LEGGE
8 aprile 1974, n.98
Tutela della riservatezza e
della libertà e segretezza delle comunicazioni
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
PARTE I
MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE E AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE
Art. 1.
Dopo l'articolo 615 del codice penale è Inserito il
seguente:
« Art. 615-bis. -(Interferenze illecite nella
vita privata). - Chiunque, mediante l'uso di strumenti di
ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini
attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo
614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa
pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela
o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le
notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di
questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona
offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione
da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».
Art. 2.
L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal
seguente:
« Art. 617. - (Cognizione, interruzione o
impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche). - Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una
comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra
altre persone o Comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle
comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo
articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona
offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da
uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno un
pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».
Art.3.
Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti
i seguenti:
c Art. 617-bis. - (Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). -Chiunque, fuori dei casi
consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o
di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se
il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato ».
« Arto 617-ter. -(Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche). - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri
un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o
in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione
telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il
contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o
telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione
da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se
il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato ».
Art.4.
Dopo l'articolo 623 del codice penale è inserito il
seguente:
« Art. 623-bis. -(Comunicazioni e conversazioni
non telegrafiche o telefoniche). - Le disposizioni contenute nella
presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni
telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione
di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad
onde guidate ».
Art.5.
L 'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di
procedura penale è abrogato.
Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
c Art. 226-bis. .(Facoltà relative alle
comunicazioni o conversazioni) - Previa autorizzazione del
magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle
funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219. possono impedire,
interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o
telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:
1) delitti non colposi puniti con pena superiore,
nel massimo, a cinque anni di reclusione;
2) reati concernenti gli stupefacenti;
3) reati concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
4) reati di contrabbando;
5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo
alla persona col mezzo del telefono.
La stessa disposizione si applica alle comunicazioni
e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale.
Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione
delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e
dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano
le rispettive attività ».
1.Art. 226-ter. -(Autorizzazione all'impedimento,
interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). -
L'autorizzazione
prevista nel precedente articolo è disposta con decreto motivato del
procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo ove sono
in corso le indagini, solo quando vi siano eri e concreti indizi di reato,
da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva
necessità nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle
comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.
il decreto deve indicare le modalità e la durata
delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici
giorni, ma può essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per
periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni
stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di
proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione. I decreti e le
ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un
ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del
procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi iene
trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.
Delle
intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico
registro ».
Art. 226-quater. -( Esecuzione delle
operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di
comunicazioni o conversazioni). - Le operazioni di cui all'articolo 226-bis
devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati
presso la procura della repubblica ovvero, sino a che non saranno
allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio. Le
operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale
contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione,
la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno
e dell'ora non che i nominativi delle persone che hanno preso parte alle
operazioni. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie
sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro
sul quale è indicato il numero delle custodie nonché il numero
dell'apparecchio controllato.
I verbali e le registrazioni devono essere
immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice
istruttore che ha autorizzato le operazioni.
Il processi verbali delle attività previste nei
capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbo essere
depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal
compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.
Ai soli difensori degli indiziati o imputati è
comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi
del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le
registrazioni.
Dopo le comunicazioni previste nel capoverso
precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni
relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonché dei verbali o
delle parti degli stessi, viziati di nullità o estranei ai fini
istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia
nelle trascrizioni.
Le notizie contenute nelle predette registrazioni
verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi
da quelli per i quali sono sta raccolte.
Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le
garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale
in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne
copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco »
Art. 226-quinquies. -(Divieto di utilizzazione
del intercettazioni illecite). - A pena di nullità insanabile e da
rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si può
tener conto delle intercettazioni effettuate. fuori dei casi consentiti
dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa
stabilite, nonché delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui
all'articolo 615-bis del codice penale ».
Art.6.
L'articolo 339 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
" Art. 339. -(Accesso
agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione). -
Quando procede per
uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il giudice, con
decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, può
disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti
telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte
dell’articolo 226-quater.
Il magistrato procede personalmente alle operazioni
ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria.
Per le modalità di esecuzione delle operazioni di
verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le
disposizioni contenute nell'articolo 226-quater .
Art. 7.
Dopo il secondo capoverso dell'articolo 423 del
codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Si procede a porte chiuse alla lettura dei
processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o
all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o
l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei
alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto
delle parti private alla riservatezza ».
Art. 8.
Le disposizioni dell'articolo 226-quinquies del
codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni,
notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
Art.9. Il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con
quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti all'elencazione degli apparecchi o strumenti e delle
parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le
riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615.bis e 617 del codice penale.
Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i
Ministri competenti.
Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per
l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in
qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti
indicati nei precedenti commi, o parti di essi è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 10.
Il procuratore della Repubblica è responsabile
della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e
telegrafica installati presso la procura della Repubblica.
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 aprile 1974
LEONE
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