DECRETO-LEGGE
1 maggio 1997, n. 115
Disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali
pubblicato sulla G.U. n.100 del 2 Maggio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il recepimento
della direttiva 96/2/CE in materia di comunicazioni mobili personali, in modo da poter
procedere all'emanazione di un unico testo regolamentare con le norme da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, coordinato con le ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare la immediata
applicazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile
1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto cori il Ministro della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Attuazione della direttiva96/2/CE
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo la
soppressione del diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi,
l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad
installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi, la
sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, ladeguamento delle concessioni già
assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera del deputati ed al
Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti (giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il
regolamento è emanato anche in mancanza di parere.
- Il regolamento di cui al comma1 può formare oggetto di un
unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di
autorizzazioni generali e licenze individuali e di ìnterconnessione, sulla base degli
orientamenti già definiti in sede di Unione europea.
- Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere
apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti,
anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamente e
l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del
settore delle telecomunicazioni.
Art. 2.
Ulteriori provvedimenti in materia di
servizi di comunicazioni mobili e personali.
- Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:
- riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari, le
bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, secondo le verifiche
del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;
- riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e
1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al
servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle
imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico
radiomobile di comunicazione GSM fin dal 1 gennaio 1998, nel rispetto delle condizioni di
servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla
base di quanto disposto dal comma 2, lettera a)
- attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre
2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1 gennaio 2005, le bande di frequenze
1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie
per l'espletamento del servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito
dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle
frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da
consentire un adeguato livello di qualità del servizio;
- razionalizzare limpiego della banda 2468-2690 NIHZ,
riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;
- disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di
un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali
via satellite.
- La procedura di gara di cui al comma 1, lettera b), è
avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal
medesimo Presidente del Consiglio., di cui fanno parte i Ministri per la funzione
pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di.,
- prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva
concorrenza nel mercato del sevizio DCS 1800;
- coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto
attiene al bando e al disciplinare di gara;
- Selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica
delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata
dallo stesso Comitato dei Ministri.
- Con regolamento del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo
i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a
(gestire i servizi di comunicazione mobili e personali gli oneri derivanti al Ministero
della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo
alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda
900 MHz, nonché alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di
spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale,
materiali e servizi sostitutivi che i gestori del servizi possano fornire per il
raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della
Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente
concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei
predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa con destinazione vincolata.
Art. 3.
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 maggio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
Andreatta, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli.- Flick
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