Decreto
legislativo 29 luglio 2005:
Testo Unico della radiotelevisione
Il
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l’articolo
16;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale è stata data
attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno1993, n. 206;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999 n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28
gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;
Acquisita l’intesa dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressi rispettivamente nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30
giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del......;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell’economia
e delle finanze e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Oggetto)
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato:
“testo unico”, contiene:
a) i principi generali che informano l'assetto del sistema
radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano
all'’introduzione della tecnologia digitale ed al processo di
convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle
comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni
elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le
sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva,
con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro
coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto
della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea ed alle Comunità europee.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di
trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di
programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di
servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su
frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) “programmi televisivi” e “programmi radiofonici” l'insieme,
predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo
marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico,
rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con
ogni mezzo; l'espressione “programmi”, riportata senza specificazioni,
si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si
considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
b) “programmi-dati” i servizi di informazione costituiti da
prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e
diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta
individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di
dati;
c) “operatore di rete” il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) “fornitore di contenuti” il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o
radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione
anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività
commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o
dei suoni e dei relativi dati;
e) “fornitore di contenuti a carattere comunitario” il soggetto che
ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
destinati alla radiodiffusione televisiva in àmbito locale che si
impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni
ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per
almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero
compreso dalle 7 alle 21;
f) “programmi originali autoprodotti” i programmi realizzati in
proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
g) “produttori indipendenti” gli operatori di comunicazione europei
che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono
controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di
licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che
per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della
propria produzione ad una sola emittente;
h) ”fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato” il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore
di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay
per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per
l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei
servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
i) “accesso condizionato” ogni misura e sistema tecnico in base ai
quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia
subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio di accesso condizionato;
l) “sistema integrato delle comunicazioni” il settore economico che
comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica;
editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet;
radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di
comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
m) “servizio pubblico generale radiotelevisivo” il pubblico
servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo
mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della
società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal
presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
n) “ambito nazionale” l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
o) “ambito locale radiofonico” l’esercizio dell’attività di
radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
p) “ambito locale televisivo” l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori
a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per
cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato “regionale” o
“provinciale” quando il bacino di esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola
regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri
bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito
regionale o provinciale;
q) “emittente televisiva” il titolare di concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li
trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) “emittente televisiva a carattere informativo” l’emittente per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale,
che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le
ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno
il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi,
per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di
interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non
meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi
giorni a semestre;
2) “emittente televisiva a carattere commerciale” l’ emittente per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale,
senza specifici obblighi di informazione;
3) “emittente televisiva a carattere comunitario” l’ emittente per
la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da
associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali
autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si
impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni
ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50
per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore
7 e le ore 21;
4) “emittente televisiva monotematica a carattere sociale”
l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che
dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica
quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e
servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di
servizio;
5) “emittente televisiva commerciale nazionale” l’emittente che
trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con
obbligo d'informazione;
6) “emittente di televendite” l’emittente che trasmette
prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti
e le obbligazioni;
r) “emittente radiofonica” il titolare di concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilità dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le
seguenti tipologie:
1) ”emittente radiofonica a carattere comunitario”, nazionale o
locale, l’emittente caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro,
che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per
cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non
sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di
brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi
commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) “emittente radiofonica a carattere commerciale locale”
l’emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque
destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale
all’informazione, di cui almeno il 50 per cento all’informazione
locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su
non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) “emittente radiofonica nazionale” l’emittente senza particolari
obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
s) “opere europee” le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio
1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere
siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi
Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo
totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in
co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri
dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi
europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel
settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in
uno o più Stati europei;
t) “sponsorizzazione” ogni contributo di un'impresa pubblica o
privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di
produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di
programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la
sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano
riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o
prodotti;
u) “pubblicità” ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o
privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale,
artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) “spot pubblicitari” ogni forma di pubblicità di contenuto
predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
z) “televendita” ogni offerta diretta trasmessa al pubblico
attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti
e le obbligazioni;
aa) “telepromozione” ogni forma di pubblicità consistente
nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o
servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta
dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma,
al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei
servizi presentati o esibiti;
bb) “autopromozione” gli annunci dell’emittente relativi ai propri
programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
cc) “Autorità” l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
dd) “Ministero” il Ministero delle comunicazioni.
ART. 3
(Principi fondamentali)
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la
garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni
individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale,
a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei
diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione
e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico,
psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal
diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti
nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
ART. 4
(Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli
utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli
utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione,
ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una
pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la
fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di
concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da
parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel
sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti
fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni
che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o
incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti
di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione,
possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o
che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata
ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad
accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema
di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite
leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino
discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano
convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano
arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite
nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di
funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal
resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione
di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella
ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti
dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la
responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei
confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non
stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello
sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi
vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o
all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si
ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o
notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto
che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia
contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi
nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del
territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica
per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita,
delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali
e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione
dell'Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità
sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine
l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli
enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in
conformità alla legislazione vigente in materia.
ART. 5
(Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del
pluralismo e della concorrenza)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi
di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi
di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del
pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale
fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del
pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche
attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima
trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento
delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato,
con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di
operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che
è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della delibera
dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001;l’autorizzazione
all’attività di fornitore di contenuti non può essere rilasciata a
società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio dell’attività
radiotelevisiva,editoriale o comunque attinente all’informazione ed
allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le
amministrazioni pubbliche,gli enti pubblici,anche economici, le
società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti
di credito non possono, né direttamente né indirettamente,essere
titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di
operatore di rete o di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite,
anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla
lettera b), nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi
titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le
attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità
di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività
di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito
nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su
frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o
soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non
possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la
fornitura di contenuti televisivi in ambito nazionale e in ambito
locale o radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale e che non
possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni
fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso
bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito
locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili
a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione
dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e
controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni
accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di
accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti
appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque,
che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati
dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, di cui alla delibera dell’Autorità del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di
trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le
informazioni ottenute;
f) obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei
diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non
discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle
condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di
esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera
negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel
settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al
fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale,
la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei
servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche
fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per
ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia
anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla
separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle
emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via
satellite, nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli
operatori di rete in ambito locale;
h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi ad effettuare
collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni
all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall’operatore
di rete;
i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per
i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il
medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato
rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all’articolo 26, comma 1, per le emittenti
radiotelevisive locali e l’articolazione, anche locale, delle
trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall’articolo 45 per la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero
eccezionale e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
ART. 6
(Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della
produzione audiovisiva europea)
1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono
lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche
secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti,
dall’articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior
parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo
destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari,
a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di
teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere
richieste all’Autorità secondo quanto disposto dall’articolo 5 del
regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
ART. 7
(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi
emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio
di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al
presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque,
garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in
modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque
non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da
parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o
locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di
parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le
modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali
degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci
di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il
contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti
radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per
rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo
nei programmi di informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici
compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere
nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non
informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee
realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire
l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere
la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale
e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone
di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai
fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale
affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza
turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di
stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con
pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore.
ART. 8
(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
locale)
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e
promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela
l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della
capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di
assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze
terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di
contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
TITOLO II SOGGETTI
CAPO I
FUNZIONI DEL MINISTERO
ART. 9
(Ministero delle comunicazioni)
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo
unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di
spettanza statale indicati dall’articolo 32 – ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito
dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il
settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Commissione per l’assetto del sistema televisivo, di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il
Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto,
enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e
giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori.
CAPO II
FUNZIONI DELL’AUTORITÀ
ART. 10
(Competenze in materia radiotelevisiva dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)
1. L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla
legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel
settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L’Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le
competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché
quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme
vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le
competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995,
n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
CAPO III ALTRE COMPETENZE
ART. 11
(Altre competenze)
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva
attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione
dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
CAPO IV REGIONI
ART. 12
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in
materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel
titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o
provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella
nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di
assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi,
autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti
dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione,
proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio,
dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle
competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di
contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della
programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici,
della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di
spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale
dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo
professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della
licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito
locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha
diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare
nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata.
ART. 13
(Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom))
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono svolte
anche attraverso i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom),
organi funzionali dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni
i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli
ispettorati territoriali del Ministero.
ART. 14
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti
dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di
cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad
esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme
di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V
della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
TITOLO III ATTIVITÀ
CAPO I
DISCIPLINA DI OPERATORE DI RETE RADIOTELEVISIVA
ART. 15
(Attività di operatore di rete)
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri
obiettivi di interesse generale, l’attività di operatore di rete su
frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime
dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di
collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto
provvedimento ai sensi della delibera dell’Autorità 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di
collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto
provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 24, comma
1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli
23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non
superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile
per uguali periodi.
6. L’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei
fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la
televisione digitale terrestre stabilite dall’Autorità.
7. L’attività di operatore di rete via cavo o via satellite è
soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
CAPO II
DISCIPLINA DI FORNITORE DI CONTENUTI
RADIOTELEVISIVI SU FREQUENZE TERRESTRI
ART. 16
(Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
terrestri)
1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di
dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze
terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste
dalla deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
salvo quanto previsto dall’articolo 18.
2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i
fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell’Autorità
del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze
terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela
degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di
affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi
su frequenze terrestri in tecnica analogica.
ART. 17
(Contributi)
1. L’Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi
dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su
frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lett. c), n.5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella
misura prevista dall’articolo 5 della deliberazione dell’Autorità del
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
ART. 18
(Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
terrestri in ambito regionale e provinciale)
1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati
destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri
in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai
competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei
principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi
di cui all’articolo 12.
2. Ai fini della definizione dell’ambito regionale o provinciale di
cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1,
lettera p).
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata
secondo i criteri oggettivi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera
d).
4. Qualora l’operatore di rete televisiva in tecnica digitale in
ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo
svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere
almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco
di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e
provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia
autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui
alla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS.
ART. 19
(Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze
terrestri)
1. La disciplina dell’autorizzazione per la fornitura di contenuti
radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è contenuta nel
regolamento di cui all’articolo 15, comma 3.
CAPO III
DISCIPLINA DEL FORNITORE DI CONTENUTI
RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE E VIA CAVO
ART. 20
(Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via
satellite)
1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi
via satellite è rilasciata dall’Autorità sulla base della disciplina
stabilita con proprio regolamento.
ART. 21
(Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo)
1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi
via cavo è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina
stabilita con regolamento dell’ Autorità.
ART. 22
(Trasmissioni simultanee)
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove
tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su
frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la
trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di
comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con
regolamento dell’Autorità.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA E DIGITALE
ART. 23
(Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su
frequenze terrestri in tecnica analogica)
1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni
per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito
nazionale, che siano consentite ai sensi dell’articolo 25, comma 8,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le
trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, è
prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino
alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può
essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già
trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per
cento della popolazione nazionale.
2. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di
concessione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1,
3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell’Autorità 1° dicembre 1998, n.
78, possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione televisiva in
tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di
ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini
regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni o
autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno di
ciascun bacino di utenza.
4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), è
consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle
concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva
non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è
consentita la programmazione anche unificata fino all’intero arco
della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle
frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell’esercizio
anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive
provenienti da Campione d’Italia.
Art. 24
(Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su
frequenze terrestri in tecnica analogica)
1. Fino all’adozione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui
all’articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito
nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è
esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti
e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti
legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001,
dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a
carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di
capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti
in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a
carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che
impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non
devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in
ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro
collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una
copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di
inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell’esercizio
fino all’avvenuto adeguamento.
ART. 25
(Disciplina dell’avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a
qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere
l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione
simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette
sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché
richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3
maggio 2004, n. 112 e nei limiti e nei termini previsti dalla
deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa
compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12,
della medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, i limiti
previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo
VIII della delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino
all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale.
ART. 26
(Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni
elettroniche)
1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un
quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse
aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è
rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente
all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito
locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai
fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso
più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non
interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine
necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i
collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le
comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati
indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo,
per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei
tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in
ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in
ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia
attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei
funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello
spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la
diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono
trasmettere dati e informazioni all’utenza, comprensive anche di
inserzioni pubblicitarie
4. L’utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche
cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o
contributi oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione
sonora e televisiva locale.
ART. 27
(Trasferimenti di impianti e rami d’azienda)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica
analogica, i trasferimenti di impianti o rami d’azienda tra emittenti
televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in
ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del
settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all’atto di presentazione della
domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono
acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti
legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda tra i
soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito
nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano
destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i
collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in
virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di
situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero,
possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i
trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere
emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario, nonchè le acquisizioni, da parte di società di
capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o
radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità
limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una
concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di
intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai
medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo
mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie
svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario
da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni
riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che
l’emittente mantenga il carattere comunitario. E’ inoltre consentito
alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di
ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere
commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di
emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno
titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica
necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
ART. 28
(Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi)
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi
radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti di diffusione
e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di
cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai
fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi
dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza
le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai
sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la
razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente
legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base
non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e
possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il
Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche
degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi
collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi
dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della
sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita
locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso,
il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle
richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta
giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici,
le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti
analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla
tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi
regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla
provincia ai sensi dell’articolo 12, autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per realizzare tali finalità.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti
in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al
Ministero.
7. In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica
digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono
trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su
iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti
individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro
adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purchè ritenuti idonei, sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero,
che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni,
d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per
la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal
comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli
impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative
infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
ART. 29
(Diffusioni interconnesse)
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle
emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso
bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal
Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della
domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia
espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere
presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme
previste dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o
autorizzate, sulla base di preventive intese.
3. L’autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una
durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le
emittenti televisive. La variazione dell’orario di trasmissione in
contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa
comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno
quindici giorni. E’ fatto salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all’articolo 5, comma
1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse,
comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi,
l’autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni
identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di
utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la
programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni
interconnesse.
6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono
considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o
alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato
richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di
dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità
per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi
di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri
dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva
dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In
caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti
televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50
per cento di quello massimo stabilito per l’interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra
emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario
semprechè le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni,
diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
comunitarie. L’applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria
esclude il beneficio di cui al presente comma.
ART. 30
(Ripetizione di programmi radiotelevisivi)
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati,
destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi
in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla
domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è
rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti
locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale
limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le
comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali
privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero
autorizzazione all’installazione di reti via cavo per la ripetizione
simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo
quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono
destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere
simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute è consentito, previa
autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai
comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di
enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le
minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di
frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge
31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che
trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle
medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera q), numero 3).
CAPO V
DISCIPLINA DEL FORNITORE DI SERVIZI
ART. 31
(Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato)
1. L’attività di fornitore di servizi interattivi associati e
l’attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa
la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo
o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si
consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con
le modalità di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di
accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di
accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente
testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti,
entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di
cui al comma 1.
4. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di
cui al presente articolo.
TITOLO IV NORME A TUTELA DELL’UTENTE
CAPO I
DIRITTO DI RETTIFICA
ART. 32
(Telegiornali e giornali radio. Rettifica)
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i
direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine,
considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali
da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere
all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da
loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa
apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa
dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di
ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla
lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la
rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la
richiesta all’Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a
tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l’emittente, il
fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per
la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno
successivo alla richiesta la questione all’Autorità, che si pronuncia
nel termine di cinque giorni. Se l’Autorità ritiene fondata la
richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della
pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le
ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
ART. 33
(Comunicati di organi pubblici)
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali
esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette
esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o
alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la
trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono
essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni
ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su
richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle
trasmissioni l’esplicita menzione della provenienza dei comunicati e
delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo
caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
CAPO II
TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE
TELEVISIVA
ART. 34
(Disposizioni a tutela dei minori)
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e
di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), è
vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla
osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano
stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e
dopo le ore 7.00.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad
osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e
successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o
l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con
decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre
1997, n.451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire,
anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3,
l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno
dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo
ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono
essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti
sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale
e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza
legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e
spot, è disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse
finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la
diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon
ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall’articolo 6 devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti
ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli
adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e
programmi è determinato dall’Autorità.
ART. 35
(Vigilanza e sanzioni)
1. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell’Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All’attività del
Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico
mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all’articolo 34,
nonché all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla
violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione
per i servizi e i prodotti dell’Autorità, previa contestazione della
violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non
superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione
dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo
da uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1
dell’articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15
della legge 21 aprile 1962, n.161, intendendosi per chiusura del
locale la disattivazione dell’impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia
dall’Autorità che, per quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del
medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante
comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi
in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate.Ogni sei mesi,
l’Autorità invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo
svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei
diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
CAPO III
TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE
ART. 36
(Trasmissioni transfrontaliere)
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell’Unione
europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo
2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997,
sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di
ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni
attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L’Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione
o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati
dell’Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per
almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione
di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che
contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione
di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o
morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si
trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali
programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione
di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza
di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati
alla Commissione delle Comunità europee da parte dell’Autorità nel
termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto
all’emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni
rilevate e dei provvedimenti che l’Autorità intende adottare.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ
ART. 37
(Interruzioni pubblicitarie)
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono
costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 3 dell’articolo 26,la pubblicità e gli spot di televendita
devono essere inseriti tra i programmi. Purchè ricorrano le condizioni
di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita
possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale
che non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto
degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e
natura, nonché i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi
sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura
comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita
possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli
intervalli.
3. L’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione
di opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali.Per le opere di durata
superiore a quarantacinque minuti è consentita una interruzione per
ogni atto o tempo. E’ consentita una ulteriore interruzione se la
durata programmata dell’opera supera di almeno venti minuti due o più
atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i
lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione,
fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi
ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a
quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per
ogni periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata un’altra
interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di
almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque
minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono
interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono
trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione
all’interno del programma.
6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite
durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le
rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli
per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non
possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita.Se la loro
durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni
siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle
trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle
disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive
modificazioni, in tema messaggi pubblicitari durante la trasmissione
di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono
consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere
medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di
durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o
tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più
una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata
programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del
presente articolo per durata programmata si intende il tempo di
trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine
della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L’Autorità, sentita un’apposita commissione, composta da non
oltre cinque membri e nominata dall’Autorità medesima tra personalità
di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico,
nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non
possono subire interruzioni pubblicitarie.
9. E’ vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali
e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La
pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata
dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui
alla legge 5 febbraio 1992 n. 175, come modificata dalla legge 26
febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché
dall’articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e
successive modificazioni.
10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la
televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare,
presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di
particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca
al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano
qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a
risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande
alcoliche o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;
f) non usare l’indicazione del rilevante grado alcolico come
qualità positiva delle bevande.
11. E’ vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni
altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità è vietata anche se
effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi,
simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o
di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o
nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi
impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale
utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei
prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività
principale dell’azienda deve farsi riferimento all'incidenza del
fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia
comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di
impresa nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui
all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
ART. 38
(Limiti di affollamento)
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può
eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed
il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata
nell’ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle
emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell’orario
giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora;
un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o
successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati,
ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno
dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in
contemporanea,
3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può
eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento
per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente
a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di
un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella
successiva.
4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma
3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito
locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicità,ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot,
è del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte
delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito
locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno
di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2
per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora
antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo è portato al 20 per cento
se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come
le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,
dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di
servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario
di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori
ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di
pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare
un’ora e dodici minuti al giorno.
7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti
televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre
forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte
direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il
limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al
comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed
ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a
trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria
programmazione.
8. La pubblicità locale è riservata alle emittenti ed ai fornitori
di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed I fornitori di
contenuti in ambito nazionale e la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi
pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i
bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base
all’articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale,
pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti
di pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di
contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai
messaggi pubblicitari.
10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali
e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del
libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di
favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e
radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del
calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
ART. 39
(Disposizioni sulle sponsorizzazioni)
1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione
sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo
sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia
editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica
nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi
sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor
all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o
servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o
vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione
o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di
medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica.
3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti
televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali
acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei
programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello
sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e
successive modificazioni.
ART. 40
(Disposizioni sulle televendite)
1. E’ vietata la televendita che vilipenda la dignità umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda
convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti
di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e
deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri
ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
ART. 41
(Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici
anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale,
all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza
privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori
dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a
favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per
acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro
realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici
sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate
per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i
Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della
comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 nonché al presente comma, le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile
del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni
stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non
imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.
Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione
della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute
nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale
devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore
dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente,
per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa.
5. Le regioni,nell’ambito della propria autonomia finanziaria,
possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.
TITOLO V
USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E
PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE
ART. 42
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle
frequenze)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai
fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività
di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle
prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità ed a quelle emanate in
sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione delle
radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo
di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto
applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia
ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l’Autorità, i
Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il
Consiglio superiore delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le
modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual
volta il Ministero ne ravvisi la necessità.
5. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una
razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito
nazionale e locale, in conformità con ai principi del presente testo
unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma
5 l’Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione
dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione
alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza
nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive
modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine
all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e
Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione è
reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende
reso favorevolmente.
9. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione
delle frequenze anche in assenza dell’intesa con le regioni Valle
d’Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano.
L’Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al
raggiungimento dell’intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di
assegnazione delle frequenze, l’Autorità indica i motivi e le ragioni
di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere
unilateralmente.
10. L’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente
all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica
digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11. L’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di
gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.
12. L’Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in
attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali
per l’installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi
radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati
dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di
accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di
non discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi
di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di
garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di
impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle
frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la
disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
TITOLO VI
NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
ART. 43
(Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono tenuti a notificare all’Autorità le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste
in apposito regolamento adottato dall’Autorità medesima, la verifica
del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o,
periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante
conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e
che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12,
tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di
concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello
stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè
degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi,
dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità ,qualora accerti che un’impresa o un gruppo di
imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi
nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui
ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo
di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata
violazione dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi del comma
5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese
che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei
mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i
provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle
posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel
rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una
situazione vietata ai sensi dei commi 7,8,9,10, 11 e 12, ne inibisce
la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità
ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura
dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro
il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere
comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni
relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si
applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni,
delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L’Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei
criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto
1990 n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di
cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di
comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità
di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio
dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti
interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni
e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è
tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela
delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in
conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
7. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società
qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e
15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o
più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal
medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,il limite
al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per
cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi
concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della
legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I
programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere
a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50
per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20
per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.Il presente
criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in
tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50
per cento della popolazione nazionale
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti
nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle
comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma
6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o
collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al
20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle
comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei
diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma
diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di
azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai
soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1,
lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e
dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica
anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere
cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i
cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito
ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel
settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito
nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31
dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese
editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle
imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate
dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si
considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque
possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano
acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in
conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione,
scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi
forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o
comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione
tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di
azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche
con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la
maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare
la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e
dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in
base alle caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila sull’andamento e sull’evoluzione dei mercati
relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici
con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei
limiti indicati nel presente articolo.
TITOLO VII
PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA
ART. 44
(Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee)
1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti
televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma
dell’articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere
europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli
ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono
quelle definite dall’Autorità in conformità alla normativa dell’Unione
europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono
anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonché adatte ai minori
ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui
all’articolo 34, comma 7. I criteri per l’assegnazione della
nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di
coproduzione e di partecipazione in associazione, sono quelli
stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
13 settembre 1999, n. 457.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle
opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi
teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva
ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti
residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di
utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi
secondo i criteri stabiliti dall’Autorità.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana,
indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota
dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione
e all’acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non
inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi
specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese
quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può
comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. A
partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina
una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui
alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori indipendenti. All’interno di queste quote, nel contratto di
servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto,
da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato
appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base
annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a
quella della fascia di maggiore ascolto, così come definita
dall’Autorità.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana
autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e
all’estero hanno l’obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere
audiovisive italiane e dell’Unione europea, secondo le modalità
stabilite con regolamento dell’Autorità.
8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere
audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.
TITOLO VIII
SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA
ART. 45
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per
concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale
di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio
regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi
della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre
anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche
di pubblico servizio della società concessionaria con copertura
integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato
della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito
ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità; dal computo di tali ore
sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e
su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati
in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle
organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli
enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di
rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la
distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso
l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli - Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero
di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della
sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi,
garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo
il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004,
n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall’articolo 38;
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi
nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e
per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia
finanziaria e contabile in relazione all’attività di adempimento degli
obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità e dal Ministro
delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto
nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli
ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio
pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento,
direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali
ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati,
nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e
concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
ART. 46
(Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale)
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni,
anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela
dell’utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio
che la società concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito
regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in
ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di
informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici
contratti di servizio con la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi
di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica
della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione
dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità
giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia
di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio
pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
ART. 47
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità
nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri
sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto
servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità, imputando
o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati
in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con
chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono
tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse
risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di
altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e
per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla
base della differenza tra i costi complessivi della società
considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico.
Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è
trasmesso all’Autorità e al Ministero.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a
controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società
concessionaria e scelta dall’Autorità tra quante risultano iscritte
all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le
società e la borsa, ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività della
società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del
Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle
comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l’ammontare del canone
di abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo, in
misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura
del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti
in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico
generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili
dall’ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il
tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico
delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere
operata con riferimento anche all’articolazione territoriale delle
reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del
servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività
non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
ART. 48
(Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001,
relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio
pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità il compito di
verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente
testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici
contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di
qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti
definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di
cui al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero per il contratto
nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica
l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della società
concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente
alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni
fase dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della
chiusura di questa.
3. L’Autorità può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle
imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati
dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni di cui
al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire
gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti
non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’
ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni
agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il
termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione
delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto
della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone,
inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini,
comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve
procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7,
l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non
inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo
del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7,
fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione
deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a
novanta giorni.
9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella
relazione annuale.
ART. 49
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è
affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo
unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla
disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto
concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il
consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società,
svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione
i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale
ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o,
comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale
e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in
attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative
esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a
richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del
mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura
tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è
effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene
efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista.
A tale fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai
sensi dell’articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni
prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle
deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine
del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le
liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo
0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede
sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui
due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni
prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in
relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal
Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un
numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da
eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola
lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti
sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria
nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente
ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più
elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato
della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche
all’elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze
nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione
dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un
numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è
titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione secondo le
modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze,
nelle assemblee della società concessionaria convocate per
l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o
la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota
del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse
generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della
formulazione dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a
uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece
indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene
efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del
presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con
le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso
la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il
novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima
offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21,
comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla
predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa,
a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con l’assemblea;
il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso
attribuiti in base allo statuto della società:
a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione
aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla
organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e
delle direttive definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di
amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di
testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee
editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice
direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli
altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli
atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi
i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali
variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una
durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione
della società;
h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano
finanziario, delle politiche del personale e dei piani di
ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal
consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale,
investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e
politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili
per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e
l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi
del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall’articolo 21
della legge 3 maggio 2004, n. 112.
TITOLO IX
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
ART. 50
(Commissione parlamentare di vigilanza)
1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme
previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile
1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dall’articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
TITOLO X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
CAPO I SANZIONI
ART. 51
(Sanzioni di competenza dell’Autorità)
1. L’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in
particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate
dall’Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni
relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, approvato con delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS,
relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e
televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38,
39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell’Autorità;
d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.223,
nonché dai regolamenti dell’Autorità, relativamente alla
registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all’obbligo
di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui
all’articolo 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo
interattivo audiotex e videotex dall’articolo 1, comma 26, della legge
23 dicembre 1996, n.650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed
indipendente, dall’articolo 44 e dai regolamenti dell’Autorità;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata,
incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui
all’articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su
tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo,
salva la deroga di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all’articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa all’Autorità riguardo, tra
l’altro, a dati contabili ed extra-contabili, dall’articolo 1, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti
dell’Autorità;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni
ed enti pubblici di cui all’ articolo 41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), l’Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli
addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a
quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o
quando le giustificazioni risultino inadeguate l’Autorità diffida gli
interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine
non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il
comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato,
l’Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera e);
3. L’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I
e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera o).
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l)
del comma 1, l’Autorità dispone altresì, nei confronti dell’emittente
o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un
periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei
confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono
ridotte ad un decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2 sono
ridotte ad un quinto.
6. L’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme
previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi
dell’articolo 35.
7. L’Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in
materia di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonché quelle
di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
8. L’Autorità verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in
caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 48.
9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata,
l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore
di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore
a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli
ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della
concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le
violazioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato.
ART. 52
(Sanzioni di competenza del Ministero)
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli
97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo
1°agosto 2003, n. 259.
2. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o
dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni
o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura
concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via
provvisoria all’esercizio dell’impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42,
comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze
assegnate, Il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione
dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto
interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a
regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel
termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione dell’esercizio nei casi e
con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le
violazioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato.
Capo II
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 53
(Principio di specialità)
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e
degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto
dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente
delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi,
di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture,
promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non
ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del
presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma 2, costituiscono
disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell’articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate
in materia dal medesimo.
ART. 54
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
6;
b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78:
1) all’articolo 2, il comma 2;
2) all’articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies;
c) della legge 30 aprile 1998, n. 122:
1) all’articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11;
2) gli articoli 3 e 3-bis;
d) della legge 31 luglio 1997, n. 249:
1) all’articolo 1, il comma 24;
2) l’articolo 2, ad eccezione del comma 6;
3) all’articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque
periodi, 16, 17, 18, 19, 20,
22 e 23;
4) l’articolo 3-bis;
e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l’articolo 1,
commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422:
1) all’articolo 5, i commi 1 e 1-bis;
2) all’articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;
3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito. con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l’articolo 1,
commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
i) della legge 6 agosto 1990, n. 223:
1) gli articoli 2, 3 e 6 ad eccezione del comma 11,
limitatamente al secondo periodo;
2) all’articolo 7, i commi 2 e 5;
3) l’articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18;
4) gli articoli 10, 12, 13, 15;
5) all’articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;
6) l’articolo 17;
7) l’articolo 18, ad eccezione del comma 4;
8) l’articolo 19;
9) all’articolo 20, il comma 4;
10) l’articolo 21;
11) l’articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7;
12) all’articolo 24, il comma 3;
13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile 1975, n. 103:
1) l’articolo 22;
2) all’articolo 38, il terzo e quarto comma;
3) all’articolo 41, il primo e secondo comma;
4) l’articolo 43-bis e 44.
ART. 55
(Disposizioni finali e finanziarie)
1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata
in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute
nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere
o modificare.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell’Autorità
richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con
deliberazione dell’Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da
intendersi come formale e non recettizio.
4. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 56
(Entrata in vigore)
1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Indice:
Titolo I - Principi
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi fondamentali
Art. 4 - Principi generali del sistema radiotelevisivo a
garanzia degli utenti
Art. 5 - Principi generali del sistema radiotelevisivo a
salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
Art. 6 - Principi generali del sistema radiotelevisivo a
tutela della produzione audiovisiva europea
Art. 7 - Principi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo
Art. 8 - Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale
Titolo II - Soggetti
CAPO I - Funzioni del Ministero delle comunicazioni
Art. 9 - Ministero delle comunicazioni
CAPO II - Funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Art. 10 - Competenze in materia radiotelevisiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
CAPO III - Altre competenze
Art. 11 - Altre competenze
CAPO IV - Regioni
Art. 12 - Competenze delle Regioni
Art. 13 - Funzionamento dei Comitati regionali per le
comunicazioni (Corecom)
Art. 14 - Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle
d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano
Titolo III - Attività
CAPO I - Disciplina operatore di rete radiotelevisiva.
Art. 15 - Attività di operatore di rete
CAPO II - Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi
su frequenze terrestri
Art. 16 - Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi
su frequenze terrestri
Art. 17 - Contributi
Art. 18 - Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi
su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale
Art. 19 - Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici
su frequenze terrestri
CAPO III - Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi
via satellite e via cavo
Art. 20 - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti
radiotelevisivi via satellite
Art. 21 - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti
radiotelevisivi via cavo
Art. 22 - Trasmissioni simultanee
CAPO IV - Disciplina speciale emittenza radiotelevisiva in
ambito locale e radiofonica in ambito nazionale
Art. 23 - Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni
televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica
Art. 24 - Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni
radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica
Art. 25 - Disciplina dell’avvio delle trasmissioni televisive
in tecnica digitale
Art. 26 - Trasmissione dei programmi e collegamenti di
comunicazioni elettroniche
Art. 27 - Trasferimenti di impianti e rami d’azienda
Art. 28 - Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi
Art. 29 - Diffusioni interconnesse
Art. 30 - Ripetizione di programmi radiotelevisivi
CAPO V - Disciplina del fornitore di servizi
Art. 31 - Attività di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato
Titolo IV - Norme a tutela dell’utente
CAPO I - Diritto di rettifica
Art. 32 - Telegiornali e giornali radio. Rettifica.
Art. 33 - Comunicati di organi pubblici
CAPO II - Tutela dei minori nella programmazione televisiva
Art. 34 - Disposizione a tutela dei minori
Art. 35 - Vigilanza e sanzioni
CAPO III - Trasmissioni transfrontaliere
Art. 36 - Trasmissioni transfrontaliere
CAPO IV - Disposizioni sulla pubblicità
Art. 37 - Interruzioni pubblicitarie
Art. 38 - Limiti di affollamento
Art. 39 - Disposizioni sulle sponsorizzazioni
Art. 40 - Disposizioni sulle televendite
Art. 41 - Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed
enti pubblici
Titolo V - Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e
pianificazione delle frequenze
Art. 42 - Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e
pianificazione delle frequenze
Titolo VI - Norme a tutela della concorrenza e del mercato
Art. 43 - Posizioni dominanti nel sistema integrato delle
comunicazioni
Titolo VII - Produzione audiovisiva europea
Art. 44 - Promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee
Titolo VIII - Servizio pubblico generale radiotelevisivo e
disciplina della concessionaria
Art. 45 - Definizione dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo
Art. 46 - Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e
provinciale
Art. 47 - Finanziamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo
Art. 48 - Verifica dell’adempimento dei compiti
Art. 49 - Disciplina della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa
Titolo IX - Commissione parlamentare di vigilanza
Art. 50 - Commissione parlamentare di vigilanza
Titolo X – Disposizioni sanzionatorie e finali
CAPO I° - Sanzioni
Art. 51 - Sanzioni di competenza dell’Autorità
Art. 52 - Sanzioni di competenza del Ministero
CAPO II° - Disposizioni finali
Art. 53 - Principio di specialità
Art. 54 - Abrogazioni
Art. 55 - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 56 - Entrata in vigore