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Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 289
Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione
della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network
Provision - ONP) alle linee affittate
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
1994, n. 112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 53 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n.
92/44/CEE del Consiglio del 9 giugno 1992 sull'applicazione della
fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee
affittate;
Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva,
essendo scaduto il relativo termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 1994;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, delle poste e delle
telecomunicazioni, del commercio con l'estero e, ad interim,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim,
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
- Definizioni.
- Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
- «linee affittate», le infrastrutture di
telecomunicazioni fornite nel contesto della costituzione,
dello sviluppo e dell'esercizio della rete pubblica di
telecomunicazioni che offrano una capacità di
trasmissione trasparente tra punti terminali di rete,
esclusa la commutazione su richiesta (funzioni di
commutazione, che l'utente può controllare nell'ambito
della fornitura di linee affittate.);
- «comitato ONP», il comitato di cui agli articoli 9 e
10 della direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto
legislativo 9 febbraio 1993, n. 55 (Riportato al n. A/XCVII.);
- «utenti» gli utenti finali e i fornitori di servizi,
ivi inclusi gli organismi di telecomunicazioni che
forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche
da altri;
- «semplice rivendita di capacità», la fornitura al
pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di
dati su linee affittate in cui la commutazione, il
trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di
protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per
la trasmissione in tempo reale in partenza e a
destinazione della rete pubblica commutata;
- «organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o
privati ai quali lo Stato italiano concede diritti
speciali o esclusivi per l'installazione di reti
pubbliche, di telecomunicazioni e, qualora necessario, per
la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- «diritti speciali o esclusivi», i diritti concessi
dallo Stato italiano ad uno o più organismi pubblici o
privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare
o amministrativo che riservi loro la fornitura di un
servizio o la gestione di una determinata attività;
- «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione
di segnali fra punti terminali definiti della rete,
mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
- «servizi di telecomunicazioni», i servizi la cui
fornitura consiste totalmente o parzialmente nella
trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete
di telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e
della televisione;
- «servizi pubblici di telecomunicazioni», i servizi di
telecomunicazioni affidati dallo Stato italiano ad uno o
più organismi di telecomunicazioni;
- «punto terminale di rete»,
l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche
tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere
alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare
efficacemente per il suo tramite;
- «requisiti fondamentali», i motivi di interesse
generale e di natura non economica, che possono indurre lo
Stato italiano a limitare l'accesso alla rete pubblica o
ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono
la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento
della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate,
l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati.
La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
- «servizio di telefonia vocale», la fornitura al
pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale,
attraverso una o più reti pubbliche commutate che
consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura
collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare
con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura
collegata con un altro punto terminale;
- «servizio di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto e di circuito», la fornitura al pubblico del
trasporto diretto di dati attraverso una o più reti
pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura
collegata ad un punto terminale di una rete di comunicare
con un'apparecchiatura collegata ad un altro punto
terminale;
- «condizioni di fornitura di una rete aperta», il
complesso delle condizioni, armonizzate in conformità
alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti
pubbliche e, se del caso, ai servizi pubblici di
telecomunicazioni nonché l'uso efficace di queste reti e
di questi servizi. Senza pregiudizio per la loro
applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura
della rete aperta possono comprendere in particolare
condizioni armonizzate relative a:
- interfacce tecniche, compresa la definizione e la
realizzazione dei punti terminali di rete, laddove
richiesto;
- condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso
alle frequenze;
- principi tariffari;
- «specifica tecnica», la specificazione che figura in
un documento che definisce le caratteristiche richieste di
un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni,
la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni
applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,
l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
- «norma tecnica», la specifica tecnica adottata da un
organismo normativo riconosciuto ai fini di
un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non
è obbligatoria;
- «regola tecnica comune», la regola tecnica derivata da
norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi
della Comunità e contenente solo i requisiti essenziali,
la cui osservanza è obbligatoria;
- «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura
destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato,
radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una
rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire: essere
collegata direttamente ad un punto terminale di una rete
pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata
direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale
per la trasmissione, il trattamento e la ricezione di
informazioni.
- Campo di applicazione
- Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per
l'accesso e l'uso delle linee affittate fornite ad utenti su
reti pubbliche di telecomunicazioni.
- Informazioni
- L'organismo di telecomunicazioni deve comunicare al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato
generale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le informazioni riguardanti l'offerta di
linee affittate esistente alla medesima data comprensive dei
riferimenti alle tariffe vigenti secondo lo schema di cui
all'allegato 1. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Segretariato generale, provvede nei trenta
giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana degli estremi dei documenti
contenenti le informazioni nonché dell'indicazione delle sedi
ove le informazioni stesse sono disponibili.
- La modifica delle informazioni di cui al comma 1 nonché le
informazioni relative all'offerta di nuovi tipi di linee
affittate hanno effetto non prima del sessantesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel
rispetto della procedura indicata nel comma 1.
- Le modifiche puramente tariffarie, relative ad un'offerta di
linee già esistenti, hanno effetto dall'entrata in vigore dei
corrispondenti decreti tariffari.
- Condizioni per la cessazione delle offerte
- L'organismo di telecomunicazioni indica, tra le informazioni
di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il periodo minimo di tempo
durante il quale intende mantenere sul mercato l'offerta di
linee affittate.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valuta,
entro venti giorni, la congruità del termine di cui al comma
1 prima della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista
dall'art. 3, commi 1 e 2.
- La cessazione di un'offerta di linee affittate può essere
disposta dall'organismo di telecomunicazioni soltanto previa
consultazione degli utenti interessati. Questi, entro trenta
giorni dalla comunicazione, formulano le loro osservazioni in
merito all'organismo di telecomunicazioni. L'organismo informa
gli utenti delle determinazioni adottate e, in particolare,
della data di cessazione dell'offerta che, in ogni caso, non
deve avvenire prima di dodici mesi dalla comunicazione.
- L'utente, oltre ai normali rimedi giurisdizionali, può
ricorrere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
avverso la decisione dell'organismo di telecomunicazioni; il
Ministero decide nel termine di novanta giorni.
- Condizioni di accesso e di utilizzazione
- E' consentito a chiunque l'accesso all'offerta di linee
affittate per uso proprio o per offrire a terzi servizi che
non sono coperti da diritti speciali o esclusivi con le
modalità e le limitazioni stabilite dal decreto legislativo
di attuazione della direttiva 90/388/CEE, concernente la
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni,
previsto dall'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146
(Riportata alla voce COMUNITA' EUROPEE).
- Le limitazioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate
possono essere introdotte dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Segretariato generale, per il rispetto dei
requisiti essenziali rappresentati:
- dalla sicurezza del funzionamento della rete;
- dal mantenimento dell'integrità della rete;
- dall'interoperabilità dei servizi e dalla protezione
dei dati, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse
pubblico generale non di natura economica.
- Nessuna restrizione tecnica può essere introdotta o
mantenuta per il collegamento di linee affittate tra di esse né
fra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazioni.
- Qualora si verifichino casi eccezionali di forza maggiore,
è facoltà dell'organismo di telecomunicazioni di:
- interrompere il servizio;
- limitare il servizio;
- negare l'accesso al servizio;
- Nelle situazioni di cui al comma 4, l'organismo di
telecomunicazioni, nei limiti del possibile, deve adoperarsi
per garantire la continuità del servizio.
- Nell'eventualità di cui al comma 4, l'organismo di
telecomunicazioni deve comunicare tempestivamente all'utenza
ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni -
Segretariato generale, l'inizio e la fine presunta della
situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle
restrizioni al servizio.
- Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate
ai punti terminali di rete delle linee affittate devono essere
omologate.
- Offerta minima di tipi di linee affittate
- L'organismo di telecomunicazioni deve mettere a disposizione
degli utenti i tipi di linee affittate indicate nell'allegato
2.
- La fornitura di tipi di linee affittate, diversi da quelli
di cui al comma 1, non può incidere sull'offerta di cui al
medesimo comma 1.
- Procedure di controllo
- Nei casi di mancato rispetto da parte degli utenti degli
obblighi connessi all'osservanza dei requisiti essenziali di
cui all'art. 5, comma 2, e di mancato pagamento dei
corrispettivi dovuti dall'utente, l'organismo di
telecomunicazioni può rifiutare, sospendere e ridurre la
fornitura di linee affittate ovvero sospendere e ridurre la
disponibilità delle prestazioni delle linee stesse. L'utente
ha facoltà di presentare ricorso al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni - Segretariato generale.
- Nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi da parte
dell'utente, diverse da quelle enunciate al comma 1, ove
l'organismo di telecomunicazioni ritenga che debba essere
adottato un provvedimento di rifiuto, sospensione e riduzione
della fornitura di linee affittate ovvero di sospensione e
riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee
stesse, deve comunicare la sua intenzione al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, ed
all'utente interessato.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni -
Segretariato generale, convoca le parti entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. Le parti
possono rappresentare i loro punti di vista in forma scritta o
orale.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni -
Segretariato generale, adotta la sua decisione entro trenta
giorni dalla data di convocazione delle parti e la comunica
alle parti stesse entro una settimana dall'adozione. La
decisione è esecutoria dopo la sua comunicazione agli
interessati.
- Qualora l'organismo di telecomunicazioni utilizzi linee
affittate per la fornitura di servizi di telecomunicazioni non
coperti da diritti speciali o esclusivi, lo stesso tipo di
linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni a
chiunque ne faccia richiesta.
- Qualora in risposta ad una richiesta particolare,
l'organismo di telecomunicazioni ritenga che sia possibile
aderire alla richiesta stessa applicando, però, tariffe e
condizioni di fornitura diverse da quelle precedentemente
dichiarate e pubblicate, secondo quanto previsto dall'art. 3,
deve chiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per
l'applicazione delle anzidette particolari tariffe e
condizioni.
- Tariffe
- Le tariffe delle linee affittate devono essere orientate ai
costi sulla base di un adeguato sistema di calcolo predisposto
dagli organismi di telecomunicazioni e devono essere
indipendenti dal tipo di applicazione scelto dall'utente.
- La tariffa deve normalmente contenere:
- un contributo iniziale di allacciamento;
- un canone di affitto.
- Gli eventuali altri elementi tariffari devono essere
trasparenti e basati su criteri obiettivi.
- La tariffa deve essere applicata alle risorse fornite tra
punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle
linee affittate.
- Qualora le linee affittate siano fornite da più organismi
di telecomunicazioni possono essere applicate tariffe di
semicircuito, cioè da un punto terminale di rete ad un punto
intermedio stabilito caso per caso.
- Il sistema di calcolo dei costi, di cui al comma 1, deve
basarsi sui seguenti criteri:
- i costi delle linee affittate devono in particolare
includere i costi diretti sostenuti dagli organismi di
telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento,
la manutenzione, la commercializzazione, e la fatturazione
di tali linee, nonché la relativa quota di ammortamento
degli impianti;
- i costi comuni, vale a dire quelli che non possono
essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad
altre attività, vengono imputati come segue:
- se possibile, le categorie di costi comuni sono
imputate in base all'analisi diretta della loro
origine;
- se tale analisi non è possibile, esse sono imputate
sulla base di un legame indiretto con un'altra
categoria o con un altro gruppo di categorie di costi
direttamente attribuibili o imputabili; tale legame
indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghe;
- se non è possibile imputare la categoria dei costi
né in modo diretto né in modo indiretto, si applica
un parametro di assegnazione generale, determinato in
base al rapporto fra tutte le spese direttamente
attribuite o imputate ai servizi forniti in forza di
diritti speciali o esclusivi, da un lato, e agli altri
servizi, dall'altro.
- Rimedi
- L'utente di linee affittate, che ritenga di essere leso da
violazioni del presente decreto legislativo, può ricorrere al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale
decide entro novanta giorni.
- Avverso la decisione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, fermo restando il ricorso ai normali rimedi
giurisdizionali, l'utente, mediante atto notificato, può
richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ed alla Commissione dell'Unione europea di avviare la
procedura di conciliazione presso il Comitato ONP.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ove
ritenga che sussistano i presupposti per un riesame della
questione, rinvia il caso al Comitato di cui al comma 2.
- Le parti che ricorrono alla procedura di conciliazione
sostengono le relative spese.
- Ordinazione e fatturazione
- Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con
proprio decreto, dà attuazione all'accordo da conseguire fra
gli Stati membri dell'Unione europea in materia di:
- procedura comune di ordinazione per le linee affittate
in tutta l'Unione;
- procedura di ordinazione unica per le linee affittate,
da applicare su richiesta dell'utente;
- procedura di fatturazione unica per le linee affittate,
da applicare su richiesta dell'utente.
ALLEGATO 1
INFORMAZIONI SULLE LINEE AFFITTATE (Art. 3, commi 1 e 2)
- CARATTERISTICHE TECNICHE
Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche
ed elettriche nonché le specifiche tecniche di prestazioni
particolareggiate vigenti per i punti terminali di rete, fatta
salva la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983,
che prevede una procedura d'informazioni nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro
riferimento alle norme tecniche applicate.
- TARIFFE
Le tariffe sono adottate con provvedimenti ministeriali.
Nelle tariffe sono indicati distintamente i contributi
all'allacciamento, i canoni e le eventuali altre voci. Deve essere
altresì specificato il caso in cui le tariffe sono differenziate,
ad esempio in ragione del livello della qualità del servizio o
del numero di linee affittate fornite ad un medesimo utente.
- CONDIZIONI
Le informazioni riguardanti la fornitura di linee affittate devono
contenere:
- il termine medio di fornitura, calcolato sui tempi occorsi
per soddisfare l'80% delle richieste di linee affittate di uno
stesso tipo da parte degli utenti. Il calcolo di detto
parametro deve essere effettuato sulla base degli effettivi
termini di fornitura registrati durante un recente periodo di
tempo di congrua durata. Nel calcolo non si deve tener conto
dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere dilazioni di
tempi di consegna. Per i nuovi tipi di linee affittate si
pubblica il termine di fornitura previsto;
- il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata
del contratto prevista in linea generale e del periodo
contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;
- il tempo medio di riparazione, ossia il periodo di tempo -
decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato
all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni -
entro il quale è stato rimesso in servizio l'80% delle linee
affittate di uno stesso tipo. Per i nuovi tipi di linee
affittate è pubblicato il tempo di riparazione previsto.
Qualora vengano offerte differenti classi di qualità di
riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono
pubblicati i corrispondenti tempi medi di riparazione;
- le modalità di rimborso in caso di guasto della linea
affittata.
- AUTORIZZAZIONI
Le informazioni riguardanti i requisiti, la procedura, il
capitolato d'oneri per il rilascio di autorizzazioni ad offrire al
pubblico servizi di telecomunicazioni devono comprendere quanto
segue:
- la descrizione dei servizi per i quali deve essere seguita
la procedura di autorizzazione e per i quali l'utente della
linea affittata deve attenersi alle condizioni di
autorizzazione;
- le informazioni riguardanti le condizioni di autorizzazione;
- l'indicazione del tempo di validità dell'autorizzazione,
nonché dei tempi di rinnovo;
- le condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti
fondamentali, conformemente all'art. 5;
- gli altri obblighi imposti agli utenti di linee affittate in
conformità al decreto legislativo di attuazione della
direttiva 90/388/CEE per quanto concerne servizi di
trasmissione dati a commutazioni di pacchetto o di circuito;
richiedenti l'accettazione di condizioni di permanenza, di
disponibilità e di qualità del servizio;
- un chiaro riferimento alle condizioni riguardanti
l'applicazione del divieto di fornire servizi per i quali sono
previsti diritti speciali o esclusivi;
- un elemento di tutti i documenti contenenti le condizioni di
autorizzazione che sono imposte agli utenti di linee affittate
utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.
- CONDIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DI APPARECCHIATURE TERMINALI
Le apparecchiature terminali da collegare alle linee affittate
devono essere omologate.
ALLEGATO 2
OFFERTA MINIMA DI TIPI DI LINEE AFFITTATE (art. 6)
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Tipo di linea affittata
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Caratteristiche tecniche (1)
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Specifiche di interfaccia
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Caratteristiche di collegamento e specifiche
di funzionamento
|
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A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria
A larghezza di banda vocale di qualità speciale
Numerica 64 kbit/s (2)
Numerica 2048 kbit/s non strutturata (5)
Numerica 2048 kbit/s strutturata
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analogica 2 o 4 fili
analogica 2 o 4 fili
ETS 300 288 (3)]
ETS 300 246 (6)
UIT - T G.703 e G.704
(sezione 5 esclusa) (8)
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UIT-T M.1040
UIT-T M.1020/M.1025
ETS 300 289 (4)]
ETS 300 247 (7)
Serie di raccomandazioni relative a UIT-T G.800 monitoraggio
durante il servizio (9)
|
(1) Le raccomandazioni UIT-T di riferimento sono quelle relative
alla versione del 1988. L'ETSI è stato incaricato di condurre
ulteriori studi sulla normativa relativa alle linee affittate.
(2) I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali che si
debbono collegare alle linee affittate sono descritti in una regola
tecnica comune (CTR).
(3) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite
sulla base delle norme UIT-T G.703, X.21 o X.21-bis invece della ETS
300 288.
(4) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite
sulla base della serie di raccomandazioni UIT-T G.800 relative invece
della ETS 300 289.
(5) I requisiti per la connessione delle apparecchiature terminali da
collegarsi a tali linee affittate sono descritti nella CTR12.
(6) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite
in conformità alla norma UIT-T G.703 invece che alla ETS 300 246.
(7) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite
in base alla relativa serie di raccomandazioni UIT-T G.800 relative
invece che alla ETS 300 247.
(8) Possono essere effettuati controlli ciclici della ridondanza sulla
base della norma UIT-T G.706.
(9) Il monitoraggio durante il servizio può facilitare una migliore
manutenzione da parte dell'organismo di telecomunicazioni.
Per i tipi di linee affittate di cui sopra, le relative specifiche
definiscono anche i punti di terminazione della rete (NTPs), in base
alla definizione data nell'art. 2 della direttiva 90/387/CEE.
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