a cura dell' delle
comunicazioni
Decreto
21 luglio 2005
Modifiche all'allegato 26 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento
della normativa tecnica relativa all'esercizio della attivita' radioamatoriale
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24-8-2005)
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche", in particolare il titolo III,
capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto
all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale";
Visto, altresi', l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni
elettroniche;
Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni
che conferisce la facolta' alle amministrazioni degli Stati contraenti
di mantenere o meno l'obbligatorieta' della capacita' in recetrasmissione
del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio
2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce
il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni
radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione
CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorieta' della capacita'
nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni
elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere
di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato
26 dianzi citato;
Decreta:
Art. 1
Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A
e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono
unificate nell'unica patente di classe A.
Art. 2
Esami
1. In conformita' di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02
gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in
una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma
di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante
quiz a risposta multipla.
Art.
3
Nominativo
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso
delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi
nominativi fatta salva la possibilita' per i titolari delle autorizzazioni
di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle
comunicazioni il cambio del nominativo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2005
Il Ministro: Landolfi
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