"Regolamento
recante disposizioni di attuazione della
legge 28 marzo 1991, n. 109,
in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni."
D.M. 23 maggio 1992, n. 314
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.)
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III
del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19
luglio 1941, n. 1198;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante
la disciplina delle derivazioni telefoniche interne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 1ø marzo 1948;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della
direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di
sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente:
«Determinazione della tariffazione relativa alle
prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dallIstituto superiore delle poste
e delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile
1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme
in materia di autorizzazione per linstallazione di impianti telefonici interni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983;
Vista la direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26
aprile 1983) di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);
Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5
agosto 1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dellomologazione
delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, col quale è stata data attuazione alla
predetta direttiva 86/361/CEE;
Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27
maggio 1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;
Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23
maggio 1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente
lapprovazione del regolamento di servizio per labbonamento telefonico;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per
la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli
articoli 3 e 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del
15 gennaio 1991;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;
Vista la legge 28 marzo 1991, n.
109, recante nuove
disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di
attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Vista la direttiva 91/263/CEE
(in GUCE n. L 128 del 23
maggio 1991) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento
della loro conformità;
Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di
attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico
delle poste, delle telecomunicazioni e dellautomazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nelladunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellart. 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
- Ai sensi del presente decreto si intendono per:
- «apparecchiatura terminale»: lapparecchiatura
dutente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto
terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la
trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere
realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
- «punto terminale di rete»: linsieme delle
connessioni fisiche e delle specifiche tecniche daccesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e
comunicare efficacemente per il suo tramite;
- «impianto interno»: i sistemi di utente ubicati in un
fondo privato, quale definito dallart. 183 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, come modificato dallart. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e costituiti da
una o più apparecchiature terminali, nonché dalle condutture e relativi accessori,
connessi ai punti terminali della rete pubblica.
- Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di
esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di
controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del
gestore pubblico.
Art. 2
- I punti terminali per laccesso alle reti di
telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che
fanno parte integrante del presente decreto.
- Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di
rete è costituito dallantenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le
apparecchiature utilizzate dallutente.
Art. 3
- Linstallazione, il collaudo, lallacciamento e la
manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui
allallegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal
gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dellart. 4, in
conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme
vigenti in materia.
- Ultimata linstallazione, debbono essere effettuate le
prove atte a verificare la funzionalità dellimpianto secondo la capacità ed il
tipo dellimpianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle
apparecchiature.
- Limpresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni
di installazione e di collaudo deve consegnare allabbonato, allatto
dellallacciamento dellimpianto alla rete pubblica, il progetto
dellimpianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto allalbo
professionale, nonché una dichiarazione conforme allo schema dellallegato 12,
che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità
dellimpianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la
marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dellimpianto stesso ed il
numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato lesito
positivo del collaudo.
- Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve
essere inoltrata, dallimpresa autorizzata, con raccomandata con avviso di
ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro
trenta giorni dal rilascio delloriginale allabbonato.
- In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione
dellautorizzazione e, nellipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento
di revoca dellautorizzazione stessa.
Art. 4
- Ai fini dellinstallazione, del collaudo,
dellallacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a
comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di
apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui allallegato 13, che
fa parte integrante del presente decreto.
Art. 5
- Gli abbonati possono provvedere direttamente
allinstallazione, al collaudo, allallacciamento ed alla manutenzione di
apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane,
qualora lallacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo
inserimento della spina nel relativo punto terminale.
Art. 6
- Labbonato consente laccesso ai propri locali al
personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore
diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature
collegate.
- Nel caso in cui labbonato non permetta
leffettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore
può sospendere il servizio fino a quando labbonato consenta laccesso.
- Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da
apparecchiature dellabbonato, ovvero violazione alle norme richiamate allart.
4, il gestore può disconnettere dalla rete limpianto o parte di esso e/o
lapparecchiatura terminale, diffidando contestualmente labbonato ad eliminare
entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
- Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore
può sospendere il servizio fino a quando labbonato stesso abbia comunicato
lintervenuta regolarizzazione dellimpianto e/o dellapparecchiatura.
- Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di
trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dellabbonato, il
gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.
- Il gestore del servizio pubblico comunica
allIspettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato
le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra limpianto esistente e
quello certificato dallimpresa autorizzata.
- La spesa per lintervento del gestore pubblico a
richiesta dellabbonato presso la sede dutente è a carico dellabbonato
stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete
pubblica.
Art. 7
- I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di
provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio
pubblico, allapprovvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5,
allinstallazione, al collaudo, allallacciamento ed alla manutenzione
dellapparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori,
con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.
Art. 8
- Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui allart. 7 di
proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi
da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da
comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di
nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di
locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di
messaggi da inserire nella bolletta telefonica.
- Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del
contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla
scadenza dei contratti in corso.
Art. 9
- I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4 ottobre 1982,
citati nelle premesse, sono abrogati.
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gli allegati
Tuttavia, data la particolare rilevanza, si è stralciato l' Allegato 13
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