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Art. 7 |
1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le
norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi
stessi alle disposizioni del presente decreto è attestata da una
dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui
all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle autorità
competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato
comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni
dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare
dell'apparecchio in questione.
2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha
applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1,
o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato
comunitario, la conformità alle disposizioni del presente decreto è
attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea
corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive
l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la
conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una
relazione tecnica o un attestato rilasciati da un organismo
competente. La conformità di tali apparecchi a quanto descritto
nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura
prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono
stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione
CE di conformità ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel
mercato comunitario. Questi è responsabile della rispondenza
dell'apparecchio ai requisiti di protezione.
4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con
sede nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel
mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono
accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in
commercio.
5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea,
oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la
marcatura CE di conformità, di cui all'allegato 1, sull'apparecchio,
sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni,
sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.
6. è vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa
il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.
7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilità e
la leggibilità della marcatura CE.
8. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono
stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione
tecnica ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato
comunitario.
9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità
competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato
comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni
dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare
dell'apparecchio in questione.
10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori,
nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo,
pur dovendo essere rispettati i requisiti di protezione, non è
richiesto alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.
11. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi
componenti è richiesta una dichiarazione CE di conformità; gli
apparecchi ed i sistemi componenti devono essere conformi alle
condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo da
assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.
Art. 8
Organismi notificati - Esame CE del tipo
1. La rispondenza alle norme di compatibilità elettromagnetica
degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una
dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha
ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato
da uno degli organismi notificati della Unione europea.
2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti
disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilità
elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma
1, è rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti
organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;
b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni
relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'attestato o il
certificato CE del tipo, di cui al comma 3, è tenuto al versamento
di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese
amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del
documento.
5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento può essere
effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o
internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per
il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo è rilasciato
sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova
accreditato con sede nell'Unione europea.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i
laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee
per la compatibilità elettromagnetica secondo la procedura di cui al
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
8. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, possono essere designati, oltre quelli
citati nel comma 3, altri organismi notificati di cui all'art. 1,
comma 1, lettera g).
9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono
revocate se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2.
Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo richiamato nell'articolo si
veda in nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52:
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi
ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico
dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli
organismi autorizzati per la medesima tipologia dei
prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante
l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono de-
terminate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le
attività di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le
modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter-
minate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in
base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 9
Autorità competenti e organismi competenti
1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto
sono:
a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli
apparecchi di telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi
limitatamente alla protezione delle radiocomunicazioni dai disturbi
eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi apparecchi;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per gli apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo
quanto specificato nella lettera a).
2. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti, nel
settore della compatibilità elettromagnetica, organismi competenti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), secondo la procedura
riportata nel capo II.
3. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto
legislativo sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un
attestato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 2, gli
organismi competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, 1 settembre 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre
1980. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo i predetti organismi devono ottenere il
riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II.
Nota all'art. 9:
- Il D.M. 1 settembre 1980 reca: "Designazione degli
organismi incaricati di rilasciare i contrassegni e gli
attestati di rispondenza ai sensi della legge 22 maggio
1980, n. 209".
Art. 10
Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza
1. Le autorità competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la
rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità
elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;
c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per
l'accertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme
specificate nell'art. 6.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle
prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato hanno facoltà di disporre verifiche e controlli.
Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le
disposizioni vigenti.
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai
prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati,
anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi
sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i
commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni
in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal
fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere
comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal
prelievo degli apparecchi.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese
per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato
rispetto dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali,
invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro
novanta giorni dal prelievo.
6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti
cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi
delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed
i laboratori accreditati.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
può con propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attività
di verifica ad istituti, enti o laboratori, purchè dotati di
comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i
provvedimenti sono stabiliti limiti e modalità operative e può
essere determinata la durata dell'affidamento.
8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla
Commissione europea ed agli altri Stati membri le autorità
competenti di cui al comma 1, i nominativi degli organismi incaricati
del rilascio degli attestati di certificazione CE nonché i compiti
specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri
di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione.
Art. 11
Sanzioni
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi
non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire
quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila
a lire duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa
sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, è assoggettato
chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della prescritta
marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di
protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare
la somma complessiva di lire duecento milioni.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi
conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta
marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione prevista dagli
articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è stata rilasciata detta
attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire
centoventimila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione
amministrativa non può superare la somma complessiva di lire
duecento milioni.
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura
CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dodici milioni.
4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni, l'attestazione prevista dagli
articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
5. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano
le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta
marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di
marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai
requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2,
comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:
a) non conformi ai requisiti di protezione;
b) privi della prescritta marcatura CE;
c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8,
ancorchè dotati della marcatura CE;
d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura
CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.
8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi
alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla
regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al
ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.
Capo II
Procedura di riconoscimento
degli organismi competenti
Art. 12
Riconoscimento degli organismi competenti
1. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti
in uno o più settori della compatibilità elettromagnetica debbono
essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 2.
2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è effettuato
con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da adottare entro centottanta giorni dalla
ricezione della domanda di cui all'art. 13, decorso il quale la
domanda si considera respinta.
Art. 13
Domanda di riconoscimento
1. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art.
12 deve essere inviata al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la
qualità dei servizi, che ne trasmette copia al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale
della produzione industriale.
2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo
interessato, deve specificare:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo o sede del richiedente;
c) denominazione dell'organismo;
d) sede dell'organismo;
e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle
possibili categorie di apparecchiature e dei fenomeni
elettromagnetici di interesse;
f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al
riconoscimento dell'organismo;
g) eventuali accreditamenti ottenuti;
h) elenco degli allegati.
3. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono
essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) manuale della qualità del laboratorio di prova interno
all'organismo, redatto in conformità alle norme della serie UNI CEI
EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;
c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle
condizioni minime di cui all'allegato 2;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale
non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti
dall'esercizio di attività di valutazione tecnica; detta polizza non
è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;
e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da
altri organismi;
f) elenco del personale del laboratorio di prova interno
all'organismo con l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli
di studio e delle mansioni;
g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni
ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;
h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni
elettromagnetici interessanti un prodotto posto ad esame, per la
selezione delle prove e delle verifiche di laboratorio ritenute
necessarie nonché per la valutazione dei risultati di prova e per la
stesura della relazione tecnica relativa.
4. Per l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali
si riferisce il riconoscimento, i Ministeri competenti possono
richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria,
fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
Note all'art. 13:
- Le norme UNI CEI EN 45001, edite nel marzo 1990
dall'ente nazionale italiano di unificazione - via
Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, dettano i criteri
generali per il funzionamento dei laboratori di prova.
- La guida UNI CEI 70012, edita nel marzo 1990 dall'ente
nazionale italiano di unificazione - via Battistotti Sassi
11 - 20133 Milano, concerne la preparazione di un manuale
della qualità per un laboratorio di prova.
Art. 14
Valutazione dell'organismo
1. Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda, alla convocazione di un gruppo di lavoro composto da
rappresentanti designati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Ai componenti del gruppo di lavoro non è dovuto
alcun compenso.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le
domande di cui all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori
per la valutazione del laboratorio di prova dell'organismo candidato
attraverso l'esame del manuale della qualità del laboratorio di
prova e mediante visita ispettiva.
3. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo
aver esaminato il manuale della qualità, comunicano l'esito al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli
ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad
inoltrare alla direzione generale per la regolamentazione e la
qualità dei servizi del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione
dell'istruttoria di riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni comunica tale risultato all'organismo fissando
modalità e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale
stesso.
5. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la
direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede
dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze
emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la relazione
finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
6. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 3,
la commissione propone il riconoscimento dell'organismo che viene,
successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.
Art. 15
Sorveglianza del riconoscimento
1. Con periodicità annuale il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dispone visite di sorveglianza presso
gli organismi riconosciuti.
Art. 16
Rinnovo del riconoscimento
1. Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, l'organismo deve
presentare alla direzione generale per la regolamentazione e la
qualità dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla
data di scadenza del riconoscimento, una domanda di rinnovo con
l'integrazione della documentazione di cui all'art. 13, qualora sono
intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.
2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita
tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti
per il riconoscimento, con le modalità di cui all'art. 14.
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è
positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla
data di ricezione del rapporto stesso, un nuovo attestato di
riconoscimento.
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è
negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 17.
Art. 17
Sospensione e revoca del riconoscimento
1. Il riconoscimento può essere sospeso dalla direzione generale,
sentita la commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo di
sei mesi nel caso di inosservanza da parte dell'organismo
riconosciuto degli impegni assunti.
2. Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita la
commissione:
a) nel caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le
modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di
sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati
al momento del rilascio dell'attestato di riconoscimento.
3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati
all'organismo interessato.
Art. 18.
Proventi
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 47, comma 4, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano, ai fini del
riconoscimento degli organismi competenti, le quote di surrogazione
stabilite per le prestazioni conto terzi dell'istituto superiore
delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 19, quinto
comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 19 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, è il seguente:
"Art. 19 (Divieto di prestazioni gratuite). - Sono
abrogate tutte norme per le quali l'amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a
titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto
di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova
applicazione il disposto del precedente comma, nonché la
disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della
determinazione dei corrispettivi dovuti dalle
amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su
proposta del Ministro per le poste e per le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse,
sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con
gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante
decreti del Ministro per le poste e per le
telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da
rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il
parere di una commissione nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per
il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato
del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del
Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del
tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali,
enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti
appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o
privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni
stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la
quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio
di amministrazione, di concerto con il Ministro per il
tesoro".
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19.
Disposizione transitoria
1. Fino al 1 gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato
comunitario e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai
sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1 gennaio 1995.
Art. 20.
Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
è abrogato il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, ad
eccezione dell'art. 14, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 1996
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Maccanico, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 20:
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, ha
recepito la direttiva 89/336/CEE, modificata dalla
direttiva 92/31/CEE, in materia di compatibilità
elettromagnetica.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del predetto decreto
legislativo n. 476/1992:
"Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata l'immissione
sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi
sprovvisti di marcatura CEE, conformi alle norme italiane
in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore
alla data del 30 giugno 1992".
ALLEGAT0 1 ALLEGATO 2
ALLEGATO 3