Decreto 17 aprile 1998,
n.179-Regolamento
recante abrogazione del regolamento adottato con decreto del Ministro delle Poste e delle
telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n.208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al
regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n.109, adottato con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992,
n.314
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.133 del 10.6.1998)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva
73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE
concernente l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
l'articolo 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, di attuazione della direttiva
88/182/CEE e l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della
direttiva 94/10/CE;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il piano
regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile
1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.90
del 18 aprile 1990;
Vista la legge 28 marzo 1991, n.
109, recante nuove disposizioni in
materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della
direttiva 88/301/CEE;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n.
314, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 18
marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici
interni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della
direttiva 89/336/CEE, modificata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e
93/97/CEE,
relativa alla compatibilità elettromagnetica;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della
direttiva 91/263/CEE, modificata dalle direttive 93/68/CEE e 93/97/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro
conformità;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27
febbraio 1996, n. 208, concernente: "Regolamento recante sostituzione degli allegati
1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni 8 gennaio 1998, n.
102530/100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998 con cui è
stata impartita la direttiva sul procedimento per il rilascio del certificato di
omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di
telecomunicazioni, direttive 83/189/CEE e 94/10/CE;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e
delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1 sezione del 3 ottobre 1995 sul decreto
ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 25 gennaio 1996;
Vista la procedura d'infrazione n. 97/0006 per mancata comunicazione alla
Commissione, allo stato di progetto, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208, in
violazione del disposto della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni;
Vista la notificazione di questo regolamento ai sensi della direttiva
83/189/CEE e successive modificazioni, con numero di riferimento 97/359/I e scadenza 6
ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 aprile 1998;
Rilevato che le disposizioni del presente regolamento riproducono le
disposizioni recate dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.208, e ritenuto,
pertanto, di non dover sottoporre il regolamento all'esame del Consiglio di Stato già
pronunciatosi in materia nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono
descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento
ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.
Fig.1

Fig.2

Art. 2.
1. È abrogato il decreto 27 febbraio 1996, n. 208.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 aprile 1998
Il Ministro: Maccanico
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 202 Allegato 1
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di
legge alla quale
è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano
essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza
di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati
previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
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