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| DECRETO 5 febbraio 1998 Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni. IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Decreta: Art. 1. 1.Le imprese che intendono offrire al pubblico servizi di
telecomunicazioni sulla base dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenute al pagamento di un contributo, a titolo
di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria relativa a
ciascun servizio, pari a: Art. 2. 1. Al fine di
assicurare la copertura degli oneri relativi al controllo della gestione del servizio e
del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione, le imprese che offrono,
sulla base di un'autorizzazione generale, servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art.
1, comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale
l'autorizzazione generale decorre, di un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1,
comma 1, di un milione di lire per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di
commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Capo II Art. 3. 1. Le imprese richiedenti una licenza individuale per l'offerta al pubblico delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, dovuto a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza, è il seguente: a) nel caso di installazione e fornitura di reti di
telecomunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono l'impiego di frequenze radio e quelle
che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego della
tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), nonchè quelle via cavo: c) nel caso di installazione di una rete di
telecomunicazioni per la fornitura del servizio di telefonia vocale da parte del medesimo
soggetto: d) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni
mobili e personali; Art. 4. 1. Le imprese titolari di una licenza individuale rilasciata per l'offerta al pubblico delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui è rilasciata la licenza, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, finalizzato a coprire i costi per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni per la licenza, è il seguente: a) nel caso di installazione e fornitura di reti di
telecomunicazioni, in particolare di quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e
di quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego
della tecnologia DECT nonchè di quelle via cavo; b) nel caso di fornitura del servizio di telefonia
vocale: c) nel caso di installazione di una rete di
telecomunicazioni per la fornitura del servizio di telefonia vocale da parte del medesimo
soggetto: d) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni
mobili e personali: Art. 5. 1. Oltre ai contributi previsti
agli articoli 3 e 4, le imprese che installano e forniscono reti aperte al pubblico che
utilizzano frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento, sulla base dell'art. 6,
comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, di un contributo
annuo a titolo di utilizzo e di rimborso delle spese di gestione e di controllo delle
frequenze radioelettriche, secondo lo schema riportato nell'allegato A. Art. 6. 1. Oltre ai contributi previsti agli articoli 3, 4 e 5, l'attribuzione da parte dell'Autorità di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o di servizi di telecomunicazioni da parte dei titolari di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria per l'espletamento di una sperimentazione, è soggetta, sulla base dell'art. 11, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno di attribuzione. 2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco di numeri del formato standard è pari a lire 20 per numero. 3. Il contributo per l'attribuzione di un codice a 3 o a 4 cifre è pari, rispettivamente, a 100 milioni ed a 50 milioni di lire. 4. Il contributo per l'attribuzione di codici di accesso a 4 o a 5 cifre è pari, rispettivamente, a 200 milioni ed a 100 milioni di lire. 5. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di
numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è
pari al 50% degli importi previsti nei commi precedenti. Capo III Art. 7. 1. Il pagamento delle somme
dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità: Art. 8. 1. La rivalutazione dei contributi di cui al presente decreto è disposta dall'Autorità ogni due anni, secondo il tasso programmato d'inflazione. Art. 9. 1. è abrogato il decreto ministeriale 5 settembre 1995, citato nelle premesse. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1998 Il Ministro delle comunicazioni Maccanico Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 158 |