Decreto 23
aprile 1998. Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.133 del 10 giugno 1998)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativa allistituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e adiotelevisivo, ed, in particolare,
larticolo 1, comma 6, lettera a), punti 7 ed 8, e larticolo 5;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675,
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n.318, concernente il regolamento di attuazione della legge
23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge
1° luglio 1997, n. 189, ed, in particolare, larticolo 4 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 2 dicembre 1994 relativo allapprovazione della convenzione stipulata
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia per
lespletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica
GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 25 del 31 gennaio 1995;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1994 relativo allapprovazione della convenzione stipulata
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom per
lespletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica
GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
1995;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1995
concernente il trasferimento da Telecom Italia a Telecom Italia Mobile dei rapporti
connessi ai servizi radiomobili, registrato dalla Corte dei conti - ufficio controllo
poste e telecomunicazioni, il 23 maggio 1995, registro n. 4, foglio n. 72;
Vista la raccomandazione della Commissione
europea C(98)5O dell 8 gennaio 1998, riguardante linterconnessione nel mercato
delle telecomunicazioni liberalizzato;
Visto il documento ONP COM 97-45-bis del 26
gennaio 1998 del Comitato ONP riguardante termini e condizioni dellofferta di
interconnessione di riferimento;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile
1997 riguardante listituzione della commissione per la normativa tecnica sulla
numerazione delle telecomunicazioni;
Vista lofferta di interconnessione
della società Telecom Italia trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot.
06.27.13.DG del 27 giugno 1997;
Visti i pareri dellAutorità garante
della concorrenza e del mercato proc. n. S/207, prot. n. 12888 del 13 febbraio 1998 e
proc. n. S/214, prot. n. 14416 del 6 marzo 1998;
Visto il parere del Nucleo di consulenza
per lattuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilità - NARS- prot. n. 7/1488 del 24 febbraio 1998;
Visto il parere congiunto delle Direzioni
Generali IV, prot. 12142 del 17 marzo 1998, e XIII, prot. 1419 del 10 marzo 1998, della
Commissione europea;
decreta:
CAPO I
GENERALITÀ
Art. 1
(Definizioni)
- : Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
- "regolamento", il provvedimento citato in premessa
che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318;
- "Autorità", lorganismo istituito
dallarticolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche
dallarticolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto
dallarticolo 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997.
- Al presente provvedimento sono altresì applicabili le
definizioni di cui allarticolo 1 del regolamento.
Art. 2
(Campo di applicazione)
- Fermo quanto previsto in materia di interconnessione e di
accesso di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare agli articoli 4 e 7, le disposizioni
del presente provvedimento si applicano agli organismi di telecomunicazioni di cui
allarticolo 4, comma 2, del regolamento, nei casi di interconnessione e di accesso
alle reti pubbliche di telecomunicazioni previsti allarticolo 4, comma 1, del
regolamento medesimo.
CAPO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ORGANISMI DI
TELECOMUNICAZIONI
Art. 3
(Disposizioni generali)
- Linterconnessione delle reti pubbliche di
telecomunicazioni é oggetto di un accordo di diritto privato tra organismi di
telecomunicazioni. Tale accordo, oltre a quanto già previsto allarticolo 4, comma
14, del regolamento, deve contenere almeno le clausole riguardanti i contenuti tecnici e
commerciali indicati allarticolo 6.
- Gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti a definire le
clausole di cui al comma 1 anche nel caso di accordi di interconnessione con le loro
controllate, controllanti, collegate o consociate nonché con le eventuali proprie
divisioni operative.
- Gli organismi di telecomunicazioni di cui allarticolo
2 sono tenuti a rispondere alle richieste di interconnessione senza indugio e,
indicativamente, entro quindici giorni dalla loro ricezione, avviando la negoziazione del
relativo accordo
- Al fine di promuovere linterconnessione finalizzata a
garantire il servizio universale e linteroperabilità dei servizi attraverso
lapplicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, la negoziazione di cui
al comma 3 deve completarsi entro un periodo di quarantacinque giorni.
In caso di disaccordo, gli organismi sono tenuti, separatamente, a trasmettere
allAutorità lo schema dellaccordo, evidenziando le parti su cui
sussistono divergenze e, per esse, rappresentando analiticamente:
a) la posizione negoziale assunta dallorganismo e dalla controparte;
b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e
quelle addotte dalla controparte, ove conosciute;
c) lintervallo di negoziazione ritenuto accettabile e le eventuali proposte
alternative.
- In mancanza di una analitica relazione sulle parti
dellaccordo su cui sussistono le divergenze di cui al comma 4, lAutorità
provvede a richiedere le necessarie integrazioni.
- Entro dieci giorni dalla stipula degli accordi di cui al
comma 1, gli organismi di telecomunicazioni ne danno notizia allAutorità e avviano,
senza indugio, tutte le attività per la loro attuazione.
- Ogni controversia relativa allinterconnessione è
sottoposta allAutorità che, ai sensi dellarticolo 18 del regolamento,
dellarticolo 1, comma 6, lettera a), punto 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e
ferme restando le modalità descritte ai commi 4 e 5, definisce il contenzioso mediante un
atto vincolante per le parti entro novanta giorni.
- LAutorità tratta le controversie sulla base
dellordine di loro ricevimento. LAutorità può adottare, mediante
provvedimento motivato, una diversa priorità, in particolare nei casi in cui sussista un
rischio imminente di danno grave ed irreparabile per il pubblico interesse ovvero,
preventivamente alladozione dellatto vincolante di cui al comma 7, altra
decisione avente efficacia temporanea.
Art. 4
(Esigenze fondamentali)
- Gli organismi di telecomunicazioni definiscono i contenuti
dellaccordo di interconnessione di cui allarticolo 3, comma 1, nel rispetto
delle esigenze fondamentali previste allarticolo 12, comma 1, del regolamento e, in
particolare, sono tenuti a:
- garantire il mantenimento della disponibilità delle reti
pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni in caso di guasti alla rete, effettuando i
necessari interventi. I guasti di comprovata complessità dovuti a calamità naturali,
atti vandalici e terroristici sono comunque tempestivamente riparati;
- assicurare il rispetto delle regole, norme o specifiche
tecniche applicabili;
- osservare, ai sensi dellarticolo 12, comma 2, del
regolamento, le eventuali condizioni basate sulle esigenze fondamentali, fissate
dallAutorità qualora lo ritenga necessario;
- informare lAutorità, dopo le opportune verifiche
tecniche, qualora una interconnessione alteri il rispetto delle esigenze fondamentali. In
tale ipotesi, lAutorità può autorizzare, dopo aver sentito le parti interessate,
la sospensione della connessione informando le parti stesse e fissando tempi e condizioni
per il suo ripristino.
- Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato un
accordo di interconnessione hanno lobbligo di informarsi reciprocamente con un
preavviso minimo di dodici mesi riguardo alle variazioni da apportare alle proprie reti
che comportano ladattamento o la modifica delle installazioni, fatti salvi i casi di
comune accordo, gli interventi di limitato rilievo, i casi derivanti da forza maggiore
nonché diverse decisioni dellAutorità, da prendersi dopo aver ascoltato le parti
interessate. Ove non siano rispettate le predette condizioni, i costi aggiuntivi derivanti
dalladattamento o dalla modifica delle installazioni o della rete, sopportati
dallorganismo che si interconnette, sono interamente a carico dellaltro
organismo di telecomunicazioni che ha apportato le suddette variazioni alla propria rete,
fatte salve le comprovate cause derivanti dalla necessità di mantenimento delle esigenze
fondamentali e da esigenze di sicurezza e tutela delle comunicazioni.
Art. 5
(Interfacce tecniche di interconnessione)
- Le interfacce tecniche di interconnessione sono stabilite
dagli organismi di telecomunicazioni nellambito dellaccordo di
interconnessione. Tali interfacce devono essere conformi alle disposizioni di cui
allarticolo 14, comma 1, del regolamento in materia di norme tecniche.
- Qualora vengano pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee nuove norme tecniche relative alle interfacce di interconnessione, gli
organismi di telecomunicazioni sono tenuti alla loro introduzione ed utilizzazione nei
tempi stabiliti da tali disposizioni, anche ai sensi dellarticolo 14, comma 1, del
regolamento.
- I diritti di proprietà intellettuale riguardanti
uninterfaccia tecnica utilizzata per linterconnessione devono essere
dichiarati nellambito dell accordo di cui allarticolo 3.
LAutorità, su richiesta di una delle parti, può indicare soluzioni alternative
equivalenti dal punto di vista tecnico e commerciale, ove disponibili.
- Prima dellattivazione dellinterconnessione, le
interfacce sono sottoposte a prove tecniche definite ed effettuate congiuntamente dagli
organismi interessati, anche ai sensi di quanto previsto allarticolo 6, comma 5.
Art. 6
(Contenuto degli accordi di interconnessione)
- Fatte salve le ulteriori disposizioni che lAutorità
può fissare ai sensi dellarticolo 4, commi 14 e 16, del regolamento, e le clausole
predisposte dalle parti in conformità alla normativa vigente, un accordo di
interconnessione prevede almeno i contenuti di cui ai successivi commi.
- I contenuti che attengono ai principi generali sono:
- i termini e le condizioni di pagamento e di fatturazione,
nonché le relative procedure;
- le procedure riguardanti gli scambi di informazioni
indispensabili tra due organismi ed i relativi preavvisi, con particolare riguardo, per
questi ultimi, ai programmi di ammodernamento della rete;
- la definizione e la limitazione in materia di
responsabilità e di risarcimento;
- gli eventuali diritti di proprietà intellettuale;
- la durata e le condizioni per uneventuale
rinegoziazione degli accordi o per un loro rinnovo automatico;
- la procedura ed i casi di sospensione degli effetti
dellaccordo nonché quelli di sua risoluzione;
- le procedure di risoluzione delle controversie tra le parti
prima di adire lAutorità;
- le procedure in caso di proposta di modifica alle offerte di
reti o servizi di una delle parti;
- le informazioni sulla formazione professionale del personale
adibito alla gestione tecnica del contratto di interconnessione, nei limiti della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
I contenuti che attengono ai servizi di
interconnessione forniti ed alle relative condizioni economiche di offerta sono:
- la descrizione dei servizi forniti;
- le condizioni di accesso ai servizi, ivi compresi quelli
accessori, supplementari ed avanzati ;
- le condizioni relative alla eventuale prestazione di
fatturazione per conto terzi;
- le condizioni relative all uso comune delle strutture,
delle infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature, ivi compresa la relativa
ubicazione.
4. I contenuti che attengono alle
caratteristiche tecniche dei servizi di interconnessione sono:
- le misure applicate per realizzare la parità di accesso
degli utilizzatori alle diverse reti e servizi e, quando disponibile, la portabilità dei
numeri;
- le misure applicate allo scopo di assicurare il rispetto ed
il mantenimento delle esigenze fondamentali;
- la descrizione dettagliata delle interfacce tecniche di
interconnessione;
- le indicazioni relative alle specifiche, norme o regole
tecniche di interconnessione applicabili;
- le informazioni relative alla contabilizzazione del traffico
di interconnessione;
- le misure adottate per garantire il mantenimento e la
qualità dei servizi di interconnessione forniti, esplicitando, in particolare,
gli indicatori minimi di qualità ed i relativi metodi di misurazione;
- le informazioni relative alla gestione del traffico e della
rete, nei limiti della legge n. 675 del 1996.
5. I contenuti che attengono alla
realizzazione dellinterconnessione sono:
- le condizioni di attivazione del servizio, in particolare
per quanto attiene ad elementi quali, tra laltro, la previsione del traffico, le
modalità di installazione delle interfacce di interconnessione, le procedure per
identificare ed attestare le terminazioni dei collegamenti trasmissivi di interconnessione
ed i tempi della loro messa a disposizione;
- lubicazione dei punti di interconnessione e la
descrizione delle modalità fissate per il collegamento;
- le modalità di dimensionamento concordato delle
apparecchiature di interfaccia e delle parti comuni per ciascuna rete, al fine di
garantire in modo continuativo la qualità del servizio nonché il mantenimento delle
esigenze fondamentali;
- le modalità di selezione ed esecuzione delle prove tecniche
per il corretto funzionamento delle interfacce di interconnessione e per
linteroperabilità dei servizi;
- le modalità di esecuzione delle misure e delle prove per la
verifica della conformità ai requisiti essenziali;
- le procedure ed i tempi di intervento per il rilevamento dei
guasti e per i relativi interventi di riparazione e manutenzione nonché le procedure e le
modalità di accesso da parte del personale di ciascun contraente ai locali in cui sono
situati gli impianti.
Art.7
(Procedure in caso di ritardo o di rifiuto)
- LAutorità, nei casi di ritardi indebiti ed immotivati
nella attuazione degli accordi di interconnessione, può intervenire dufficio in
qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissando le scadenze entro le quali
devono essere concluse le attività previste. LAutorità, nellattuare le
disposizioni di cui allarticolo 4, comma 14, del regolamento, ed allarticolo
3, commi 7 e 8, nonché del presente comma, tiene conto, tra laltro, dei seguenti
aspetti:
- il tempo solitamente impiegato e le condizioni applicate
dallorganismo di telecomunicazioni che offre linterconnessione nei confronti
di altri organismi di telecomunicazioni ovvero di proprie controllate, controllanti,
collegate o consociate, nonché di eventuali proprie divisioni operative;
- le risposte alle richieste di interconnessione a reti
pubbliche di telecomunicazioni fornite in casi analoghi in altri Stati membri
dellUnione europea;
- le spiegazioni fornite per leventuale ritardo
nellevasione della richiesta.
- Fatto salvo quanto disposto allarticolo 4, comma 4,
del regolamento, nel caso in cui gli organismi respingano una richiesta di
interconnessione, gli organismi di telecomunicazioni ai quali è stata negata
linterconnessione possono adire lAutorità, la quale, anche sulla base delle
informazioni fornite in contraddittorio dalle parti, decide in merito. In proposito,
lAutorità considera il mercato esistente o potenziale cui si riferisce la richiesta
di interconnessione tenendo conto, tra laltro, dei seguenti elementi:
- lessenzialità dellinterconnessione alla rete
anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale
mercato;
- la disponibilità di una capacità tecnico-operativa
sufficiente per consentire linterconnessione o la disponibilità di un accesso
virtuale a condizioni economiche non discriminatorie;
- la creazione di ostacoli allintroduzione di un nuovo
servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o
potenziale;
- limposizione di condizioni economiche eccessive;
- lofferta di punti di accesso non idonei
allinterconnessione richiesta, tenuto conto anche della configurazione delle reti;
- linteresse degli utenti;
- linteresse a garantire la parità di accesso;
- la necessità di conservare lintegrità della rete
pubblica di telecomunicazioni e linteroperabilità dei servizi;
- linteresse pubblico;
- la necessità di garantire il servizio universale.
CAPO III
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI AGLI
ORGANISMI
AVENTI UNA NOTEVOLE FORZA DI MERCATO
Art. 8
(Non discriminazione e trasparenza)
- Gli organismi notificati come aventi notevole forza di
mercato di cui allallegato A del regolamento sono tenuti:
- ad osservare il principio di non discriminazione rispetto
allinterconnessione offerta ad altri:
- applicando condizioni analoghe a parità di circostanze agli
organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili;
- fornendo ad altri strutture ed informazioni
sullinterconnessione alle medesime condizioni, al fine di garantire la stessa
qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro controllate,
controllanti, collegate o consociate nonché delle eventuali proprie divisioni operative;
- a rendere disponibili, su richiesta, tutte le informazioni e
le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi;
- a trasmettere, su richiesta, il contenuto degli accordi di
interconnessione allAutorità, la quale li rende disponibili al pubblico, ai sensi
degli articoli 4, comma 7, e 19, comma 3, del regolamento ad esclusione degli aspetti
relativi alla strategia commerciale che possono essere determinati dallAutorità
stessa, anche sentite le parti.
Art. 9
(Condizioni economiche )
- Nella definizione degli accordi di cui allarticolo 6,
gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di
cui allallegato A, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui allallegato A, parte
3, del medesimo regolamento, solo se notificati come aventi notevole forza di mercato con
riferimento allinterconnessione, sono tenuti a rispettare il principio di non
discriminazione, obiettività e trasparenza nella determinazione delle condizioni
economiche. Tali organismi devono dimostrare allAutorità, su richiesta, che le
condizioni economiche di interconnessione applicate sono basate sui costi effettivi,
incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.
- Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi
notevole forza di mercato di cui allallegato A, parti 1 e 2, del regolamento, devono
applicare condizioni economiche di interconnessione disaggregate per servizi e per
componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente
attinenti al servizio richiesto. Lallegato C al regolamento costituisce un
riferimento per lindividuazione degli elementi per la determinazione delle
condizioni economiche di interconnessione.
- Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi
notevole forza di mercato, di cui allallegato A, parti 1 e 2, del regolamento, e di
cui allallegato A, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati
dallAutorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento
allinterconnessione, fermo quanto stabilito al comma 1, sono tenuti a:
- correlare le condizioni economiche direttamente o
indirettamente ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi di interconnessione, anche
in conformità allarticolo 8, comma 2, del regolamento, fatto salvo lobbligo
di cui allarticolo 4, comma 7, lettera d), del medesimo regolamento;
- evidenziare la remunerazione normale dei capitali impiegati
per gli investimenti utilizzati per fornire i servizi di interconnessione , nel rispetto
delle condizioni di cui allarticolo 13;
- includere, se del caso, una modulazione oraria delle tariffe
applicabili per tener conto della eventuale congestione del traffico nella rete in
determinati periodi del giorno, che deve, in ogni caso, essere dimostrabile mediante
idonea documentazione riguardante i livelli di traffico ed i conseguenti rischi di
congestione.
- Nel valutare le condizioni economiche lAutorità può
considerare:
- il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie
industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche;
- i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione
applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla
base della parità del potere di acquisto;
- le modificazioni che sono introdotte ai sensi
dellarticolo 4, comma 7, lettera d), del regolamento, avuto riguardo ai metodi di
determinazione dei costi;
- i criteri di cui allarticolo 7, comma 2, lettere a),
c), d), f), g) e i).
- Al fine di garantire linterconnessione aperta ed
efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni, lAutorità può imporre la
modifica delle relative condizioni economiche di offerta.
- Le condizioni economiche di interconnessione per servizi di
terminazione di chiamata forniti da organismi di telecomunicazioni non discriminano tra
chiamate originate da reti fisse o da reti mobili e tra quelle originate da reti nazionali
o da reti di altri Stati membri.
Art.10
(Contabilità dei costi)
- Gli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi
notevole forza di mercato, di cui allallegato A, parti 1 e 2, del regolamento, e di
cui allallegato A, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati
dallAutorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento
allinterconnessione, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui
allarticolo 8 del regolamento stesso in materia di contabilità dei costi e, tra
laltro, quelle seguenti:
- i costi diretti relativi ai servizi dinterconnessione
sono ad essi attribuiti interamente;
- i costi diretti relativi ai servizi forniti da un organismo
di telecomunicazioni, diversi da quelli di interconnessione, sono esclusi dal calcolo dei
costi a questi ultimi relativi. Sono esclusi, in particolare, i costi della rete di
accesso, comunque realizzata, i costi commerciali relativi a pubblicità, marketing,
vendite e tutti quei costi non riferibili, direttamente o indirettamente,
allattività di prestazione dei servizi di interconnessione, salvo quanto è disposto
in applicazione dellarticolo 7, commi 4 ed 8, del regolamento;
- i costi della rete di telecomunicazioni devono essere
suddivisi tra i servizi dinterconnessione e gli altri servizi sulla base
delluso effettivo della stessa da parte di ciascuno di tali servizi;
- i costi comuni sostenuti da un organismo di
telecomunicazioni sono suddivisi tra i servizi di interconnessione e gli altri servizi
sulla base della loro pertinenza a ciascuna delle predette categorie.
- LAutorità rende disponibili a terzi, su
richiesta e nei limiti previsti dalla legge, le informazioni relative al sistema di
contabilità dei costi ed ai criteri per la loro attribuzione allinterconnessione.
Tali informazioni possono riguardare, tra laltro:
- i dati di costo relativi, distintamente, a ciascun servizio
di interconnessione tra quelli offerti, in forma aggregata ed analitica per singola unità
di traffico;
- lapproccio metodologico adottato ai fini della
determinazione dei dati di costo di cui alla lettera a);
- la base di calcolo per la determinazione dei suddetti costi;
- levidenza distinta dei singoli elementi di costo
inclusi nelle condizioni economiche di interconnessione, ivi compresi un eventuale
ragionevole margine di profitto e la remunerazione del capitale, determinata secondo
quanto previsto dallarticolo 13;
- i parametri ed i metodi utilizzati per la ripartizione ed il
ribaltamento delle varie componenti di costo, con particolare riguardo ai costi comuni ed
ai costi congiunti.
- LAutorità provvede alla pubblicazione della relazione
annuale predisposta dal soggetto indipendente, pubblico o privato, da essa incaricato per
la verifica delladeguatezza alle disposizioni del regolamento del sistema di
contabilità dei costi adottato dagli organismi di telecomunicazioni notificati come
aventi notevole forza di mercato di cui allallegato A, parti 1 e 2, del regolamento.
Art.11
(Separazione contabile)
- Fermo quanto previsto all articolo 9, comma 1, del
regolamento, gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole
forza di mercato di cui allallegato A, parti 1 e 2, del regolamento, devono
predisporre una contabilità separata, da un lato, per le attività svolte in relazione
allinterconnessione, compresi sia i servizi di interconnessione offerti
allinterno del medesimo organismo sia quelli forniti ad altri, dallaltro lato,
per le altre attività.
- Gli elementi significativi del sistema informativo di
separazione contabile ed i dati contabili da questo derivanti devono essere forniti
allAutorità su richiesta della stessa.
Art. 12
(Revisione del metodo)
- Fatto salvo quanto disposto allarticolo 4, comma 7,
lettera d), del regolamento, allo scopo di tener conto degli effetti della concorrenza sul
mercato dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo al mercato dei servizi
dinterconnessione, lAutorità, previa consultazione degli organismi di
telecomunicazioni, stabilisce, entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle
necessarie valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una nuova metodologia volta
alla determinazione delle condizioni economiche. Essa tiene conto:
- dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;
- della remunerazione normale del capitale impiegato per gli
investimenti utilizzati, inclusi quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità
di rete aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di punta, anche
al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità del servizio.
- Ai fini della definizione della nuova metodologia di cui al
comma 1, lAutorità può considerare il confronto tra i risultati di modelli
tecnico-economici ed i risultati di modelli basati sulla contabilità degli organismi di
telecomunicazioni, tenendo conto delle comparazioni e delle esperienze internazionali
disponibili, anche nel rispetto delle diverse realtà nazionali, delle aspettative dei
mercati finanziari, ove oggettivamente individuabili, e delle esigenze di sviluppo
industriale nel settore delle telecomunicazioni.
- Gli organismi di telecomunicazioni debbono fornire, su
richiesta dellAutorità, per le finalità di cui ai precedenti commi, ogni utile
informazione di natura tecnica, economica o contabile.
Art. 13
(Remunerazione del capitale)
- Ai sensi dellarticolo 4, comma 7, lettera d), del
regolamento, il tasso di remunerazione normale del capitale impiegato é fissato
dallAutorità tenendo conto, tra laltro, del costo medio del capitale
sostenuto dallorganismo di telecomunicazioni e di quello di un investitore nel
settore delle telecomunicazioni in Italia, ovvero, anche a fini comparativi, in settori
produttivi ad alta tecnologia.
Art.14
(Offerta di interconnessione di riferimento)
- Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato
dallAutorità come avente notevole forza di mercato, che fornisce reti e servizi di
cui allallegato A, parti 1 e 2, del regolamento, é tenuto a pubblicare
unofferta di interconnessione di riferimento, ai sensi dellarticolo 4, comma
9, del regolamento medesimo.
- Lofferta di cui al comma 1 può prevedere condizioni
economiche di accesso e di interconnessione differenziate per tipo di servizi che siano
oggettivamente giustificate e non determinino una distorsione delle condizioni di
concorrenza. Gli organismi di cui allarticolo 2 hanno il diritto di negoziare
linterconnessione su tutto il territorio nazionale, ovvero su parte di esso, ai
medesimi termini e condizioni di interconnessione, indipendentemente dalla copertura
geografica indicata nella propria licenza individuale.
- Lofferta di cui al comma 1 prevede differenti
condizioni tecniche che devono essere disaggregate e distinte per servizi e per componenti
al fine di includere i diversi elementi necessari per rispondere alle richieste di
interconnessione.
- Fermo quanto previsto dallarticolo 7, comma 8, del
regolamento, le condizioni economiche di interconnessione contenute nellofferta
nonché quelle di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni devono essere:
- disaggregate per singolo servizio offerto e per singola
componente ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente
attinenti al servizio richiesto;
- orientate ai costi;
- non discriminatorie;
- trasparenti ed obiettive.
- Le condizioni economiche di accesso e di interconnessione
contenute nellofferta devono collocarsi allinterno dellintervallo di
valori stabilito nella raccomandazione della Commissione europea C(98)50 citata in
premessa, ovvero nei suoi eventuali successivi aggiornamenti. Qualora le predette
condizioni economiche siano superiori ai livelli indicati nella raccomandazione,
lorganismo è tenuto a dimostrare e giustificare quantitativamente lo scostamento
delle proprie condizioni di offerta allAutorità, che sottopone a pubblica
consultazione la relativa documentazione.
- Gli organismi di cui al comma 1 non possono rifiutare di
stipulare accordi di interconnessione nel caso di richieste ragionevoli non previste
dallofferta di interconnessione di riferimento. Ogni caso di interconnessione non
previsto da tale offerta è comunque indicato nellaccordo tra le parti.
- Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad informare gli
altri organismi con i quali sono stati conclusi accordi di interconnessione delle
eventuali modifiche allofferta di riferimento con un preavviso di almeno sei mesi,
salvo diverse decisioni dellAutorità.
- LAutorità, sentiti gli organismi nazionali e
comunitari competenti in materia di concorrenza, può imporre, ove ciò sia giustificato,
modifiche allofferta di interconnessione di riferimento, ai sensi dellarticolo
4, comma 9, del regolamento, anche con efficacia retroattiva, ai sensi dellarticolo
4, comma 11, del regolamento stesso e fermo quanto previsto allarticolo 9,
comma 1.
- Fatto salvo il preavviso agli organismi interconnessi,
stabilito allarticolo 4, comma 2, nel caso in cui un organismo intende utilizzare
uninterfaccia tecnica di interconnessione non prevista nellofferta di
riferimento o modificare le specifiche tecniche di uninterfaccia indicata
nellofferta stessa, ne dà comunicazione allAutorità ed agli altri
organismi interconnessi con almeno dodici mesi di anticipo.
- LAutorità può pubblicare le specifiche tecniche, nei
casi di cui al comma 9, per assicurare il principio di non discriminazione e il diritto
allinformazione.
- In applicazione del principio di disaggregazione, di cui
allarticolo 4, comma 12, del regolamento, ed ai commi 3 e 4 del presente articolo,
gli organismi di telecomunicazioni nellambito dell offerta di interconnessione
di riferimento sono tenuti ad indicare distinte condizioni economiche per fornire
laccesso:
- per il traffico commutato:
1) a livello di rete di distribuzione;
2) a livello periferico di rete;
3) a livello di stadio di gruppo urbano;
4) a livello di stadio di gruppo di transito;
5) a livello di centrale internazionale per il traffico con lestero;
- per il traffico non commutato:
1) per linee dedicate nazionali, urbane ed
interurbane;
2) per linee dedicate internazionali.
- Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 non
possono applicare limitazioni allinterconnessione ed allaccesso alla rete
definite sulla base della suddivisione territoriale della loro rete né possono
imporre obblighi o condizionare diritti dellorganismo richiedente
linterconnessione. In particolare ed a titolo esemplificativo, gli organismi non
possono imporre:
- condizioni economiche dipendenti dalla suddivisione
territoriale della propria rete;
- nei casi di cui al comma 11, lettera a), punto 4), obblighi
di interconnessione e accesso mediante attestazione a due stadi di gruppo di transito
nella stessa area individuata sulla base della suddivisione territoriale
dellorganismo di telecomunicazioni che offre linterconnessione;
- obblighi di localizzazione del nodo dellorganismo
richiedente linterconnessione nella stessa area territoriale, individuata come alla
lettera b), ove é ubicata la centrale (SGT) cui ci si interconnette;
- nei casi di cui al comma 11, lettera a), punto 5), obblighi
di interconnessione ed accesso mediante attestazione a due centrali internazionali;
- forme di sbarramento del traffico generato o terminato
allinterno di una stessa area, 00individuata come alla lettera b), tramite selezione
delloperatore.
- Gli organismi di cui al comma 1 non possono imporre oneri o
vincoli non tecnicamente giustificabili. In particolare ed a titolo esemplificativo gli
organismi non possono:
- impedire la selezione delloperatore da apparati di
telefonia pubblica;
- imporre lunidirezionalità per i circuiti trasmissivi
attestati ai punti di interconnessione;
- limitare allutilizzazione di portanti ottiche le
modalità di realizzazione dei collegamenti trasmissivi.
- Linterconnessione di cui al comma 11, lettera a),
punto 3), deve consentire laccesso a tutti gli utenti connessi al relativo stadio di
gruppo urbano senza transitare per stadi di gerarchia superiore.
- Lofferta dinterconnessione di riferimento di cui
al comma 11, lettera a), punti 3), 4) e 5), prevede linterconnessione di transito,
singolo e doppio, al fine di consentire il collegamento:
- attraverso un punto dinterconnessione, con utenti
connessi a stadi di gruppo urbano facenti capo ai relativi stadi di gruppo di transito
nonché a linee di comunicazione internazionali;
- attraverso determinati punti dinterconnessione, di
utenti di altre reti che a loro volta sono interconnesse a detti punti
dinterconnessione.
- Lofferta di interconnessione di riferimento include
lelenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera a), punti
3), 4) e 5) aperti allinterconnessione. Lelenco dei punti di accesso alla rete
di cui al comma 11, lettera a), punti 1) e 2), è disponibile su richiesta.
- Lofferta di interconnessione di riferimento include
altresì un elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera a), punti
3), 4) e 5) non aperti allinterconnessione per impedimenti tecnici nonché le
motivazioni circostanziate di tali impedimenti e le date previste per la loro rimozione.
- Nel caso di richiesta di interconnessione ai punti di
accesso di cui al comma 17, lorganismo applica le condizioni economiche che sono
determinate ipotizzando lassenza dei suddetti impedimenti, provvedendo a rendere
disponibili accessi virtuali.
- Nel rispetto di tutto quanto previsto ai commi precedenti,
lofferta di interconnessione di riferimento include:
- lelenco dei servizi di base almeno per:
- le chiamate su rete PSTN nazionale ed internazionale;
- le chiamate su rete ISDN nazionale ed internazionale
(connettività analogica);
- la terminazione e la raccolta delle chiamate sul territorio
nazionale;
- il transito nazionale, singolo e doppio, ivi compreso quello
da e verso le reti di operatori terzi, interconnessi a livello nazionale ed internazionale
ed i fornitori di servizi;
- la co-locazione fisica, limitatamente a quanto riferibile al
servizio di interconnessione oggetto dellaccordo;
- linterconnessione con interfacce di capacità 2Mb/s;
- i servizi di interconnessione con collegamenti trasmissivi
(circuiti parziali, nazionali ed internazionali);
- le chiamate su rete ISDN (2B+D) nazionale ed internazionale
(connettività numerica) entro sei mesi dalladeguamento di cui
allarticolo 15, comma 1;
- linterconnessione con interfacce di capacità
superiore a 2Mb/s entro sei mesi dalladeguamento di cui allarticolo 15,
comma 1;
- lelenco dei servizi accessori, supplementari ed
avanzati offerti allinterfaccia di interconnessione, ivi compreso laccesso ai
servizi di rete intelligente già offerti al pubblico ed a quelli intermedi utilizzati
dallorganismo per la fornitura di servizi finali, ivi inclusi:
1) servizi tramite operatore;
2) servizi di informazioni elenco abbonati nazionale e, ove disponibile, internazionale;
3) servizi di emergenza;
4) calling line identification presentation (CLIP) e calling line identification
restriction (CLIR) ;
5) trasferimento di chiamata;
6) accesso a servizi telefonici speciali, quali, ad esempio, numeri verdi, servizi ad
addebito ripartito, servizi premium;
7) segnalazione utente-utente;
- lelenco di massima dei servizi di trasporto del
traffico commutato fruibili da ciascun punto di interconnessione di cui al comma 11,
lettere a) e b);
- la descrizione delle modalità di selezione/preselezione
delloperatore nel rispetto dei tempi di cui allarticolo 11, comma 6, del
regolamento nonchè delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica
sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in data 24
aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti ;
- la descrizione delle modalità di introduzione e fornitura
della portabilità del numero, nel rispetto dei tempi di cui allarticolo 11, comma
8, del regolamento nonchè delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa
tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in
data 24 aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti;
- la descrizione dei punti fisici di interconnessione e le
relative condizioni tecniche ed economiche di accesso sia nel caso in cui il punto di
interconnessione è presso il nodo dellorganismo richiedente
linterconnessione, sia nel caso in cui è presso un sito adiacente al nodo
dellorganismo che offre linterconnessione, sia nel caso in cui è co-locato
presso il nodo dellorganismo che offre linterconnessione;
- la descrizione delle interfacce di interconnessione, in
particolare del protocollo di segnalazione, delle relative condizioni di messa in opera e
della qualità del traffico interconnesso con riferimento, tra laltro, ai seguenti
elementi:
1) caratteristiche del collegamento
trasmissivo: supporto fisico di interconnessione, larghezza di banda, numero minimo di
circuiti (eventuale), unidirezionalità e bidirezionalità dei flussi di traffico,
requisiti minimi di capacità trasmissiva, tecnologia disponibile;
2) tempi di implementazione
dellinterconnessione nel corso della fase iniziale del collegamento (dalla stipula
dellaccordo alleffettuazione delle prove tecniche di interoperabilità) ovvero
a seguito di richieste aggiuntive rispetto a quelle concordate allatto della stipula
dellaccordo;
3) livelli di qualità dei servizi di
interconnessione nonchè eventuali standard qualitativi minimi richiesti;
- le modalità di attestazione delle terminazioni delle linee
affittate;
- la descrizione delle modalità e delle clausole tecniche,
economiche e giuridiche nei casi di condivisione o uso comune delle strutture, delle
infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature;
- le procedure per leffettuazione di prove tecniche per
la verifica dellinteroperabilità;
- le procedure da adottare in caso di modifica delle
condizioni e dei termini standard, nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel
presente provvedimento;
- le procedure da adottare in caso di modifiche proposte alla
rete o di offerta di servizi di una delle parti, inclusa la procedura per laccesso a
nuovi o modificati servizi dellorganismo, nel rispetto dei tempi di preavviso
fissati nel presente provvedimento;
- le procedure per la riconfigurazione di centrali;
- i requisiti di fatturazione e di rapporti contabili tra
organismi.
- Lofferta di interconnessione di riferimento può
essere soggetta ad aggiornamenti. LAutorità può fissare metodologie di adeguamento
dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di
interconnessione.
Art.15
(Norme finali)
- Gli organismi di telecomunicazioni di cui allarticolo
14, comma 1, ai sensi dellarticolo 4, comma 9, del regolamento, sono tenuti, ad
adeguare alle disposizioni del presente decreto la loro offerta di interconnessione di
riferimento, ove già pubblicata, entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore
del presente provvedimento. La predetta offerta aggiornata si applica a far data dal 1°
gennaio 1998. In caso di mancato adempimento delle disposizioni del presente comma si
applica quanto disposto dallarticolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.
- A decorrere dallavvenuto adeguamento dellofferta
di interconnessione di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano
in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per
laccesso e lutilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni
stipulate per lofferta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 citati
in premessa e nelle successive determinazioni ministeriali.
Il presente decreto è inviato alla Corte
dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, lì 23 aprile 1998
Il Ministro delle comunicazioni
Maccanico
Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
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