Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n.507.

Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la 
certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare
nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.29 del 5.2.1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  • Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

  • Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

  • Vista la legge 18 ottobre 1977, n.791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione-bassa tensione;

  • Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 94/10/CEE, recepita con l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n.52, notifica 97/358/I;

  • Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

  • Visto l'articolo 20 del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

  • Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71;

  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.395, riguardante il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni;

  • Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE, in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103;

  • Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante norme sull'attuazione della direttiva 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

  • Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante norme sull'attuazione della direttiva 89/336/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

  • Vista la nota della Commissione europea SG(96)D/9477/96/0552 del 5 novembre 1996, con la quale è stata avviata una procedura di infrazione per inosservanza della anzidetta direttiva 83/189/CEE in riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420, e, di conseguenza, al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994;

  • Vista la circolare 8 gennaio 1998, protocollo GM102530/100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998, con la quale è stata dichiarata la sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, ed è stata prevista una procedura transitoria per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni;

  • Ritenuto necessario disciplinare il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, in sostituzione della normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.395; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

  • Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

    E m a n a
    il seguente regolamento:

Art.1.
Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento riguardante la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, nonché degli apparecchi telefonici pubblici a pagamento collegabili alle suddette reti, che nel seguito sono indicati con il termine: "apparati di rete".

  2. Il presente regolamento non riguarda i sistemi destinati ai servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art.2.
Certificato di omologazione

  1. Il certificato di omologazione attesta l'idoneità di un apparato di rete ad essere impiegato nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.

  2. Il certificato di omologazione è rilasciato per apparati di rete prodotti in uno o più esemplari fra loro identici per struttura e funzioni.

Art.3.
Autorità competente

  1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è preposto al rilascio del certificato di omologazione.

  2. I certificati di omologazione sono inscritti in un registro pubblico tenuto a cura dell'Istituto di cui al comma 1. Ove ostino ragioni di segretezza, l'apparato di rete omologato è inscritto in un apposito elenco riservato.

Art.4.
Domanda di omologazione

  1. La domanda del certificato di omologazione, che deve essere riferita ad un solo apparato di rete, può essere presentata dai costruttori o dai loro mandatari.

  2. La domanda, in lingua italiana, deve contenere:

    1. l'indicazione degli elementi per l'identificazione del richiedente, che può essere il costruttore o il suo mandatario;

    2. l'indicazione della marca, del tipo e del modello dell'apparato di rete;

    3. l'indicazione delle funzioni dell'apparato di rete;

    4. la dichiarazione della compatibilità dell'apparato con la rete;

    5. l'indicazione delle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali a cui l'apparato di rete è conforme;

    6. l'indicazione delle eventuali certificazioni ottenute in altri Paesi dell'Unione europea;

    7. l'indicazione dei centri di assistenza tecnica per la riparazione dell'apparato di rete;

    8. l'indicazione della durata dell'assistenza tecnica per le parti di scorta e per la riparazione, garantita a partire dalla fine della produzione dell'apparato di rete;

    9. l'impegno a fornire un esemplare o più esemplari dell'apparato di rete qualora sia necessario procedere alle verifiche tecniche;

    10. l'impegno a sostenere le spese per l'istruttoria, per il rilascio del certificato di omologazione e per le eventuali verifiche tecniche necessarie.

  3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    1. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana ovvero ad altro organismo equivalente del Paese del richiedente, qualora esistente;

    2. monografia tecnica dell'apparato di rete, in lingua italiana o in lingua inglese, contenente:

    3. 1) descrizione delle applicazioni, del funzionamento e degli eventuali equipaggiamenti addizionali;
      2) schemi circuitali con lista dei componenti;
      3) disegni ed eventuali fotografie della meccanica dell'apparato di rete;
      4) descrizione dell'eventuale software di gestione dell'apparato e delle modalità di installazione del software stesso;
      5) modalità di installazione dell'apparato di rete;
      6) certificazione ovvero dichiarazione attestante la conformità dell'apparato di rete alle disposizioni recate dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
      7) certificazione ovvero dichiarazione attestante la sicurezza elettrica ed antinfortunistica delle apparecchiature di rete nei confronti degli operatori e di terzi, ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n. 791;
      8) specifiche tecniche;

    4. rapporti di prova, se disponibili, redatti da laboratori accreditati per eseguire verifiche tecniche sulla base di norme tecniche nazionali, europee o internazionali dichiarate nella domanda.
  4. Qualora i rapporti di prova di cui al comma 3, lettera c), risultino incompleti o non rispondenti alle norme pertinenti ovvero non sufficienti ad assicurare la compatibilità con le reti pubbliche di telecomunicazioni, le verifiche tecniche sono eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione secondo le modalità indicate nell'articolo

Art.5.
Verifiche tecniche

  1. Le verifiche tecniche, eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'apparato di rete alle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali pertinenti ed alla compatibilità con la rete pubblica nazionale, attraverso prove mirate ad appurare la capacità di interconnessione delle reti nonché l'interoperabilità dei servizi.

  2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione esegue le verifiche tecniche direttamente o, se necessario e d'intesa con il richiedente, tramite laboratori esterni, previa comunicazione scritta al richiedente riguardante:

    1. la data di messa a disposizione dell'apparato;

    2. la data di inizio delle prove;

    3. la presumibile durata;

    4. i luoghi in cui sono eseguite;

    5. l'assistenza tecnica necessaria, includendo in essa l'eventuale disponibilità di strumentazione adeguata allo scopo;

    6. l'importo presunto delle spese di cui all'articolo 12 e l'entità dell'anticipo.

  3. Qualora nel corso dell'esame tecnico vengano riscontrati inconvenienti ostativi all'omologazione, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ne richiede l'eliminazione, fissando un termine per le occorrenti modifiche.

Art.6.
Rilascio del certificato

  1. In caso di esito positivo delle verifiche tecniche eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di cui all'articolo 5, comma 1, o dell'esame dei rapporti di prova di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), il predetto Istituto rilascia il certificato di omologazione. Il termine per il rilascio è fissato in centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo i casi per i quali le norme tecniche prevedono espressamente tempi superiori. Il termine stesso è sospeso in caso di incompletezza della domanda o di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche tecniche.

  2. Nel certificato di omologazione possono essere poste condizioni o limitazioni sulla base dei risultati dell'esame tecnico.

  3. Il certificato di omologazione è redatto in lingua italiana ed inglese.

  4. Il rigetto della richiesta del certificato di omologazione, che può conseguire anche al mancato versamento delle somme di cui all'articolo 12, è comunicato al richiedente entro il medesimo termine indicato nel comma 1.

Art.7.
Autorizzazione temporanea

  1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione può rilasciare autorizzazioni temporanee all'impiego di apparati di rete per l'esecuzione di prove funzionali degli stessi ovvero in occasione di particolari avvenimenti.

Art.8.
Variazioni

  1. Ogni modifica all'hardware e al software di un apparato di rete omologato è comunicata all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione con la descrizione delle varianti apportate e dei conseguenti effetti; l'Istituto valuta la necessità di una nuova omologazione. In caso di modifiche dell'interfaccia con altri elementi di rete o che forniscono altre prestazioni, l'apparato deve essere sottoposto nuovamente all'omologazione.

Art.9.
Rinuncia all'omologazione

  1. Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta del certificato di omologazione, fermo restando l'obbligo di rimborsare le spese già sostenute dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Art.10.
Controlli

  1. Il Ministero delle comunicazioni può disporre controlli sugli apparati di rete in esercizio per verificarne nel tempo la rispondenza alle relative norme tecniche, affidando l'incarico all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

  2. Le irregolarità accertate nel corso della verifica sono comunicate al titolare della omologazione ed al gestore delle rete pubblica interessata. Al titolare del certificato di omologazione è imposto un termine per modificare l'apparato e sottoporlo a nuova verifica. Il certificato di omologazione è revocato se entro il predetto termine l'apparato non sia stato modificato con l'eliminazione delle irregolarità accertate. La revoca è comunicata al titolare del certificato ed al gestore della rete.

  3. Nei casi di cui al comma 2 l'interessato è tenuto al pagamento delle spese per l'effettuazione dei controlli.

  4. Entro sette giorni dalla data di comunicazione della revoca del certificato al titolare ed al gestore gli apparati inseriti in rete devono essere rimossi e nessun altro esemplare dello stesso tipo può esservi inserito.

  5. Gli apparati di rete in esercizio, risultati sprovvisti di omologazione nel corso di controlli, devono essere rimossi dal gestore della rete entro sette giorni dalla data della relativa comunicazione.

Art.11.
Marcatura

  1. Su ogni esemplare dell'apparato omologato il costruttore appone una marcatura indelebile con le seguenti informazioni:

    1. nominativo del titolare del certificato di omologazione;

    2. modello dell'apparato;

    3. anno e mese di fabbricazione;

    4. riferimento al certificato di omologazione.

  2. La marcatura è apposta su una parte dell'apparato non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1, lettera d), deve risultare visibile sulla superficie esterna dell'apparato.

Art.12.
Spese

  1. Per il rilascio del certificato di omologazione devono essere versate lire seicentomila a titolo di rimborso delle spese amministrative per istruttoria.

  2. Le spese relative all'effettuazione dei controlli, nel caso di cui all'articolo 10, comma 3, sono addebitate al richiedente nelle misure stabilite dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 19, comma quinto, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156./li>

Art.13.
Norma finale

  1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1998 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle Comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 4

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art.17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art.74 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 2 del sopra citato articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (n.d.r.).
- La legge 7 agosto 1990, n.241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il testo dei commi 7, 8 e 9 dell'art.2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:
"7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art.51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico; dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo".
- Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:
"Art. 11 (Attribuzioni del Ministero).
- 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".
"Art. 12 (Ordinamento del Ministero).
- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29:
a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;
b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;
c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;
d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.
2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'art.6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1".

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca norme sull'attuazione della direttiva n.89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.
- La legge 18 ottobre 1977, n.791, attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione-bassa tensione.

Nota all'art.12:
- Si riporta il testo del comma quinto dell'art.19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156: "Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".

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