Ministero delle Comunicazioni - Normativa
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 615

Attuazione   della  direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio
1989,  in  materia  di ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati
membri  relative  alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed
integrata  dalla  direttiva  92/31/CEE del Consiglio  del  28   aprile
1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio  del  22 luglio 1993  e
dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.


                 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed
in particolare l'art. 52, recante delega al  Governo  a  recepire  le
direttive  del  Consiglio  93/68/CEE  e  93/97/CEE,  che   integrano e
modificano la  direttiva  89/336/CEE  in  materia  di   compatibilità
elettromagnetica;
Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n. 476, recante
disposizioni  di  attuazione  della  citata   direttiva    89/336/CEE,
modificata dalla direttiva 92/31/CEE;
Visto  il  decreto-legge  1  dicembre  1993,  n. 487, convertito con
modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto  la
trasformazione    dell'Amministrazione    delle     poste    e   delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico  e  la  riorganizzazione
del Ministero;
Riconosciuta  l'opportunità  di riordinare, con normativa organica,
la materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 476 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e dei
Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:   

Capo I
Disposizioni sulla compatibilità
elettromagnetica


                               Art. 1
                             Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
  a)  "apparecchi",  tutti  i  dispositivi  elettrici  ed elettronici 
nonché le apparecchiature,  i  sistemi  e  gli  impianti  contenenti
componenti elettrici o elettronici;
  b)  "disturbi  elettromagnetici",  i  fenomeni elettromagnetici che
possono   alterare   il   funzionamento   di   un   dispositivo,   di
un'apparecchiatura o di un sistema;
  c)    "immunità",    l'idoneità    di    un    dispositivo,    di
un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza  di  dis-
turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
  d)    "compatibilità    elettromagnetica",   l'idoneità   di   un
dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a  funzionare  nel
proprio   ambiente   elettromagnetico  in  modo  soddisfacente  senza
introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che
si trova in tale ambiente;
  e)  "organismo  competente",  ogni  organismo stabilito nell'Unione
europea rispondente ai criteri di cui  all'allegato  2,  riconosciuto
capace  di  rilasciare  una  relazione tecnica o un attestato per gli
apparecchi di cui alla lettera a);
  f) "attestato di esame  CE  del  tipo",  il  documento  in  cui  un
organismo  notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è
conforme ai requisiti del presente decreto;
  g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione  europea
rispondente  ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare
attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera
l), notificato alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri
Stati membri;
  h) "laboratorio di prova  accreditato",  il  laboratorio  di  prova
accreditato  sulla  base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
614, che esegue le prove prescritte dalle regole  tecniche  comuni  e
dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
  i)  "apparecchiatura  terminale", di seguito indicata con la parola
"terminale", un'apparecchiatura di  telecomunicazioni,  destinata  ad
essere  collegata  mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro
sistema elettromagnetico ad una rete pubblica  di  telecomunicazioni,
vale a dire:
   1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete
pubblica di telecomunicazioni;
   2)  o  interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente  ad  un  suo  punto
terminale  per  la  trasmissione,  il  trattamento  o la ricezione di
informazioni;
  l) "apparecchi  radiotrasmittenti",  apparecchiature  radio  i  cui
trasmettitori,  ivi  compresi  i  dispositivi  ausiliari,  emettono o
diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
  m)  "radioamatore",  persona,  debitamente  autorizzata,   che   si
interessa  di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo
di lucro, che  partecipa  al  servizio  di  radiocomunicazione  detto
"d'amatore"    avente    per    oggetto   l'istruzione   individuale,
l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
  n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione
e della produzione di un apparecchio di cui alla  lettera  a)  oppure
chi  realizza  un  nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla
stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia
o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio  su
apparecchi costruiti da terzi.

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato è stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  è  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  può  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.

          Nota all'art. 1:
            - Il decreto  legislativo  richiamato  nell'articolo  dà
          attuazione alla direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla
          direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE,
          concernente     le     apparecchiature     terminali     di
          telecomunicazioni. Detto decreto è pubblicato nel presente
          supplemento ordinario.
                               Art. 2
                        Campo di applicazione
 
 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare
emissioni  elettromagnetiche  o  il  cui  funzionamento  può  essere
alterato da disturbi elettromagnetici  presenti  nell'ambiente.  Esso
fissa   i  requisiti  di  protezione  in  materia  di  compatibilità
elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.
 2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo
di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in
commercio.
 3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel
campo  di  applicazione  del  presente  decreto,  a  meno  che  siano
disponibili in commercio.
 4.  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano
di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione
in materia di  compatibilità  elettromagnetica  siano  stabiliti  da
norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.
 5.   Agli  apparecchi  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1980, n. 209.

          Nota all'art. 2:
            - La legge n. 209/1980 reca: "Modifica degli articoli 398
          e  399  del  codice  postale  e  delle   telecomunicazioni,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          marzo  1973,  n.  156,  in  materia   di   prevenzione   ed
          eliminazione  dei  disturbi  alle radiotrasmissioni ed alle
          radioricezioni".

                               Art. 3
        Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio
 
 1.  Gli  apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o
in servizio soltanto se  essi  soddisfano  i  requisiti  fissati  dal
presente  decreto  legislativo, quando sono installati, sottoposti ad
opportuna  manutenzione  ed  utilizzati   conformemente   alla   loro
destinazione.

                               Art. 4
                       Requisiti di protezione
 
 1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
  a)  i  disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad
un livello che permetta agli apparecchi radio e di  telecomunicazioni
ed  agli  altri  apparecchi  di funzionare in modo conforme alla loro
destinazione;
  b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca  contro
i  disturbi  elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo
conforme alla loro destinazione.
 2. I principali requisiti di protezione sono indicati  nell'allegato
3.

                               Art. 5
                           Misure speciali
 
 1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione,
su  iniziativa  delle  autorità  competenti di cui all'art. 9, delle
seguenti misure speciali:
  a) misure  concernenti  l'entrata  in  servizio  e  l'utilizzazione
dell'apparecchio,  adottate  per un luogo particolare, per ovviare ad
un problema  di  compatibilità  elettromagnetica  già  esistente  o
prevedibile;
  b)  misure  concernenti  l'installazione dell'apparecchio, adottate
per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o  le  stazioni
riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
 2.  Le  autorità  competenti notificano alla commissione europea ed
agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.

                               Art. 6
                     Presunzione di conformità
 
 1.  Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art.
4 gli apparecchi che soddisfano:
  a) le norme  nazionali  che  traspongono  le  corrispondenti  norme
armonizzate   i   cui  riferimenti  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale delle  Comunità  europee;  i  riferimenti  di  tali  norme
nazionali  sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9;
  b)  oppure,  quando  non  esistono  norme  armonizzate,  le   norme
nazionali  degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;  i  riferimenti  di  tali
norme  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera a).
 2. In assenza delle norme di cui  al  comma  1,  oppure  qualora  il
fabbricante  non  ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli
apparecchi sono considerati conformi ai requisiti  di  protezione  di
cui  all'art.    4  se  sussiste la documentazione di cui all'art. 7,
comma 2.
 3. Le autorità competenti, se ritengono che  le  norme  armonizzate
citate  al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti
di protezione, adiscono il comitato  permanente  di  cui  all'art.  3
della legge 21 giugno 1986, n. 317.

          Nota all'art. 6:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 giugno
          1986, n.  317:
            "Art.  3  (Nomine  di  rappresentanti  dello  Stato   nel
          comitato  della  Commissione  CEE).  -  1. I rappresentanti
          dello  Stato  italiano  in  seno  al  Comitato   permanente
          previsto dall'articolo 5 della direttiva n.  83/189/CEE del
          28  marzo  1983  sono  nominati  dal  Ministro degli affari
          esteri,  su  designazione,  rispettivamente,  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito
          dei  funzionari  delle  direzioni  generali  specificamente
          competenti.
            2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano
          la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche
          interessate.
            3.  Il Ministro degli affari esteri può anche designare,
          di volta in  volta,  in  casi  particolari,  funzionari  di
          amministrazioni   pubbliche   altamente   specializzati  su
          specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di  cui
          al comma 1".

Art. 7
Dichiarazione e marcatura CE di conformità

 
 
 1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le
norme  di  cui  all'art.  6, comma 1, la conformità degli apparecchi
stessi alle disposizioni del presente decreto  è  attestata  da  una
dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo
mandatario  stabilito  nella Unione europea. La dichiarazione, di cui
all'allegato 1, deve essere tenuta  a  disposizione  delle  autorità
competenti  di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato
comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza  di  dieci  anni
dall'immissione   nel   mercato   comunitario  dell'ultimo  esemplare
dell'apparecchio in questione.
 2. Nel caso  di  apparecchi  per  i  quali  il  fabbricante  non  ha
applicato,  in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1,
o in assenza  di  norme  al  momento  dell'introduzione  nel  mercato
comunitario, la conformità alle disposizioni del presente decreto è
attestata  da  una  dichiarazione  CE  di conformità predisposta dal
fabbricante  o  dal  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione  europea
corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive
l'apparecchio,   illustra  le  modalità  attuate  per  garantire  la
conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una
relazione  tecnica  o  un  attestato  rilasciati  da   un   organismo
competente.  La  conformità  di  tali  apparecchi a quanto descritto
nella  documentazione  tecnica  è  attestata  secondo  la  procedura
prevista dal comma 1.
 3.  Nel  caso  in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono
stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere  la  dichiarazione
CE di conformità ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel
mercato   comunitario.   Questi  è  responsabile  della  rispondenza
dell'apparecchio ai requisiti di protezione.
 4. I dati identificativi del fabbricante o del  suo  mandatario  con
sede  nell'Unione  europea  o  del  responsabile  dell'immissione nel
mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono
accompagnare  ciascun  esemplare  dell'apparecchiatura   immessa   in
commercio.
 5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea,
oltre  a  predisporre  la  dichiarazione di cui al comma 1, appone la
marcatura CE di conformità, di cui all'allegato 1, sull'apparecchio,
sulle istruzioni per l'uso ovvero, in  alternativa  alle  istruzioni,
sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.
 6.  è vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa
il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.
 7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilità e
la leggibilità della marcatura CE.
 8.  Nel  caso  in  cui né il fabbricante né il suo mandatario sono
stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la  documentazione
tecnica  ricade  sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato
comunitario.
 9. Il fascicolo deve essere tenuto a  disposizione  delle  autorità
competenti  di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato
comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza  di  dieci  anni
dall'immissione   nel   mercato   comunitario  dell'ultimo  esemplare
dell'apparecchio in questione.
 10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti  nei  laboratori,
nelle  officine  e  nei locali del costruttore per suo uso esclusivo,
pur dovendo essere rispettati  i  requisiti  di  protezione,  non  è
richiesto alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.
 11.  Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi
componenti è richiesta una  dichiarazione  CE  di  conformità;  gli
apparecchi  ed  i  sistemi  componenti  devono  essere  conformi alle
condizioni di installazione  fissate  dal  costruttore,  in  modo  da
assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.

                               Art. 8
              Organismi notificati - Esame CE del tipo
 
 1.  La  rispondenza  alle  norme  di compatibilità elettromagnetica
degli apparecchi  radiotrasmittenti  deve  essere  attestata  da  una
dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo
mandatario  stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha
ottenuto un attestato o certificato di esame CE del  tipo  rilasciato
da uno degli organismi notificati della Unione europea.
 2.  Il  comma  1  non  si  applica  ai  terminali  radiotrasmittenti
disciplinati, anche ai fini della  valutazione  della  compatibilità
elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
 3.  L'attestato  o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma
1, è rilasciato, entro trenta giorni  dalla  domanda,  dai  seguenti
organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
  a)  dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;
  b) dall'istituto superiore delle poste  e  delle  telecomunicazioni
relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.
 4.  Fino  all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della
legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  il  richiedente  l'attestato  o  il
certificato  CE  del tipo, di cui al comma 3, è tenuto al versamento
di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese
amministrative  riguardanti  l'istruttoria   ed   il   rilascio   del
documento.
 5.  Le  somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento può essere
effettuato con le seguenti modalità:
  a) versamento in conto corrente postale intestato alla  sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
  b)   versamento   con   vaglia   postale   ordinario   nazionale  o
internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale  dello
Stato;
  c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per
il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 6.  L'attestato  o il certificato di esame CE del tipo è rilasciato
sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova
accreditato con sede nell'Unione europea.
 7. Il Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni  accredita  i
laboratori  di  prova  con sede in Italia sulla base di norme europee
per la compatibilità elettromagnetica secondo la procedura di cui al
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
 8.  Con  provvedimento   del   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  di  concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, possono essere designati, oltre  quelli
citati  nel  comma  3,  altri organismi notificati di cui all'art. 1,
comma 1, lettera g).
 9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono
revocate se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2.

          Note all'art. 8:
            -  Per il decreto legislativo richiamato nell'articolo si
          veda in nota all'art. 1.
            - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52:
            "Art. 47 (Procedure di  certificazione  e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposione della marcatura CE,  previste  dalla  normativa
          comunitaria,  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
            2. Le spese relative all'autorizzazione  degli  organismi
          ad  effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico
          dei richiedenti. Le spese relative ai successivi  controlli
          sugli  organismi  autorizzati  sono  a  carico di tutti gli
          organismi  autorizzati  per  la  medesima   tipologia   dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
            3. I proventi derivanti dalle attività di cui  al  comma
          1,  se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
          periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere   successivamente   riassegnati,   con  decreto  del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui
          ai   citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei  controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorità  competenti  mediante l'acquisizione temporanea a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori.
            4.  Con  uno  o  più decreti dei Ministri competenti per
          materia, di concerto con il Ministro del tesoro,  sono  de-
          terminate  ed  aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attività autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attività  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le
          modalità   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter-
          minate  le  modalità di erogazione dei compensi dovuti, in
          base    alla    vigente     normativa,     al     personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attività di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
            5.  Con  l'entrata  in vigore dei decreti applicativi del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
            6. In sede di prima applicazione, il decreto  di  cui  al
          comma  4  è  emanato  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".

                               Art. 9
             Autorità competenti e organismi competenti
 
 1.  Le  autorità  competenti  per l'attuazione del presente decreto
sono:
  a) il Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  per  gli
apparecchi  di  telecomunicazioni  e  per  tutti gli altri apparecchi
limitatamente alla protezione delle radiocomunicazioni  dai  disturbi
eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi apparecchi;
  b)  il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per gli apparecchi diversi  da  quelli  di  telecomunicazioni,  salvo
quanto specificato nella lettera a).
 2.   Con   provvedimento   del   Ministero   delle   poste  e  delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato,  possono  essere  riconosciuti,  nel
settore della compatibilità elettromagnetica,  organismi  competenti
di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  secondo  la procedura
riportata nel capo II.
 3.  Nel  periodo  di  prima  applicazione   del   presente   decreto
legislativo  sono  abilitati  a rilasciare una relazione tecnica o un
attestato per  gli  apparecchi  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  gli
organismi  competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, 1 settembre 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296  del  28  ottobre
1980.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo  i  predetti  organismi   devono   ottenere   il
riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II.

          Nota all'art. 9:
            -  Il  D.M.  1  settembre  1980 reca: "Designazione degli
          organismi incaricati di rilasciare  i  contrassegni  e  gli
          attestati  di  rispondenza  ai  sensi della legge 22 maggio
          1980, n. 209".

 

                              Art. 10
           Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza
 
 1.  Le  autorità  competenti  di  cui all'art. 9, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
  a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la
rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;
  b)  individuare  e   risolvere   situazioni   di   incompatibilità
elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;
  c)  promuovere  presso  la  Commissione  europea  le iniziative per
l'accertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme
specificate nell'art. 6.
 2. Al fine  di  verificare  la  conformità  degli  apparecchi  alle
prescrizioni  del  presente decreto, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ed il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  hanno  facoltà  di disporre verifiche e controlli.
Restano ferme, quanto alle competenze in  materia  di  vigilanza,  le
disposizioni vigenti.
 3.  Le  verifiche  e  i  controlli  di  cui  al comma 2, relativi ai
prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere  effettuati,
anche  con  metodo  a  campione,  presso  il  costruttore, i depositi
sussidiari  del  costruttore,  i  grossisti,   gli   importatori,   i
commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni
in  atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal
fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
  a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di  immagazzinamento  dei
prodotti;
  b)    l'acquisizione    di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento;
  c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
 4. I risultati  delle  verifiche  e  dei  controlli  debbono  essere
comunicati  all'interessato  entro  il  termine di novanta giorni dal
prelievo degli apparecchi.
 5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese
per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato  il  mancato
rispetto  dei  requisiti  di  protezione.  I  campioni,  per i quali,
invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti  entro
novanta giorni dal prelievo.
 6.  Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti
cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi
delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed
i laboratori accreditati.
 7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,  di  concerto
con  il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
può con propri provvedimenti affidare, non in  esclusiva,  attività
di  verifica  ad  istituti,  enti  o  laboratori,  purchè  dotati di
comprovate capacità tecniche  e  di  adeguate  attrezzature;  con  i
provvedimenti  sono  stabiliti  limiti  e  modalità operative e può
essere determinata la durata dell'affidamento.
 8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica  alla
Commissione   europea   ed  agli  altri  Stati  membri  le  autorità
competenti di cui al comma 1, i nominativi degli organismi incaricati
del rilascio degli attestati di certificazione CE nonché  i  compiti
specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri
di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione.

                              Art. 11
                              Sanzioni
 
 1.  Chiunque  immette  nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi
non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire
quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila
a lire duecentoquarantamila  per  ciascun  apparecchio.  Alla  stessa
sanzione,  fatto  salvo  quanto disposto dal comma 6, è assoggettato
chiunque apporta modifiche  ad  apparecchi  dotati  della  prescritta
marcatura  CE,  che comportano la mancata conformità ai requisiti di
protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare
la somma complessiva di lire duecento milioni.
 2. Chiunque immette nel mercato, commercializza  all'ingrosso  o  al
dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi
conformi  ai  requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta
marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione prevista dagli
articoli 7 e 8 ovvero per i  quali  non  è  stata  rilasciata  detta
attestazione,   è  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire quattro milioni  a  lire  ventiquattro
milioni  e  del  pagamento  di  una  somma  da  lire ventimila a lire
centoventimila per ciascun apparecchio.  In  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa  non  può  superare  la  somma  complessiva  di  lire
duecento milioni.
 3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con  la  marcatura
CE,   ovvero  ne  limitano  la  visibilità  e  la  leggibilità,  è
assoggettato alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  due
milioni a lire dodici milioni.
 4.  Chiunque  cede  a  terzi,  senza il consenso del Ministero delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  -  direzione  generale   per   le
concessioni   e  le  autorizzazioni,  l'attestazione  prevista  dagli
articoli 7  e  8  è  sottoposto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
 5.  Chiunque  promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano
le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  lire  cinque
milioni a lire trenta milioni.
 6.  Chiunque  acquista  o utilizza apparecchi privi della prescritta
marcatura CE o apporta per uso  personale  ad  apparecchi  dotati  di
marcatura  CE  modifiche  che  comportano  la  mancata conformità ai
requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
 7.  Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art.  2,
comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:
  a) non conformi ai requisiti di protezione;
  b) privi della prescritta marcatura CE;
  c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8,
ancorchè dotati della marcatura CE;
  d)  provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura
CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.
 8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei  mesi  successivi
alla   esecuzione   del   sequestro,   non   si   è  proceduto  alla
regolarizzazione delle situazioni indicate  nel  comma  7  ovvero  al
ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

Capo II
Procedura di riconoscimento
degli organismi competenti


                              Art. 12
              Riconoscimento degli organismi competenti
 
 1.  Gli  organismi che intendono essere riconosciuti come competenti
in uno o più settori della compatibilità  elettromagnetica  debbono
essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 2.
 2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è effettuato
con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
di   concerto  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  adottare  entro   centottanta   giorni   dalla
ricezione  della  domanda  di  cui  all'art.  13, decorso il quale la
domanda si considera respinta.

                              Art. 13
                      Domanda di riconoscimento
 
  1.  La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art.
12  deve  essere  inviata  al   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  -  Direzione generale per la regolamentazione e la
qualità  dei  servizi,  che  ne   trasmette   copia   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale
della produzione industriale.
 2.  La  domanda,  firmata  dal  legale rappresentante dell'organismo
interessato, deve specificare:
  a) nome o ragione sociale del richiedente;
  b) indirizzo o sede del richiedente;
  c) denominazione dell'organismo;
  d) sede dell'organismo;
  e)  settore  specifico  di  competenza  con   l'indicazione   delle
possibili    categorie    di    apparecchiature    e   dei   fenomeni
elettromagnetici di interesse;
  f) dichiarazione di  impegno  a  sostenere  le  spese  relative  al
riconoscimento dell'organismo;
  g) eventuali accreditamenti ottenuti;
  h) elenco degli allegati.
 3.  Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono
essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:
  a) certificato di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
  b)   manuale  della  qualità  del  laboratorio  di  prova  interno
all'organismo, redatto in conformità alle norme della serie UNI  CEI
EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;
  c)  dichiarazione  impegnativa  in  ordine al soddisfacimento delle
condizioni minime di cui all'allegato 2;
  d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale
non  inferiore  a  lire  tre  miliardi   per   i   rischi   derivanti
dall'esercizio di attività di valutazione tecnica; detta polizza non
è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;
  e)  copia  di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da
altri organismi;
  f)  elenco  del  personale  del  laboratorio   di   prova   interno
all'organismo con l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli
di studio e delle mansioni;
  g)  curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni
ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;
  h)  procedura   adottata   per   l'identificazione   dei   fenomeni
elettromagnetici  interessanti  un  prodotto  posto  ad esame, per la
selezione delle prove  e  delle  verifiche  di  laboratorio  ritenute
necessarie nonché per la valutazione dei risultati di prova e per la
stesura della relazione tecnica relativa.
 4.  Per  l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali
si  riferisce  il  riconoscimento,  i  Ministeri  competenti  possono
richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria,
fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2.

          Note all'art. 13:
            -  Le  norme  UNI  CEI  EN  45001,  edite  nel marzo 1990
          dall'ente  nazionale  italiano  di   unificazione   -   via
          Battistotti  Sassi  11  -  20133  Milano, dettano i criteri
          generali per il funzionamento dei laboratori di prova.
            - La guida UNI CEI 70012, edita nel marzo 1990  dall'ente
          nazionale  italiano di unificazione - via Battistotti Sassi
          11 - 20133 Milano, concerne la preparazione di  un  manuale
          della qualità per un laboratorio di prova.
                              Art. 14
                     Valutazione dell'organismo

 1.  Ai  fini  del  riconoscimento,  il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda, alla  convocazione  di  un  gruppo  di  lavoro  composto  da
rappresentanti   designati   dal   Ministero   delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.  Ai  componenti  del gruppo di lavoro non è dovuto
alcun compenso.
 2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede  ad  esaminare  le
domande di cui all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori
per  la valutazione del laboratorio di prova dell'organismo candidato
attraverso l'esame del manuale  della  qualità  del  laboratorio  di
prova e mediante visita ispettiva.
 3.  Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo
aver esaminato il  manuale  della  qualità,  comunicano  l'esito  al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
 4.  Se  l'esame  del  manuale  della qualità ha esito negativo, gli
ispettori,  sulla  base  delle  risultanze  emerse,   provvedono   ad
inoltrare  alla  direzione  generale  per  la  regolamentazione  e la
qualità  dei   servizi   del   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni   il   rapporto   di   esame   per  la  sospensione
dell'istruttoria di riconoscimento. Il Ministero delle poste e  delle
telecomunicazioni  comunica  tale  risultato  all'organismo  fissando
modalità e  termini  per  l'eventuale  perfezionamento  del  manuale
stesso.
 5.  Se  l'esame  del  manuale  della  qualità ha esito positivo, la
direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei  servizi
provvede   ad   organizzare   le   visite  tecniche  presso  la  sede
dell'organismo candidato.  Gli ispettori, sulla base delle risultanze
emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione  stessa  la  relazione
finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
 6.  Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 3,
la commissione propone il riconoscimento  dell'organismo  che  viene,
successivamente,  formalizzato  con provvedimento del Ministero delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  di  concerto  con  il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.

                              Art. 15
                   Sorveglianza del riconoscimento
 
 1.  Con  periodicità  annuale  il  Ministero  delle  poste  e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato, dispone visite di sorveglianza presso
gli organismi riconosciuti.

                              Art. 16
                     Rinnovo del riconoscimento
 
 1.  Ai  fini  del  rinnovo  del suo riconoscimento, l'organismo deve
presentare alla direzione  generale  per  la  regolamentazione  e  la
qualità  dei  servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla
data di scadenza del  riconoscimento,  una  domanda  di  rinnovo  con
l'integrazione  della documentazione di cui all'art. 13, qualora sono
intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.
 2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone  una  visita
tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti
per il riconoscimento, con le modalità di cui all'art. 14.
 3.  Nel  caso  in  cui il rapporto di valutazione degli ispettori è
positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta  giorni  dalla
data  di  ricezione  del  rapporto  stesso,  un  nuovo  attestato  di
riconoscimento.
 4. Nel caso in cui il rapporto di  valutazione  degli  ispettori  è
negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 17.

                              Art. 17
               Sospensione e revoca del riconoscimento
 
1.  Il  riconoscimento  può essere sospeso dalla direzione generale,
sentita la commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo  di
sei   mesi   nel   caso   di  inosservanza  da  parte  dell'organismo
riconosciuto degli impegni assunti.
 2. Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita  la
commissione:
  a)  nel  caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le
modalità e nei tempi  indicati,  a  quanto  stabilito  nell'atto  di
sospensione;
  b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati
al momento del rilascio dell'attestato di riconoscimento.
 3.  Gli  atti  di  sospensione  o  revoca  devono  essere comunicati
all'organismo interessato.

                              Art. 18.
                              Proventi
 
 1.  Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 47, comma 4, della
legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  si   applicano,   ai   fini   del
riconoscimento  degli  organismi competenti, le quote di surrogazione
stabilite per le  prestazioni  conto  terzi  dell'istituto  superiore
delle  poste  e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 19, quinto
comma, del codice postale e  delle  telecomunicazioni  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

          Nota all'art. 18:
            -  Il  testo  dell'art.  19  del  codice  postale e delle
          telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo  1973,  n.
          156, è il seguente:
            "Art.  19  (Divieto  di  prestazioni  gratuite).  -  Sono
          abrogate tutte norme per le quali  l'amministrazione  delle
          poste  e  delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a
          titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni  per  conto
          di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.
            La  specificazione  dei  servizi  nei cui confronti trova
          applicazione il disposto del precedente comma,  nonché  la
          disciplina  dei  relativi  rapporti  ai  fini  anche  della
          determinazione    dei    corrispettivi     dovuti     dalle
          amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da emanarsi su
          proposta   del   Ministro   per   le   poste   e   per   le
          telecomunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  per il
          tesoro.
            Per i servizi resi  dall'Amministrazione  delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni  ad  enti ed istituti, il rimborso
          all'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni
          dei  costi  da  essa  sostenuti  per le prestazioni stesse,
          sarà regolato in base a speciali convenzioni  annuali  con
          gli  enti  ed  istituti  medesimi,  rese esecutive mediante
          decreti   del   Ministro   per   le   poste   e   per    le
          telecomunicazioni.
            Sui  problemi  relativi  alla determinazione dei costi da
          rimborsare ai sensi dei precedenti  commi,  è  sentito  il
          parere   di   una  commissione  nominata  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  per
          le  poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per
          il bilancio e per il tesoro, presieduta  da  un  magistrato
          del  Consiglio  di  Stato,  designato  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, e composta di  un  funzionario  del
          Ministero  del  bilancio,  un funzionario del Ministero del
          tesoro e due funzionari del Ministero delle poste  e  delle
          telecomunicazioni.
            Per  le  prestazioni  rese  alle amministrazioni statali,
          enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti
          appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o
          privato,  oltre  alle  spese  richieste  dalle  prestazioni
          stesse,  anche  le quote di surrogazione del personale e la
          quota di spese generali stabilite con decreto del  Ministro
          per  le  poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio
          di amministrazione, di concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro".

 

Capo III
Disposizioni transitorie e finali


                              Art. 19.
                      Disposizione transitoria
 
 1.  Fino  al 1 gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato
comunitario e la messa  in  servizio  degli  apparecchi  conformi  ai
sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1 gennaio 1995.

                              Art. 20.
                             Abrogazione
 
 1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
è abrogato il decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  476,  ad
eccezione dell'art. 14, comma 2.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.    è  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
  Dato a Roma, addi' 12 novembre 1996
 
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
                                  Maccanico, Ministro delle  poste  e
                                  delle telecomunicazioni
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
                                  Visto, il Guardasigilli: Flick

          Note all'art. 20:
            -  Il  decreto  legislativo  4  dicembre 1992, n. 476, ha
          recepito  la   direttiva   89/336/CEE,   modificata   dalla
          direttiva   92/31/CEE,   in   materia   di   compatibilità
          elettromagnetica.
            - Si riporta il testo dell'art. 14 del  predetto  decreto
          legislativo n. 476/1992:
            "Art.  14  (Disposizioni  transitorie  e finali). - 1. Il
          presente decreto entra in vigore  il  giorno  successivo  a
          quello  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
            2. Fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata  l'immissione
          sul  mercato  o  la  messa  in  servizio  degli  apparecchi
          sprovvisti di marcatura CEE, conformi alle  norme  italiane
          in  materia  di  compatibilità  elettromagnetica in vigore
          alla data del 30 giugno 1992".
ALLEGAT0 1

ALLEGATO 2
ALLEGATO 3

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