Art.
1 - Definizioni
Art.
2 - Campo di Applicazione
Art.
3 - Autorità preposta allapprovazione
Art.
4 - Procedure
Art.
5 - Domanda di approvazione
Art.
6 - Documentazione a corredo della domanda
Art.
7 - Rilascio dellapprovazione nazionale
Art.
8 - Pubblico registro
Art.
9 - Marcatura nazionale
Art.
10 - Apparecchiature non destinate alla connessione in rete
Art.
11 - Modifica del terminale approvato
Art.
12 - Variazione della ragione sociale del richiedente o
del titolare dellapprovazione
Art.
13 - Passaggio della titolarità dellapprovazione
Art.
14 - Variazione del nome commerciale di un terminale approvato
Art.
15 - Autorizzazioni temporanee
Art.
16 - Duplicato dellapprovazione
Art.
17 - Rinuncia alla richiesta di approvazione
Art.
18 - Revoca dellapprovazione
Art.
19 - Contributo
Art.
20 - Sorveglianza e controllo
Art.
21 - Cessazione dellattività del titolare dellapprovazione
o della fabbricazione del terminale
Art.
22 - Validità dellapprovazione e rinnovo
Art.
23 - Abrogazione
IL MINISTRO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18
ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n.73/23/CEE, relativa alle
garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 21
giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla
procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, recepita con larticolo.
53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto larticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 19881 n.400;
Vista la legge 28
marzo 1991, n. 109, che attua la direttiva 88/301/CEE relativa alla
concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto
ministeriale 23 maggio 1992 n. 314 - allegato 11 relativo alla procedura
per lomologazione delle apparecchiature terminali, da connettere
alla rete pubblica di telecomunicazioni.
Visto il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n 615, che attua la direttiva 89/336/CEE
relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata
dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;
Visto il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che attua la direttiva 91/263/CEE
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso
il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla
direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Vista la legge 28
luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e lesecuzione dellaccordo
sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del
protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17
marzo 1993, ed in particolare latto finale, allegato II/XVIII;
Considerato che
in assenza di regole tecniche comuni è necessario istituire una procedura
di approvazione nazionale dei terminali di telecomunicazioni basata
sulle regole tecniche, sulle norme tecniche e sulle specifiche tecniche
nazionali;
Considerato che,
tale procedura nazionale deve prevedere. laccesso dei costruttori,
dei loro mandatari o dei fornitori residenti nellambito dei Paesi
aderenti allaccordo sullo Spazio economico europeo, in conformità
ai principi enunciati dal tratto sullUnione europea;
Considerata lopportunità
che la procedura stessa sia analoga alla procedura di approvazione europea
disciplinata dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
Ritenuto, in conseguenza,
necessario, introdurre una nuova procedura nazionale di approvazione
dei terminali di telecomunicazioni in sostituzione di quella stabilita
dallallegato 11 al decreto ministeriale 13 maggio 1992, n.314;
Vista la notifica
n. 95/0193/I alla Commissione europea del progetto di regolamento, di
cui alla nota del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato
prot. 160417 del 21 settembre 1995;
Sentito il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuto di non
poter concordare con lavviso del Consiglio superiore tecnico delle
poste e delle telecomunicazioni inteso a richiedere la comunicazione
al Ministero di qualsiasi modifica al terminale anche se non influisce
sulla rispondenza ai requisiti essenziali o sulle condizioni duso,
e ciò in quanto ladempimento è gravoso per il costruttore; esso
richiede un impegno organizzativo al Ministero non rispondente ad esigenze
concrete; il Ministero ha sempre la possibilità di effettuare controlli
sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali;
Sentito il Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 20
marzo 1997;
Vista la comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (GM/103283/4367DL/CR
del 2 aprile 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
-
Ai fini del
presente decreto si intendono per:
-
"approvazione
nazionale", lautorizzazione al richiedente che consente
il collegamento alla rete pubblica italiana di telecomunicazioni
di una apparecchiatura terminale conforme alle relative specifiche
tecniche, norme tecniche o regole tecniche nazionali;
-
"apparecchiatura
terminale", di seguito chiamata terminale, unapparecchiatura
destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio,
ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica
di telecomunicazioni, vale a, dire ad essere collegata direttamente
ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni
o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo
punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione
di informazioni;
-
"autorizzazione
temporanea", quella che consente in assenza di approvazione
nazionale la connessione temporanea alla rete pubblica di telecomunicazioni
italiana di uno o più terminali;
-
"requisiti
essenziali", quei requisiti ai quali devono soddisfare
le apparecchiature terminali e cioè:
-
la sicurezza
dellutilizzatore, nella misura in cui tale requisito
non sia già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n.
791;
-
la sicurezza
degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato
dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n.791;
-
la compatibilità
elettromagnetica, nella misura in cui i relativi requisiti
riguardino il terminale in modo specifico;
-
la protezione
della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
-
la utilizzazione
efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;
-
linterfunzionamento
dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica
di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare,
tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
-
linterfunzionamento
tra terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni,
nei casi giustificati definiti in sede comunitaria;
-
"rete
pubblica di telecomunicazioni", linfrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali
fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti
radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
-
"specifica
tecnica", la specificazione che figura in un documento
che definisce le caratteristiche richieste per un prodotto,
quali i livelli di qualità, le, prestazioni, la sicurezza e
le dimensioni, comprese le prescrizioni ad, essa applicabili
per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed
i metodi di prova, limballaggio, il marchio e letichettatura;
-
"norma
tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo
di normalizzazione riconosciuto ai fini di unapplicazione
ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
-
"norma
tecnica armonizzata", la norma tecnica adottata da uno
degli organismi di normalizzazione europei CEN, CENELEC, ETSI
su mandato della commissione europea;
-
"regola
tecnica comune", regola tecnica derivata da norme tecniche
armonizzate valida nei Paesi aderenti allaccordo sullo
Spazio economico europeo di seguito denominati Paesi SEE, contenente
solo i requisiti essenziali la cui osservanza è obbligatoria;
-
"regola
tecnica nazionale", il documento derivato da specifiche
o norme tecniche, riguardante i soli requisiti essenziali, adottato
con un provvedimento normativo nazionale la cui osservanza è
obbligatoria;
-
"laboratorio
di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato
sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614,
art. 7, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche
comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
-
"organismo
designato per la certificazione e la sorveglianza dei sistemi
qualità aziendali", un organismo abilitato quale terza
parte competente a svolgere i compiti relativi alla valutazione,
alla certificazione ed alla sorveglianza della conformità delle
aziende sulla base della:
-
"certificato
di esame del tipo", il certificato rilasciato dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni mediante il quale si attesta
che il tipo di apparecchiatura terminale di telecomunicazioni
è rispondente ad una specifica tecnica, ad una norma tecnica
o ad una regola tecnica.
Art. 2
Campo di Applicazione
-
Il presente
regolamento si applica ai terminali di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera b) con esclusione:
-
di quelli
che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 novembre 1996i n. 6l4;
-
di quelli
non destinati al mercato italiano;
-
di quelli
già immessi nel mercato e di quelli prodotti ed immessi nel
mercato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto nel rispetto della normativa vigente prima della medesima
data;
-
delle apparecchiature
radioriceventi di telecomunicazioni non destinate al collegamento
con la rete pubblica nazionale e di quelle destinate alla sola
ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva.
-
Le apparecchiature
suscettibili di essere collegate all rete pubblica, ma non destinate
a tale impiego, sono disciplinate dallarticolo 10.
Art. 3
Autorità preposta allapprovazione
-
Lautorità
preposta al rilascio dellapprovazione nazionale di un terminale
è il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni - viale America,
201 - 00144 Roma.
Art. 4
Procedure
-
Lapprovazione
nazionale può essere rilasciata a seguito di procedura conseguente
a:
-
domanda
di approvazione nazionale sulla base dellesame del tipo
associato ad una dichiarazione di conformità dei prodotti al
tipo esaminato; oppure
-
domanda
di approvazione nazionale sulla base dellesame del tipo
associato ad una dichiarazione di conformità della produzione
al tipo esaminato, basata sulla certificazione del sistema qualità
di produzione; oppure
-
domanda
di approvazione nazionale sulla base della dichiarazione di
conformità alle norme e regole tecniche nazionali basata sulla
certificazione del sistema qualità completa.
-
Nel caso della
procedura di cui al comma 1, lettera a), il richiedente accetta
il controllo casuale sui prodotti impegnandosi a sostenere le spese
per lespletamento del primo controllo; secondo le tariffe
previste dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per
lesecuzione di lavori conto terzi e dal laboratorio prescelto
dal Ministero stesso per le prove, impregiudicato quanto disposto
dallarticolo 20.
-
Nel caso della
procedura di cui al comma 1, lettere b) e c), ed impregiudicato
quanto disposto dallarticolo 20, il Ministero può, anche durante
la procedura di approvazione, effettuare controlli sui prodotti,
indipendentemente da quelli di competenza dellorganismo notificato,
per la certificazione dei sistemi qualità aziendali in presenza
di gravi motivi, da comunicare agli interessati.
Art. 5
Domanda di approvazione
-
La domanda di
approvazione nazionale di un terminale può essere presentata da
un operatore economico, quale il costruttore, il suo mandatario
o il fornitore, di seguito denominato richiedente, stabilito nei
Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) ed iscritto alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad
altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente.
-
La domanda di
approvazione nazionale di un terminale, redatta su carta legale
in lingua italiana, deve essere presentata o fatta pervenire allindirizzo
di cui allarticolo 3 (allegati 1/A, 1/B, 1/C). Essa deve riferirsi
ad un solo terminale e deve contenere le seguenti indicazioni:
-
ragione
sociale ed indirizzo del richiedente;
-
nome e numero
telefonico del responsabile dei rapporti con il Ministero;
-
ragione
sociale ed indirizzo del costruttore;
-
tipo, marca
e modello del terminale;
-
eventuali
informazioni riguardanti altre approvazioni già ottenute in
altri Paesi SEE;
-
tipo di
procedura, tra quelle di cui allarticolo 4, comma 1, che
il richiedente intende scegliere;
-
dichiarazione
con la quale il richiedente che abbia scelto di seguire la procedura
di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), si impegna
a:
-
consentire
ai funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
laccesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti
o, in mancanza dì questi, ai locali di produzione finale,
lacquisizione delle informazioni necessarie allaccertamento,
ed il prelievo di campioni in numero sufficiente per lesecuzione
di esami e prove;
-
sostenere
le spese per lespletamento di una sola operazione
di controllo casuale da effettuarsi entro il periodo di
validità dellapprovazione;
-
dichiarazione
con la quale il richiedente si impegna a garantire lassistenza
tecnica per la durata della validità dellapprovazione
nazionale;
-
dichiarazione
dellavvenuto pagamento del contributo di cui allarticolo
19, comma 1 o comma 2;
-
dati riguardanti
liscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei
Paesi SEE, laddove esistente.
Art. 6
Documentazione a corredo della domanda
-
Nel caso in
cui il richiedente intenda seguire le procedure di cui allarticolo
4, comma l, lettere a) e b), la domanda di approvazione nazionale
deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
-
manuale
di utente con descrizione delle prestazioni offerte, della installazione,
dellattivazione e delluso del terminale;
-
elenco delle
regole tecniche nazionali alle quali il terminale deve rispondere;
-
descrizione
generale del terminale con schema a blocchi comprendente le
eventuali parti addizionali ed opzionali;
-
schemi elettrici
dei circuiti di alimentazione e dinterfacciamento alla
rete pubblica di telecomunicazioni;
-
lista dei
componenti dei circuiti di cui alla lettera d) se non già indicati
negli schemi circuitali;
-
dati identificativi
delleventuale software impiegato;
-
viste fotografiche
interne ed esterne o disegni costruttivi dinsieme e dei
circuiti di alimentazione e di interfacciamento alla rete pubblica
di telecomunicazioni;
-
certificazione
o dichiarazione sul rispetto delle condizioni di sicurezza come
indicato nella direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione del
19 febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n.791;
-
certificazione
o dichiarazione sul rispetto della compatibilità elettromagnetica
come indicato nella direttiva 89/336/CEE attuata con decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
-
indicazione
delle sedi presso le quali può essere svolta lassistenza
tecnica;
-
attestato
dellavvenuto pagamento del contributo di cui allarticolo
19, comma l;
-
certificato
di iscrizione di cui allarticolo 5, comma 1;
-
se il richiedente
è mandatario, lettera di incarico da parte del costruttore,
autenticata dallautorità competente.
-
Nel caso
in cui il richiedente intenda seguite la procedura di cui allarticolo
4, comma 1, lettera a), oltre alla documentazione di cui al
comma 1, deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
-
originale
o copia autenticata del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio
di prova accreditato in ambito nazionale o, in mancanza di questo,
dallistituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
sulla base di norme armonizzate, norme europee, norme nazionali
e regole tecniche nazionali; il rapporto di prova può essere
rilasciato anche da un laboratorio accreditato situato in uno
dei Paesi SEE a condizione che sia assicurata lequivalenza
delle procedure di prova e delle condizioni di approvazione
degli organismi abilitati ad eseguire le prove stesse;
-
dichiarazione
di conformità dei prodotti al tipo esaminato, secondo il modello
di cui allallegato 2;
-
se il richiedente
è fornitore, dichiarazione di possesso delle competenze tecniche
e dei mezzi idonei a verificare che i prodotti sono conformi
al tipo esaminato.-
-
Nel caso
in cui il richiedente intenda. seguire la procedura di cui allarticolo
4, comma 1, lettera b), oltre alla documentazione di cui al
comma 1, deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
-
originale
o copia autenticata del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio
di prova accreditato in ambito nazionale o, in mancanza di questo,
dallistituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
sulla base di norme armonizzate, norme europee, norme nazionali
e regole tecniche nazionali; il rapporto di prova può essere
rilasciato anche da un laboratorio accreditato situato, in uno
dei Paesi SEE a condizione che sia assicurata lequivalenza
delle procedure di prova e delle condizioni di approvazione
degli organismi abilitati ad eseguire le prove stesse;
-
certificato
del sistema qualità di produzione rilasciato da un organismo
designato per la certificazione dei sistemi qualità aziendali;
-
dichiarazione
di conformità , della produzione al tipo esaminato, secondo
il modello di cui allallegato 3.
-
Nel caso
in cui il richiedente intenda seguire la procedura di cui allarticolo
4, comma 1, lettera c), deve allegare alla domanda:
-
dichiarazione
di conformità di cui allallegato 4;
-
originale
o copia autenticata del certificato del sistema qualità completa
rilasciato da un organismo designato per la certificazione dei
sistemi qualità aziendali;
-
copia del
manuale duso in lingua italiana;
-
attestato
dellavvenuto pagamento del contributo di cui allarticolo
19, comma 2.
-
La documentazione
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere redatta
in lingua italiana e la documentazione di cui alle altre lettere
in lingua italiana ovvero in lingua inglese o francese.
Art. 7
Rilascio dellapprovazione nazionale
-
La direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni, entro 10 giorni
dalla data di ricevimento della domanda, comunica allinteressato
il ricevimento della stessa e rilascia lapprovazione nazionale:
-
entro 60
giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso di scelta
della procedura di cui allarticolo 4, comma 1, lettere
a) e b);
-
entro 30
giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso di scelta
della procedura di cui allarticolo 4, comma 1, lettera
c).
-
Nel caso in
cui la documentazione sia incompleta entro i termini di cui al comma
l, lettere a),e b), la direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni ne richiede allinteressato il completamento.
Il rilascio dellapprovazione nazionale avviene entro i termini
di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrenti dalla data di ricevimento
di quanto richiesto.
-
Nel caso in
cui il richiedente non provveda entro 150 giorni dalla data della
richiesta, si, intende che la domanda non sia più di interesse per
il medesimo e limporto del contributo versato non è restituito
né può essere utilizzato per altra domanda di approvazione.
Art. 8
Pubblico registro
-
Ogni terminale
approvato è menzionato nellapposito pubblico registro tenuto
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. In casi particolari
su domanda del titolare dellapprovazione motivata da ragioni
di sicurezza nazionale, un terminale approvato può non essere menzionato.
Art. 9
Marcatura nazionale
-
Su ogni esemplare
del terminale approvato deve essere apposta una marcatura nazionale
(allegato 5) contenente le seguenti informazioni:
-
nominativo
del titolare dellapprovazione nazionale;
-
modello
del terminale;
-
numero dellapprovazione
nazionale.
-
La marcatura
deve essere indelebile e visibile sulla superficie esterna del terminale.
-
Ogni terminale,
oltre a recare la marcatura di cui al comma 1, deve essere identificato
dal fabbricante mediante lindicazione del modello, del lotto
o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore.
Art. 10
Apparecchiature non destinate alla connessione in rete
-
Le apparecchiatura
che presentano caratteristiche identiche a quelle indicate allarticolo
1, comma 1, lettera b), e che non siano destinate al collegamento
alla rete pubblica di telecomunicazioni italiana devono essere dichiarate
come tali dal costruttore, dal mandatario o dal fornitore stabilito
nei Paesi SEE (allegato 6). Tuttavia, le apparecchiature, di cui
allarticolo 2, comma 2, che si avvolgono di un sistema di
collegamento radio, si ritengono destinate al collegamento con la
rete pubblica di telecomunicazioni.
-
La dichiarazione
di cui al comma 1 deve essere inviata allautorità preposta
allapprovazione. di cui allart. 3 prima della immissione
nel mercato di detto tipo di apparecchiatura.
-
Su ogni esemplare
di apparecchiatura non destinata al collegamento alla rete Pubblica
di telecomunicazioni italiana deve essere apposta una marcatura
conforme, a quella dellallegato 7, da parte del costruttore,
del mandatario o del fornitore, contenente le seguenti informazioni:
-
nominativo
del costruttore;
-
modello
dellapparecchiatura;
-
indicazione
che lapparecchiatura non è destinata ad essere connesso
alla rete pubblica di telecomunicazioni italiana.
-
La direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni dà riscontro alla
dichiarazione di cui al comma 1 entro 10 giorni dalla ricezione
della medesima
-
Il costruttore,
il mandatario o il fornitore sono tenuti a fornire chiarimenti,
dietro richiesta della direzione generale per le concessioni, e
le autorizzazioni, in ordine alla destinazione dellapparecchiatura,
tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalità
e del segmento di mercato per il quale è prevista la commercializzazione.
Art. 11
Modifica del terminale approvato
-
Ogni modifica
alla costituzione materiale e funzionale di un terminale già approvato,
che influisce sulla rispondenza ai requisiti essenziali o sulle
condizioni duso, deve essere comunicata alla direzione generale
per le concessioni e le autorizzazioni al fine di ottenere una nuova
approvazione nazionale secondo la procedura prevista dal presente
regolamento.
Art. 12
Variazione della ragione sociale del richiedente o del titolare dellapprovazione
-
Qualora durante
la procedura di approvazione o dopo il rilascio della stessa, sia
sopravvenuto il cambiamento della ragione sociale del richiedente
o del titolare, questultimo deve comunicarlo, con le modalità
di cui al comma 2, alla direzione generale per le concessioni e
le autorizzazioni.
-
Linteressato,
in allegato alla comunicazione, deve fornire; i dati relativi al
cambiamento avvenuto nonché, in copia autenticata, il nuovo certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura o ad altro organismo equivalente stabilito nellambito
dei Paesi SEE, laddove esistente.
Art. 13
Passaggio della titolarità dellapprovazione
-
Nel caso in
cui debba essere modificata la titolarità di una approvazione, il
titolare deve comunicare alla direzione generale per la concessioni
e le autorizzazioni il suo consenso alla modifica, restituendo il
documento originale dellapprovazione.
-
Contemporaneamente,
il nuovo soggetto deve richiedere alla direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni di subentrare nella titolarità dellapprovazione
del terminale in parola dichiarando di assumere tutti gli obblighi
pregressi e futuri dellapprovazione da acquisire (allegato
8) ed allegando:
-
lattestato
dellavvenuto versamento del contributo di lire 100.000
di cui allarticolo 19, comma 3;
-
il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei
Paesi SEE, laddove esistente.
-
La direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni, se autorizza il
passaggio di titolarità dichiarato, rilascia allinteressato,
senza richiedere nuove prove di conformità, unapprovazione
che conserva sia il nome commerciale del terminale sia il numero
identificativo dellapprovazione precedente, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione; se non autorizza il passaggio, comunica
ad entrambi i richiedenti le ragioni della decisione, sempre nei
termini di tempo precedentemente indicati, restituendo al titolare
il documento originale dellapprovazione.
Art. 14
Variazione del nome commerciale di un terminale approvato
-
In caso di variazione
del nome commerciale di un terminale già approvato il titolare dellapprovazione
deve richiedere alla direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni il rilascio dellapprovazione del terminale
con lindicazione del nuovo nome commerciale dichiarando che
il terminale in parola è perfettamente identico dal punto di vista
costruttivo e funzionale al terminale già approvato ed allegando
lattestato dellavvenuto versamento del contributo di
lire 100.000 di cui allarticolo 19, comma 3; lapprovazione
del terminale originario mantiene la sua validità.
-
La direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia al titolare,
senza richiedere nuove prove di conformità, unapprovazione
con un nuovo numero identificativo ed il nuovo nome commerciale
del terminale entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 15
Autorizzazioni temporanee
-
In occasione
di particolari avvenimenti, fiere, mostre, congressi e simili o
per lesecuzione di prove funzionali (prove in campo), gli
interessati devono fare richiesta motivata alla direzione generale
per le concessioni e le autorizzazioni di unautorizzazione
temporanea alla connessione alla rete pubblica di i telecomunicazioni
italiana di uno o più terminali, allegando:
-
-
una descrizione
dettagliata del o dei terminali da impiegare; comprendente modello,
numero dei terminali e relativo numero di serie, ubicazione e,
se del caso, tipo di prove;
-
attestato
dellavvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di
cui allarticolo 19, comma 3.
-
La direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia allinteressato,
entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, lautorizzazione
temporanea per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni; lautorizzazione
può essere rinnovata in caso di esecuzione di prove funzionali.
Art. 16
Duplicato dellapprovazione
-
Su richiesta
del titolare la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
rilascia duplicato dellapprovazione nazionale, a fronte dellattestato
dellavvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di
cui allarticolo 19, comma 3.
Art. 17
Rinuncia alla richiesta di approvazione
-
Il richiedente
ha facoltà di ritirare la richiesta di approvazione nazionale in
qualsiasi momento, fermo restando che limporto versato a titolo
di contributo non è restituito né può essere utilizzato per altra
domanda di approvazione.
Art. 18
Revoca dellapprovazione
-
Lapprovazione
nazionale, previa eventuale sospensione in caso di urgenza, viene
revocata dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
nei casi in cui: il terminale, pur correttamente installato, utilizzato
e manutenuto secondo le indicazioni del costruttore si dimostra
nellimpiego reale non conforme ai requisiti essenziali cui
deve sottostare. La revoca è disposta previa contestazione, sentito
linteressato, effettuati i necessari accertamenti tecnici
e decorso inutilmente il termine assegnato dal Ministero per realizzare
le condizioni di conformità ai requisiti essenziali.
-
Lapprovazione
nazionale viene altresì revocata, previa diffida, nei casi in cui
il titolare dellapprovazione stessa non rispetti le disposizioni
previste dal presente decreto.
-
A partire dalla
data di revoca nessun altro esemplare del terminale può essere collegato
alla rete pubblica di telecomunicazioni.
-
Nel caso in
cui un terminale, già collegato alla rete pubblica di telecomunicazioni
si dimostri non conforme ai requisiti essenziali di cui allarticolo
1, comma 1, lettera c), punti 1, 2, 3 e 4, la direzione generale
per le concessioni e le autorizzazioni ne dispone la
disconnessione.
Art. 19
Contributo
-
Il richiedente
lapprovazione nazionale di un terminale secondo le procedure
di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), è tenuto al
versamento della somma di lire 600.000 a titolo di contributo per
le spese amministrative riguardanti listruttoria ed il rilascio
dellapprovazione.
-
Il richiedente
lapprovazione nazionale di un terminale secondo la procedura
di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), è tenuto al versamento
della. somma di lire 100.000 a titolo, di contributo per le spese
amministrative riguardanti il rilascio dellapprovazione.
-
Nei casi previsti
dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 22 il richiedente è tenuto al versamento
della somma di lire 100.000 a titolo di contributo per le relative
spese amministrative.
-
Il versamento
delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere effettuato con le
seguenti modalità:
-
versamento
in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
-
versamento
con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato
alla tesoreria dello Stato;
-
accreditamento
bancario a favore dellufficio italiano cambi per il successivo
versamento sullapposito capitolo del Ministero del tesoro
per prestazioni effettuate dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
-
Gli importi
indicati nel presente articolo sono adeguati ogni biennio sulla
base dellindice dei prezzi al consumo per lintera collettività
nazionale accertato dallIstituto nazionale di statistica.
Art. 20
Sorveglianza e controllo
-
È facoltà del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dintesa con
altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione
e sulla utilizzazione dei terminali.
-
Fermo restando
quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera c), i terminali
e le apparecchiatura immessi sul mercato sprovvisti della, marcatura
di cui al presente decreto a della marcatura CE di cui al decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614, sono soggetti a sequestro.
-
3., I controlli
di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante eventuale prelievo
a campione di un esemplare di un terminale presso i depositi del
costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove
occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito:
-
laccesso
ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di vendita al dettaglio;
-
lacquisizione
delle informazioni necessarie allaccertamento;
-
il prelievo
del campione per lesecuzione degli esami necessari.
-
I risultati
dei controlli debbono essere comunicati ai soggetti interessati
entro il termine di 60 giorni dal prelievo del campione. Nello stesso
termine il campione, se conforme al tipo approvato viene restituito.
-
Nel caso in
cui il campione prelevato risulti non conforme al tipo approvato,
linteressato è tenuto al pagamento delle spese per lesecuzione
degli esami; lintero lotto da cui è stato prelevato il campione
è soggetto a sequestro.
Art. 21
Cessazione dellattività del titolare dellapprovazione o
della fabbricazione del terminale
-
Il titolare
dellapprovazione nazionale deve dichiarare in qualsiasi momento,
durante il periodo di validità dellapprovazione, la cessazione
della sua attività o della fabbricazione del terminale, dichiarando,
contemporaneamente, la quantità di prodotto disponibile a magazzino.
il Ministero, delle poste e delle telecomunicazioni effettua le
relative annotazioni sul pubblico registro di cui allarticolo
8.
Art. 22
Validità dellapprovazione e rinnovo
-
Lapprovazione
nazionale ha validità 10 anni.
-
Il titolare
dellapprovazione ha facoltà di chiedere alla direzione generale
per le concessioni e le autorizzazioni il rinnovo dellapprovazione
per ulteriori 5 anni, presentando domanda almeno tre mesi prima
della scadenza, unitamente allattestato dellavvenuto
versamento del contributo di lire 100.000 di cui allarticolo
19, comma 3.
Art. 23
Abrogazione
-
Lallegato
11 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 aprile 1996
Il Ministro: MACCANICO
Visto, il Guardasigilli: FLICK.
Registrato
alla Corte dei conti il 2 Giugno 1997
|