tali interfacce accurate e
adeguate per consentire ai produttori di progettare apparecchiature terminali di
telecomunicazione che soddisfino i requisiti della presente direttiva;
(25) considerando, tuttavia, che le norme in materia di concorrenza contenute nel trattato
e la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza
sui mercati dei terminali di telecomunicazione(9), stabiliscono il principio di
trattamento equo, trasparente e non discriminatorio di tutte le specifiche tecniche che
hanno implicazioni normative; che, di conseguenza, spetta alla Comunità e agli Stati
membri, sentiti gli operatori economici, garantire l'equità del quadro normativo creato
dalla presente direttiva;
(26) considerando che spetta agli organismi di normalizzazione europei, in particolare
all'ETSI, garantire che le norme armonizzate siano adeguatamente aggiornate e redatte in
modo tale da offrire un'interpretazione inequivocabile; che il mantenimento,
l'interpretazione e l'attuazione delle norme armonizzate costituiscono ambiti altamente
specializzati e di crescente complessità tecnica; che detti compiti esigono la
partecipazione attiva di esperti scelti fra gli operatori economici; che in alcune
circostanze potrebbe essere necessario fornire interpretazioni o correzioni di norme
armonizzate più urgenti di quanto non sia possibile attraverso le normali procedure degli
organismi di normalizzazione europei che operano ai sensi della direttiva 98/34/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell'informazione(10);
(27) considerando che è nel pubblico interesse disporre di norme armonizzate a livello
europeo, in relazione alla progettazione ed alla produzione di apparecchiature radio e di
apparecchiature terminali di telecomunicazione; che il rispetto delle suddette norme pone
in essere una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; che sono consentiti
altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;
(28) considerando che l'assegnazione degli identificatori di categoria delle
apparecchiature dovrebbe scaturire dalle competenze della CEPT/ERC e degli organismi
europei di normalizzazione competenti in materia di radiocomunicazioni; che altre forme di
cooperazione con detti organismi devono essere incoraggiate nei limiti del possibile;
(29) considerando che, per consentire alla Commissione di seguire efficacemente il
controllo del mercato, gli Stati membri dovrebbero fornire le pertinenti informazioni
relative ai tipi di interfaccia, alle norme armonizzate inadeguate o applicate non
correttamente, agli organismi notificati e alle autorità di sorveglianza;
(30) considerando che gli organismi notificati e le autorità di sorveglianza dovrebbero
scambiare informazioni sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di
telecomunicazione per una sorveglianza efficace del mercato; che tale cooperazione
dovrebbe avvalersi quanto più possibile di mezzi elettronici; che, in particolare, tale
cooperazione dovrebbe consentire alle autorità nazionali di essere informate in merito
alle apparecchiature radio immesse sul loro mercato, che operano su bande di frequenza non
armonizzate nella Comunità;
(31) considerando che i fabbricanti dovrebbero notificare agli Stati membri l'intenzione
di immettere sul mercato un'apparecchiatura radio che utilizza bande di frequenze la cui
utilizzazione non è armonizzata nella Comunità; che gli Stati membri devono pertanto
istituire procedure per tale notifica; che tali procedure dovrebbero essere adeguate e non
dovrebbero costituire procedure di valutazione della conformità aggiuntive a quelle di
cui agli allegati IV o V; che è auspicabile che dette procedure di notifica siano
armonizzate ed applicate di preferenza con mezzi elettronici e mediante uno sportello
unico;
(32) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti dovrebbero poter
circolare liberamente; che tali apparecchiature dovrebbero poter essere messe in servizio
agli scopi previsti; che la messa in servizio può essere subordinata ad autorizzazioni
per l'uso dello spettro delle radiofrequenze e la fornitura del servizio interessato;
(33) considerando che in occasione di fiere, esposizioni, ecc., deve essere possibile
esporre apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione non
conformi alla presente direttiva; che le parti interessate dovrebbero tuttavia essere
correttamente informate del fatto che tali apparecchiature non sono conformi e non possono
essere acquistate nelle condizioni in cui si trovano; che gli Stati membri hanno facoltà
di limitare la messa in servizio, inclusa l'accensione, delle apparecchiature radio
esposte per ragioni legate a un'utilizzazione efficace e appropriata dello spettro delle
radiofrequenze, alla prevenzione di interferenze nocive o a questioni inerenti la salute
pubblica;
(34) considerando che le radiofrequenze sono assegnate a livello nazionale e che, nella
misura in cui non sono state armonizzate, esse restano di competenza esclusiva degli Stati
membri; che è necessario prevedere una disposizione di salvaguardia che consenta agli
Stati membri, a norma dell'articolo 36 del trattato, di vietare, limitare o chiedere il
ritiro dal rispettivo mercato di apparecchiature radio che hanno causato o che si presume
ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose; che le interferenze con le
radiofrequenze assegnate a livello nazionale costituiscono un valido motivo per cui gli
Stati membri possono decidere di adottare misure di salvaguardia;
(35) considerando che i fabbricanti sono responsabili in caso di danni causati da
apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CEE del
Consiglio(11); che, a prescindere da ogni responsabilità in capo al fabbricante,
qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e che lo metta in vendita
nell'ambito della propria attività economica è responsabile ai sensi della medesima
direttiva; che il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o la persona responsabile
dell'immissione dell'apparecchio sul mercato comunitario sono responsabili in virtù delle
norme sulla responsabilità contrattuale e non vigenti negli Stati membri;
(36) considerando che le misure che è opportuno che gli Stati membri o la Commissione
adottino allorquando un'apparecchiatura dichiarata conforme alle disposizioni della
presente direttiva provoca seri danni ad una rete o interferenze radio dannose verranno
determinate a norma dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei
principi di obiettività, di proporzionalità e di non discriminazione;
(37) considerando che il 22 luglio 1993 il Consiglio ha adottato la decisione 93/465/CEE,
concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della
conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di
conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica(12); che le procedure
di valutazione di conformità applicabili andrebbero scelte preferibilmente tra quelle di
cui ai moduli previsti dalla suddetta decisione;
(38) considerando che gli Stati membri possono esigere che gli organismi notificati da
essi designati e le loro autorità di sorveglianza siano accreditati secondo appropriate
norme europee;
(39) considerando che è opportuno che la conformità dell'apparecchiatura radio o
dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione ai requisiti delle direttive 73/23/CEE
e 89/336/CEE possa essere dimostrata mediante le procedure definite in tali direttive,
qualora gli apparecchi rientrino nell'ambito di applicazione delle medesime; che, quindi,
si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
89/336/CEE, se l'applicazione delle norme armonizzate pone in essere una presunzione di
conformità ai requisiti in materia di protezione; che si può far ricorso alla procedura
di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se il fabbricante non ha applicato norme armonizzate
o se queste norme non esistono;
(40) considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai
mercati dei paesi terzi efficace e paragonabile e godervi di un trattamento simile a
quello riservato nella Comunità alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza
ovvero effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;
(41) considerando che è opportuno istituire un comitato che riunisca le parti
direttamente coinvolte nell'applicazione della regolamentazione delle apparecchiature
radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, in particolare gli organismi
nazionali preposti alla valutazione di conformità e quelli responsabili della
sorveglianza del mercato, per aiutare la Commissione ad ottenere un'applicazione
armonizzata e proporzionata delle disposizioni che soddisfi le esigenze del mercato e del
grande pubblico; che, nei casi appropriati, sarebbe necessario consultare i rappresentanti
dei gestori nel settore della telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei
fabbricanti e dei fornitori di servizi;
(42) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concernente le misure di attuazione di
atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato(13);
(43) considerando che la Commissione dovrebbe sorvegliare l'attuazione e l'applicazione
pratica di questa e di altre direttive pertinenti e prendere le iniziative atte a
garantire che l'applicazione di tutte le direttive pertinenti sia coordinata, al fine di
evitare perturbazioni delle apparecchiature di telecomunicazione, che possano pregiudicare
la salute umana o i beni;
(44) considerando che il funzionamento della presente direttiva andrebbe esaminato a tempo
debito, in base agli sviluppi del settore delle telecomunicazioni ed all'esperienza
acquisita nell'applicazione dei requisiti essenziali e delle procedure di valutazione
della conformità di cui alla presente direttiva;
(45) considerando che è necessario garantire che, a seguito delle modifiche della
regolamentazione, la transizione dal regime precedente sia graduale, per evitare una
destabilizzazione del mercato e l'incertezza del diritto;
(46) considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva 98/13/CE, che
andrebbe pertanto abrogata; che le direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE non saranno più
applicabili agli apparecchi contemplati dalla presente direttiva, con l'eccezione dei
requisiti in materia di protezione e di sicurezza e di talune procedure di valutazione
della conformità,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
ASPETTI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione e scopo
1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la
libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e
delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Allorché l'apparecchio di cui all'articolo 2, lettera a), contiene, come parte
integrante o accessoria:
a) un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993, riguardante i dispositivi medici(14), o
b) un dispositivo medico impiantatile attivo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva
90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi(15),
l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione,
rispettivamente, delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE relative ai dispositivi medici ed
ai dispositivi medici impiantabili attivi.
3. Allorché l'apparecchio costituisce un componente o un'entità tecnica distinta di un
veicolo ai sensi della direttiva 72/245/CEE del Consiglio(16), concernente le
perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli o un
componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi dell'articolo 1 della
direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei
veicoli a motore a due o a tre ruote(17), l'apparecchio è disciplinato dalla presente
direttiva, fatta salva l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 72/245/CEE e
92/61/CEE.
4. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I.
5. La presente direttiva non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle
attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa
la prosperità economica dello Stato, nel caso di attività riguardanti questioni connesse
con la sicurezza dello Stato) e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:
a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia o un'apparecchiatura radio o
un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;
b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è un prodotto che consente
la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in
qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di
telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o
parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico);
c) "apparecchiatura radio": è il prodotto, o un suo componente essenziale, in
grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo
spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali;
d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000
GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;
e) "interfaccia":
i) un punto terminale di rete, che costituisce un punto di connessione materiale, tramite
il quale l'utente può avere accesso alla rete pubblica di telecomunicazione, e/o
ii) un'interfaccia aria che specifica il cammino radio tra le apparecchiature radio
e le loro specifiche tecniche;
f) "categoria di apparecchiature": categoria che individua particolari tipi di
apparecchi che, ai sensi della presente direttiva, sono considerati simili e che specifica
a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato. L'apparecchio può
appartenere a più di una categoria di apparecchiature;
g) "dossier tecnico di fabbricazione": è la documentazione che descrive
l'apparecchio e fornisce informazioni e spiegazioni su come sono stati rispettati i
requisiti essenziali applicabili;
h) "norma armonizzata": è la specificazione tecnica adottata da un organismo di
normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le
procedure definite dalla direttiva 98/34/CE allo scopo di stabilire un "requisito
europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi;
i) "interferenze dannose": interferenze che pregiudicano il funzionamento di un
servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente,
ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera
conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.
Articolo 3
Requisiti essenziali
1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:
a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona,
compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla
direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.
2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo
spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali,
evitando interferenze dannose.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può stabilire che gli
apparecchi all'interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano
costruiti in modo da:
a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di
tipo appropriato all'interno della Comunità; e/o da
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete
arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o da
c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e
della vita privata dell'utente e dell'abbonato; e/o da
d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da
e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza; e/o da
f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili,
nel caso di determinati tipi di apparecchi.
Articolo 4
Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le interfacce da essi disciplinate,
qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni della direttiva 98/34/CE.
La Commissione, dopo aver consultato il comitato secondo la procedura di cui all'articolo
15, stabilisce l'equivalenza tra le interfacce notificate e assegna un identificatore di
categoria delle apparecchiature, che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i tipi di interfaccia offerti in tale Stato
dai gestori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono
affinché tali gestori pubblichino le specifiche tecniche esatte ed adeguate di tali
interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette
interfacce, e pubblichino regolarmente le specifiche aggiornate. Le specifiche debbono
essere sufficientemente dettagliate da consentire la progettazione di apparecchiature
terminali di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi forniti mediante
l'interfaccia in questione. Le specifiche contengono, tra l'altro, tutte le informazioni
necessarie per consentire ai fabbricanti di realizzare, a loro scelta, le prove necessarie
per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché dette specifiche siano rese
prontamente disponibili da parte dei gestori.
Articolo 5
Norme armonizzate
1. Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate,
o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati
nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in
parte di esse.
2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che la conformità con una norma
armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 che
detta norma dovrebbe soddisfare, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al
comitato.
3. In caso di carenze delle norme armonizzate rispetto ai requisiti essenziali, la
Commissione, dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all'articolo
14, può pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee orientamenti per
l'interpretazione delle norme armonizzate o le condizioni alle quali il rispetto di dette
norme dà luogo a una presunzione di conformità. Dopo aver consultato il comitato e
secondo la procedura di cui all'articolo 14, la Commissione può revocare le norme
armonizzate mediante la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 6
Immissione sul mercato
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto
se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre
disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono adeguatamente installati,
sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad
ulteriori disposizioni nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato.
2. Nell'adottare una decisione circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione determina la data di applicazione dei
requisiti. Se viene stabilito che una categoria delle apparecchiature deve essere conforme
ai particolari requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi
apparecchio della categoria di apparecchiature in questione immesso sul mercato prima
della data di attuazione determinata dalla Commissione può continuare ad essere immesso
sul mercato per un periodo ragionevole. La data di attuazione e il periodo saranno
stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchio forniscano all'utente le informazioni
sull'uso cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai
requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni dovranno
essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso
dell'apparecchio gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro
dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno avvertire
l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio di cui all'allegato VII, paragrafo 5, di
eventuali restrizioni o richieste di autorizzazione necessarie per l'uso delle
apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le
interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a
collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera
visibile.
4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui
utilizzazione non è armonizzata nella Comunità, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura
sul mercato notifica la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato
all'autorità nazionale che, nello Stato membro in questione, è responsabile della
gestione dello spettro delle radiofrequenze.
Questa notifica è fatta non meno di quattro settimane prima dell'inizio dell'immissione
sul mercato e fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura
(in particolare banda di frequenza, spaziatura tra i canali, tipo di modulazione e potenza
RF) e il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'allegato IV o
all'allegato V.
Articolo 7
Messa in servizio e diritto di collegamento
1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui
sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la
fornitura del servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri
possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi
all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare
interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché i gestori di reti
pubbliche di telecomunicazione non rifiutino di collegare apparecchiature terminali di
telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature
siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3.
4. Qualora uno Stato membro ritenga che un apparecchio dichiarato conforme alla presente
direttiva provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose, o disturbi la rete
o il suo funzionamento, il gestore può essere autorizzato a rifiutare o ad interrompere
il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Gli Stati membri notificano
dette autorizzazioni alla Commissione, che convoca una riunione del comitato, il quale
esprime un parere in materia. Dopo aver consultato il comitato la Commissione può avviare
le procedure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. La Commissione e gli Stati membri
possono inoltre adottare altre misure opportune.
5. In caso di emergenza, l'operatore può disinserire gli apparecchi, qualora la
protezione della rete richieda che l'apparecchiatura sia prontamente disinserita e qualora
si possa offrire senza indugi all'utente una soluzione alternativa, senza costi a suo
carico. L'operatore informa immediatamente l'autorità nazionale responsabile
dell'attuazione del paragrafo 4 e dell'articolo 9.
Articolo 8
Libera circolazione degli apparecchi
1. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la
messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui
all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente
direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capo II. Ciò
non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5.
2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali, ecc., gli Stati membri
non creano ostacoli all'esposizione di un apparecchio che non rispetti la presente
direttiva, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente che l'apparecchio non può
essere commercializzato o messo in servizio finché non sia reso conforme.
3. Qualora l'apparecchio sia soggetto ad altre direttive che riguardano altri aspetti e
prevedano altresì l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima deve indicare che
l'apparecchio soddisfa anche le disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, qualora
una o più di queste direttive consentano al fabbricante, per un periodo transitorio, di
scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indicherà che l'apparecchio
soddisfa esclusivamente le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In
questo caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni richieste da queste
direttive e che accompagnano tali prodotti.
Articolo 9
Salvaguardia
1. Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio contemplato dalla presente
direttiva non è conforme ai requisiti della stessa, esso adotta tutti i provvedimenti
necessari nel proprio territorio per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal
servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera
circolazione.
2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione ogni provvedimento
di cui sopra, indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta:
a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5,
paragrafo 1,
b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non
soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti alla non corretta
applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o al mancato
rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme
armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione consulta le parti
interessate al più presto. La Commissione comunica immediatamente agli Stati membri le
sue conclusioni e comunica se ritenga giustificati i provvedimenti entro due mesi dalla
notifica alla Commissione di detti provvedimenti.
4. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione si rivolge al comitato entro due mesi.
Il comitato esprime un parere secondo la procedura di cui all'articolo 14. Dopo tali
consultazioni la Commissione informa gli Stati membri delle sue conclusioni e se ritenga
giustificata l'azione dello Stato membro. In caso affermativo, ne informa senza indugio lo
Stato membro ed avvia la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
5. a) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, uno Stato membro può, a norma
del trattato e, in particolare, dei suoi articoli 30 e 36, adottare misure appropriate
allo scopo di:
i) vietare o limitare l'immissione sul suo mercato; e/o
ii) esigere il ritiro dal suo mercato
di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno causato o che
si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose, comprese
interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenza nazionali
assegnate.
b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai sensi della lettera a), ne informa
immediatamente la Commissione, precisando le ragioni della loro adozione.
6. Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione una misura di cui ai paragrafi 1 o
5, la Commissione informa a sua volta gli altri Stati membri e consulta il comitato in
materia.
Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione ritenga che:
- la misura sia giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso
l'iniziativa e gli altri Stati membri;
- la misura sia ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro e lo invita a
revocare la misura.
7. La Commissione tiene un registro dei casi notificati dagli Stati membri, che essi
possono consultare su richiesta.
CAPO II
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Articolo 10
Procedure di valutazione della conformità
1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono
essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio a tutti i requisiti
essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.
2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le
procedure definite, rispettivamente, nelle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, qualora
l'apparecchio rientri nell'ambito di applicazione di tali direttive in alternativa alle
procedure indicate in prosieguo.
3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro
assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di ricezione delle
apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte negli allegati II, IV o V,
a scelta del fabbricante.
4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 sono sottoposte a
una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V, a scelta del fabbricante.
5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme
armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate
nel paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposte alle procedure descritte
nell'allegato IV o nell'allegato V, a scelta del fabbricante.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della
conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui viene applicata la procedura o in una lingua ammessa dall'organismo
notificato.
Articolo 11
Organismi notificati e autorità di sorveglianza
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per lo
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10. Per individuare gli organismi da designare
gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità stabilite nel rispettivo
territorio che devono svolgere i compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della
presente direttiva.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati accompagnato dai rispettivi numeri di identificazione e dai
compiti loro assegnati. Essa pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee un elenco delle autorità di sorveglianza. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le informazioni necessarie per aggiornare gli elenchi in questione.
CAPO III
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI
Articolo 12
Marcatura CE
1. L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto
dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta
sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella
Comunità o della persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato.
Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura è
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto
nell'articolo 11, paragrafo 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate
dall'identificatore della categoria di apparecchiature, ove ne sia stato assegnato uno. È
consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.
2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, può
recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della
marcatura CE di cui all'allegato VII.
3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto
una marcatura non conforme ai paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona
che ha apposto la marcatura, la misura appropriata può essere adottata contro chi
deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.
4. L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello,
del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile
dell'immissione sul mercato.
CAPO IV
IL COMITATO
Articolo 13
Istituzione del comitato
La Commissione è assistita da un comitato, il comitato per la valutazione della
conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM)
composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
Articolo 14
Procedura del comitato consultivo
1. Il comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo
6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e
dall'allegato VII, punto 5.
2. La Commissione consulta periodicamente il comitato in merito all'attività di
sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora
gli opportuni orientamenti.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame, esprime il proprio parere sul progetto, ricorrendo,
se necessario, a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha facoltà di chiedere
che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa
informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere e decide entro un mese
dalla ricezione del parere.
4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di
telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il comitato
del risultato di dette consultazioni.
Articolo 15
Procedura del comitato di regolamentazione
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, la seguente procedura si applica alle
questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.
Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli
Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa
alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere,
la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da
prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del rinvio al Consiglio, il
Consiglio non ha deliberato la Commissione adotta le misure proposte.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 16
Paesi terzi
1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale
incontrate, giuridiche o pratiche, da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul
mercato di paesi terzi, che siano state loro segnalate.
2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario,
presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine
di ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il
Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della
Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.
Articolo 17
Riesame e relazione
Per la prima volta entro il 7 ottobre 2000, e successivamente ogni tre anni, la
Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in
merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione indica, tra l'altro, i progressi
compiuti nella elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente
insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato, valuta i
progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e
concorrenziale degli apparecchi ed esamina come debba essere sviluppato il quadro
normativo per l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi allo scopo
di:
a) garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutti gli
apparecchi;
b) agevolare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle
tecnologie dell'informazione;
c) consentire l'armonizzazione di misure normative a livello internazionale.
In particolare, la reazione esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per
tutte le categorie di apparecchi interessati e se le procedure di cui all'allegato IV,
terzo comma, siano adeguate per garantire che i requisiti essenziali sono soddisfatti per
gli apparecchi contemplati da detto allegato. Se del caso, nella relazione possono essere
proposte ulteriori misure per la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
1. Le norme tecniche previste nella direttiva 73/23/CEE o nella direttiva 89/336/CEE i cui
riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b). Le regolamentazioni tecniche comuni
previste nella direttiva 98/13/CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di
conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di
riferimenti a dette norme, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva.
2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e la messa in servizio di
apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme in
vigore nel loro territorio, immessi per la prima volta sul mercato anteriormente
all'entrata in vigore della presente direttiva o entro due anni dalla data di entrata in
vigore di quest'ultima.
3. Fatti salvi i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri
possono, chiedere di continuare ad esigere, per un periodo massimo di trenta mesi dopo la
data menzionata nell'articolo 19, paragrafo 1, prima frase e ai sensi delle disposizioni
del trattato, che le apparecchiature terminali di telecomunicazione non abbiano la
possibilità di recare un inaccettabile deterioramento di un servizio di telefonia vocale
accessibile nell'ambito di un servizio universale, quale definito dalla direttiva
98/10/CE.
Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi per cui chiede di continuare ad esigere
tale requisito, la data entro la quale per il servizio interessato non sarà più
necessario il requisito e le misure previste per rispettare tale scadenza. La Commissione
esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e
dell'esigenza di garantire un quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica
allo Stato membro se ritiene che la situazione particolare in detto Stato membro
giustifichi il mantenimento del requisito e, in caso affermativo, fino a quando sia
giustificato mantenerlo.
Articolo 19
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste
disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto
nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Abrogazione
1. La direttiva 98/13/CE è abrogata a decorrere dall'8 aprile 2000.
2. La presente direttiva non è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi
che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non si applicano le
disposizioni della direttiva 89/336/CEE, tranne i requisiti in materia di protezione di
cui all'articolo 4 e all'allegato III e la procedura di valutazione della conformità di
cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I della direttiva 89/336/CEE.
3. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito d'applicazione
della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 73/23/CEE,
tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 e
all'allegato I e la procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati III,
parte B, e IV della direttiva 73/23/CEE.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
W. RIESTER
(1) GU C 248 del 14.8.1997, pag. 4.
(2) GU C 73 del 9.3.1998, pag. 10.
(3) Parere del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del 23.2.1998, pag. 27),
posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1998 (GU C 227 del 20.7.1998, pag. 37) e
decisione del Parlamento europeo del 6 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 32).
Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999 e decisione del Parlamento europeo del 10
febbraio 1999.
(4) GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1.
(5) GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1.
(6) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.
(7) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L
220 del 30.8.1993, pag. 1).
(8) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
93/68/CEE.
(9) GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73. Direttiva modificata dalla direttiva 94/46/CE (GU L
268 del 19.10.1994, pag. 15).
(10) GU L 204 del 21.7.1998 pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L
217 del 5.8.1998, pag. 18).
(11) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.
(12) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.
(13) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.
(14) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
(15) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CE (GU L
220 del 30.8.1993, pag. 1).
(16) GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
95/54/CE della Commissione (GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1).
(17) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.
ALLEGATO I
APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA COME INDICATO NELL'ARTICOLO 1,
PARAGRAFO 4
1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione
53, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne se
le apparecchiature si trovano in commercio;
I kit di componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in
commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati
apparecchiature che si trovano in commercio.
2. le apparecchiature ricomprese nell'ambito della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del
20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(1);
3. cablaggio;
4. apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi
di radiodiffusione sonora e televisiva;
5. prodotti, attrezzature e elementi contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole
tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile(2);
6. apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo contemplati dall'articolo
1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e
all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e
di sistemi per la gestione del traffico aereo(3).
(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n.
2176/96 della Commissione (GU L 291 del 14.11.1996, pag. 15).
(3) GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della
Commissione 97/15/CE (GU L 95 del 10.4.1997, pag. 16).
ALLEGATO II
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
Modulo A (Controllo di fabbricazione interno)
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e
dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi
applicabili. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la
marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità
nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni
dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla
persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.
4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai
requisiti della direttiva; deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il
funzionamento del prodotto, e in particolare:
- la descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità,
circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per
comprendere il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in toto o in parte e la
descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti
essenziali della direttiva qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state
applicate o non esistano;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- le relazioni sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità
insieme con la documentazione tecnica.
6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai
requisiti della direttiva che ad essi applicano.
ALLEGATO III
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 4
(Controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio)(1)
Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti
supplementari:
Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo
conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove
considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal
fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme armonizzate.
L'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese
congiuntamente dagli organismi notificati.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per
l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e
che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione
egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato.
(1) Allegato basato sul modulo A completato dai requisiti supplementari adeguati al
settore.
ALLEGATO IV
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5
(Dossier tecnico di fabbricazione)
Il presente allegato corrisponde all'allegato III completato dal seguente requisito
supplementare:
La documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la dichiarazione di
conformità alle serie di prove radio essenziali di cui all'allegato III costituiscono un
dossier tecnico di fabbricazione.
Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il dossier a uno o più organismi
notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato degli altri
organismi che hanno ricevuto il dossier.
L'organismo notificato esamina il dossier e, se ritiene che non sia stato adeguatamente
dimostrato che i requisiti della presente direttiva siano stati soddisfatti, esso può
emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile per
l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne informa gli altri organismi notificati che
hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro 4 settimane dalla ricezione del
dossier da parte dell'organismo notificato. L'apparecchio può essere immesso sul mercato
alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 5.
Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per
l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il dossier a disposizione delle autorità
nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni
dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.
ALLEGATO V
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10
Garanzia qualità totale
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli
obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i
requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone i marchi di cui
all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di
conformità.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al
punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un
organismo notificato.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della
direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità
deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di
gestione in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;
- delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate
nonché le specifiche delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano
applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dei mezzi che saranno
utilizzati affinché i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti
siano rispettati;
- delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli
interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione dei prodotti appartenenti
alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di
garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione
con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei
risultati delle prove effettuate prima della produzione;
- dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi
ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie;
- della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di
progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi
qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità garantisce
la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva alla luce della pertinente
documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati
delle prove fornite dal fabbricante.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve
comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità
approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha
approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità
modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una
seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi
ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le
necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione
"Progettazione" del sistema qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli,
prove, ecc.;
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione
"Fabbricazione" del sistema qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per
assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al
fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il
fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte
a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante
un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino:
- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e
ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato metterà a disposizione degli altri organismi notificati le
opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o
ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione.
ALLEGATO VI
CRITERI MINIMI CUI DEBBONO ATTENERSI GLI STATI MEMBRI NELLA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI
NOTIFICATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1
1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione
dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere progettisti,
fabbricanti, fornitori o installatori di apparecchiature radio o di apparecchiature
terminali di telecomunicazione, né gestori di reti o fornitori di servizi, né mandatari
di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere indipendenti e non devono partecipare
direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla
manutenzione delle apparecchiature radio o delle apparecchiature terminali di
telecomunicazione, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non
esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e
l'organismo notificato.
2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali
l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica
e non devono subire alcuna pressione né avere incentivi, soprattutto di carattere
finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni,
soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.
3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture necessarie per
poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti
per i quali è stato designato.
4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:
- competenza tecnica e formazione professionale adeguate;
- soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere
ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;
- capacità di redigere certificati, note e rapporti per certificare l'avvenuta esecuzione
di prove o ispezioni.
5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La
retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di prove o ispezioni
effettuate, né dai risultati delle stesse.
6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di
responsabilità civile, salvo nel caso in cui tale responsabilità sia assunta dallo Stato
conformemente alla legislazione nazionale, oppure lo Stato membro stesso ne sia
direttamente responsabile.
7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale
(tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge
le proprie attività) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti
ai sensi della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di
attuazione della medesima.
ALLEGATO VII
MARCATURA DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1
1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il
simbolo grafico che segue.
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In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le
proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non è possibile
tenuto conto della natura dell'apparecchio.
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua placca di identificazione. Inoltre,
la marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se del caso, e sulla documentazione che
accompagna il prodotto.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.
5. L'identificatore di categoria dell'apparecchio assume la forma che la Commissione
decide secondo la procedura prevista nell'articolo 14.
Se del caso, esso include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che
l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio qualora il loro impiego non sia
armonizzato nell'insieme della Comunità europea.
Esso ha la stessa altezza delle iniziali "CE".
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza del
requisito concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo funzionamento che rechino
un inaccettabile deterioramento del servizio, tenendo conto in particolare della
necessità di tutelare gli interessi dei consumatori.
Pertanto, essi prendono atto del fatto che la Commissione valuterà costantemente la
situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente e trovare in tal caso una
soluzione appropriata a livello del comitato operante in conformità della procedura di
cui all'articolo 15.
Tale soluzione consisterà, ove del caso, nell'applicazione sistematica del requisito
fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).
Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura
sopra descritta si applica senza pregiudicare le possibilità previste all'articolo 7,
paragrafo 5, e lo sviluppo di meccanismi di certificazione su base volontaria e marcatura
intesi a prevenire il deterioramento del servizio o danni alla rete.
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