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Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2001, n.447
Schema di decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato”
Visto l’articolo
87, comma quinto, della Costituzione; Sezione 1^
Art. 1
Ai
fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
e) “libero uso”, la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessità di licenza o di autorizzazione.
Art. 2
Il
presente capo:
Art. 3 1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Sezione 2^
Art. 4
1. Una
licenza individuale è necessaria nel caso di installazione di una o più
stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra
e via satellite richiedenti un’assegnazione di frequenza, con
particolare riferimento a:
sistemi:
Art. 5
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell’articolo 20.
Art. 6
1. Sono di
libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con
apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
2. Sono
altresì di libero uso: 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell’articolo 20.
Sezione 3^
Art. 7 1. Nel caso di richiesta di una licenza individuale di cui all’articolo 4, il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato nell’allegato A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l’impiego delle frequenze assegnate ai fini dell’esercizio del collegamento nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla domanda di cui all’allegato A1 deve essere acclusa la documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale delle risorse spettrali con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
b) la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato
D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 3. Il Ministero delle comunicazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica l’avvio del procedimento istruttorio. 4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all’interessato, entro centoventi giorni. 5. Se in corso d’esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero comunica all’interessato l’archiviazione della domanda. 7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova domanda di licenza. 8. L’installazione o l’esercizio di una stazione radioelettrica non possono avvenire prima del rilascio della relativa licenza individuale. 9. Allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale, dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate. 10. Una licenza individuale non può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, senza l’assenso del Ministero delle comunicazioni.
Art. 8 1. Il soggetto, che intende conseguire un’autorizzazione generale, è tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell’allegato B1, nel caso di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall’articolo 37.
2. La
dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le
indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da
impiegare, ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi
quali quello del pagamento del contributo annuo per l’attività di
vigilanza e controllo nonché quello dell’osservanza delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed
urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione
seguente: 3. Per le
stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato,
sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto,
richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa
tiene luogo dell’autorizzazione generale.
Sezione 4^ Art. 9 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni e sono rinnovabili. 2. La validità delle licenze individuali è indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell’eventuale richiesta dell’interessato; nel provvedimento è stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza. 3. Per le autorizzazioni generali l’interessato può fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni può intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 4. La scadenza della validità deve coincidere con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. 5. L’interessato può richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validità inferiore all’anno; ugualmente l’interessato può fissare una validità temporanea, inferiore all’anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.
Art. 10 1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere consegnate direttamente all’ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione. 3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
Art. 11 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni 7^ e 8^, possono essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione che, relativamente all’OMC, siano state ratificate le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Non può conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 12 1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze. 2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attività di telecomunicazioni ad uso privato, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale. 3. Ai fini
dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli
aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’interessato
è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza
aeronautici. 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l’autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dalla licenza o dall’autorizzazione è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 14
1. La disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali è dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all’articolo 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validità le concessioni e le autorizzazioni concernenti l’utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l’articolo 6 prevede il libero uso. 3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell’ultimo rinnovo: ai titolari è consentito di rinunciare alla licenza o all’autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16 1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I
competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di
effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati,
che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
Art. 17 1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.
Art. 18 1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269 , devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 19 1. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in vigore nell’ordinamento italiano.
Art. 20 1. Con
provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite:
Art. 21 1. È consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato,
previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti
pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il
conseguimento delle finalità proprie della relativa licenza e delle
autorizzazioni generali nonché delle finalità ammesse in caso di
esercizio di apparecchiature in libero uso.
Art. 22 1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza e l’autorizzazione hanno validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.
Art.
23 1. Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall’articolo 11, comma 3.
Sezione 5^
Art. 24 1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate. 2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica. 3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l’impianto o l’esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. Art. 25 1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale nonché i dati significativi della stazione stessa.
Art. 26 1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa.
Art. 27 1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. Sezione 6^
Art. 28 1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta la licenza individuale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza. 2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze. 3. La presente sezione: a) disciplina
il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito
in tecnica multiaccesso; 4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio), così come definita dall’ETSI (european telecommunication standard institute). 5. L’impiego di standard diversi dal TETRA con l’individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento. Art. 29 1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell’allegato E e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell’allegato F possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso. 2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all’allegato G. 3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall’articolo 31.
Art. 30 1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all’articolo 28, le frequenze indicate nell’allegato H. 2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.
Art. 31 1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta data.
Sezione 7^ Art. 32 1. L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. 2. L’attività di radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede dell’impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. Art. 33 1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all’articolo 34. 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 34 1. L’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991. 2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt. 3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.
Art. 35
1. L’impianto
o l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
Art. 36 1. La dichiarazione di cui
all’articolo 8, commi 1 e 2, in regola con l’imposta di bollo,
riguarda: 2. Alla dichiarazione sono allegate: a) l’attestazione
del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e
controlli;
Art. 37 1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 38 1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia. 2. I soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero delle comunicazioni l’attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 3. L’impianto o l’esercizio della stazione di radioamatore , in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. Art. 39 1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32.
Art. 40 1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 41 1. Le
associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite
possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli
8, commi 1 e 2, e 38, l’autorizzazione generale per l’installazione o
l’esercizio: 2. L’installazione o l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione. La stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 42 1. Oltre che
da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto o
l’esercizio 2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 35 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto od all’esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43 1. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore. sezione 8^
Art. 44 1. Le comunicazioni in “banda cittadina”, previa la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia. 2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 3. La
dichiarazione riguarda: 4. Alla
dichiarazione sono allegate:
Capo II
Art. 45
Art. 46 1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 2. La restituzione della cauzione, dopo l’accertamento della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 47 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente regolamento. Roma, addì 5 ottobre 2001 | inizio pagina | |